n.241 del 14.08.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 1993, n. 1823 "Istituzione del Registro delle Associazioni dei consumatori ed utenti. Legge regionale 45/1992"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”, e in particolare l’articolo 3 che prevede l’istituzione e la tenuta del Registro regionale delle Associazioni dei consumatori ed utenti;

- la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 1993, n. 1823 “Istituzione del Registro delle Associazioni dei consumatori ed utenti. Legge regionale 45/1992”;

- la Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 “Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”, e in particolare l’articolo 6 “Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilità e trasparenza dell’azione amministrativa”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2012, n. 260 “Regolamento recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 137, comma 2 del Codice del consumo”;

Dato atto che la sopra citata DGR 1823/1993 contiene anche le disposizioni relative al procedimento di iscrizione delle Associazioni dei consumatori e utenti nel Registro regionale, sia per quanto riguarda la documentazione da presentare alla Regione, sia relativamente all’organo regionale competente e alla durata del procedimento;

Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni contenute nella DGR 1823/1993, anche eventualmente precisandone l’interpretazione, alle sopravvenute disposizioni regionali in materia di semplificazione amministrativa, nonché rendere coerente la documentazione richiesta per l’iscrizione al Registro regionale con quella necessaria per l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni rappresentative a livello nazionale, per evitare incongruenze tra i requisiti richiesti a livello regionale e nazionale, considerato che entrambi hanno le medesime finalità;

Vista l’istruttoria effettuata dal Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1222 del 4/8/2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di sostituire i punti 2) e 3) del secondo alinea del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 1823/1993 con i seguenti:

“2) la domanda di iscrizione nel Registro regionale dei consumatori ed utenti è presentata al Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche (posta certificata: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it), contiene l’indicazione della denominazione dell’associazione e della sede legale, è redatta nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è corredata da:

- copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto vigente dell’Associazione, dai quali risulti come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Associazione attestante:

a) la regolare tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli associati;

b) la regolare tenuta dei libri contabili dai quali si evidenzi in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

c) la costituzione dell’Associazione a livello nazionale, nonché in almeno tre province della Regione ed in un’altra Regione;

d) che i legali rappresentanti dell’Associazione non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’Associazione medesima o di altra Associazione dei consumatori ed utenti;

e) che l'Associazione non svolge, né svolgerà in futuro, attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, e che non trae, né trarrà in futuro, alcun vantaggio di carattere economico, anche indiretto, dall’attività di soggetti, enti od organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attività di carattere commerciale finalizzate alla produzione di beni o di servizi, ovvero svolgano attività ascrivibili alla sfera delle Libere Professioni. Se l'Associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni della Regione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano, né hanno determinato in capo all’Associazione, i vantaggi di carattere economico, anche indiretto, di cui alla presente lett. e), e che i predetti contributi, accordi o convenzioni sono stati ricevuti o stipulati nel solo ed esclusivo interesse degli associati o dei soggetti tutelati dall’Associazione. In tale ipotesi l’Associazione allega altresì alla domanda gli elementi documentali inerenti la trasparenza e completezza delle informazioni fornite agli associati, ed alla generalità dei consumatori in merito ai rapporti con i terzi, contributi, accordi o convenzioni di cui sopra;

- relazione sull'attività svolta dall'Associazione nel biennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità e la rilevanza dell'attività ed idonea a fornire notizie sulla articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'Associazione stessa e inoltre, fatto salvo il pluralismo delle scelte organizzative con conseguenti eventuali indicazioni negative, i dati e i documenti relativi ai seguenti indicatori:

a) disponibilità di un sito Internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente alla organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori;

b) tipologia e numero delle attività di comunicazione, quali pubblicazioni in formato cartaceo o in formato digitale;

c) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalità e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza;

d) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori;

e) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione è stata fornita assistenza;

f) tipologia, numero ed esiti delle attività di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale ed extragiurisdizionale dei diritti dei consumatori;

g) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'Associazione o cui l'Associazione ha partecipato con relazioni o interventi;

h) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attività ovvero organi consultivi di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi;

3) l’iscrizione al Registro è disposta dal Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. I termini sono interrotti in caso di richiesta di integrazioni.”;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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