n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di impianto idroelettrico denominato "Molino delle Palette" sul fiume Panaro in comune di Pavullo nel Frignano (MO), attivata da Molino delle Palette Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di impianto idroelettrico sul fiume Panaro in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), presentato da Molino delle Palette Srl, poiché l’intervento, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 giugno 2014, è nel complesso ambientalmente compatibile; 

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di impianto idroelettrico denominato “Molino delle Palette” sul fiume Panaro in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), a condizione siano rispettate le prescrizioni elencate all’interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte: 

1. considerato che il progetto per la realizzazione degli interventi compensativi dei valori compromessi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 del vigente PTCP di Modena, costituisce un elemento necessario ai fini della positiva valutazione ambientale complessiva del progetto, Molino delle Palette Srl dovrà presentare la relativa documentazione progettuale di dettaglio, che sarà valutata ed approvata nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico ai sensi del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26; detti interventi dovranno essere realizzati nell’area concordata con il Comune di Pavullo nel Frignano; 

2. dovranno essere campionati e sottoposti all’approvazione in loco del funzionario di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, i materiali che si intendono utilizzare per la realizzazione dell’impianto e gli elementi di mitigazione proposti; 

3. con riferimento all’elettrodotto di allacciamento alla rete, dovrà essere valutata l’opportunità, per i pali da sostituire in acciaio, di utilizzare una colorazione verde in grado di migliorare l’inserimento paesaggistico; 

4. tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo dovranno essere sottoposti a controllo archeologico in corso d’opera; tale controllo, con documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte, dovrà essere realizzato da ditte specializzate, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna e senza alcun onere a carico di quest’ultima; qualora durante lo scavo assistito si rinvengano depositi archeologici e/o resti strutturali, si dovrà procedere ad indagini stratigrafiche estensive, al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell’intervento progettato con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici; a tali indagini, secondo le modalità che verranno indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, dovrà seguire il rilievo estensivo, la documentazione grafica e fotografica di quanto emerso, nonché la redazione di una relazione finale ragionata; i materiali recuperati dovranno essere lavati e sistemati in idonei contenitori, con la possibilità di provvedere ad un adeguato restauro laddove sarà ritenuto necessario; dovrà, inoltre, essere prevista la divulgazione dei dati di scavo tramite una pubblicazione scientifica coordinata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; alla stessa Soprintendenza dovranno essere comunicati, con congruo anticipo, la data prevista per l’inizio delle indagini ed il nominativo della ditta incaricata, la quale è tenuta a prendere contatti con il funzionario responsabile della Soprintendenza per concordare le modalità di intervento; 

5. considerato che l’opera di presa proposta definisce un unico punto di prelievo a servizio di due utenze, configurandosi come:

  • opera di presa della nuova utenza ad uso idroelettrico (a servizio dell’impianto idroelettrico proposto da Molino delle Palette Srl);
  • variante dell’opera di presa della concessione ad uso molitorio assentita a Rapini Eleonora, tutt’ora in corso di validità;

detta specificità dovrà essere recepita dal competente Servizio Tecnico di bacino e trovare riscontro negli atti autorizzativi che questo dovrà adottare; il rapporto tra i due concessionari, definito ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento Regionale 41/2001 (coutenza), sarà regolato da convenzione tra le parti nel rispetto di quanto indicato nella “Proposta di Accordo tra le parti” allegata alla documentazione agli atti, che costituirà parte integrante di entrambe le concessioni; 

6. Molino delle Palette Srl, in qualità di concessionario, è tenuta a presentare al Servizio Tecnico di bacino Affluenti del Po, che dovrà espressamente approvarlo sotto i diversi profili di competenza, il progetto esecutivo delle opere [opere di derivazione, impianti ad esse asserviti, opere interferenti col corso d’acqua, opere necessarie per la protezione o sostegno delle sponde in prossimità dell’impianto] entro 12 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di concessione; entro 3 anni da detta data, il concessionario dovrà provvedere con adatta organizzazione e nel rispetto delle vigenti norme, alla esecuzione delle suddette opere, che dovranno essere ultimate entro 36 mesi dalla data di inizio lavori; il concessionario è tenuto a richiedere all’amministrazione concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati; 

7. la documentazione progettuale esecutiva che dovrà essere inviata al Servizio Tecnico Bacini affluenti Po, dovrà curare quanto di seguito specificato:

  • dovrà essere attivato e mantenuto in efficienza un monitoraggio delle opere e della condotta (a fronte di eventuali spostamenti per instabilità di pendio) con idonee strumentazioni di rilievo; al riguardo, si ritiene che tale strumentazione di monitoraggio della condotta debba essere tale da consentire, in presenza di deformazioni, la interruzione in tempo reale della portata liquida nelle condotte per prevenire perdite idriche;
  • ogni criticità manutentiva e gestionale dell’opera è a completo carico dell’esecutore e gestore dell’impianto;
  • Molino delle Palette Srl dovrà inviare alla Provincia di Modena, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell’impianto e la quantità di energia prodotta nell’anno precedente, nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione inerente l’impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dalle stesse Amministrazioni;
  • l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dagli scavi dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto, con esclusione di eventuale materiale litoide, proveniente dalle aree demaniali, che dovrà essere sistemato in alveo o in aree di pertinenza demaniale, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico di Bacino;
  • fermo restando che è comunque vietata l’asportazione del materiale litoide dall’alveo fluviale, la prescrizione sopracitata vale anche per tutte le attività di manutenzione in fase di esercizio; 

8. le occupazioni temporanee o permanenti del demanio idrico, sono subordinate al rispetto delle eventuali prescrizioni che il competente Servizio Tecnico di bacino Affluenti del Po riterrà opportuno impartire in sede di approvazione del progetto esecutivo; 

9. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale, adottando gli accorgimenti per evitare durante e dopo l’esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde; a lavori ultimati le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte e corsi d’acqua esistenti; 

10. il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo è fissato in 2.1 mc/s; tale quantitativo è stabilito in rapporto ad entrambe le utenze (a scopo idroelettrico ed a scopo molitorio) richiamate in una precedente prescrizione, ovvero quando le portate in transito nella sezione di interesse del fiume Panaro sono pari a detto valore, è inibito qualunque prelievo; nel merito, il competente Servizio Tecnico di Bacino dovrà provvedere all’adeguamento dell’atto di concessione di cui è titolare Rapini Eleonora; 

11. il valore stabilito nella prescrizione di cui al punto precedente, potrà essere aumentato qualora sia pregiudicato il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA nonché dal Piano di Gestione del Distretto Padano per il corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione; 

12. la scala per pesci sarà approvata nell’ambito dell’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto idroelettrico, da rilasciarsi, ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26, da parte della competente Provincia di Modena successivamente alla conclusione della presente procedura di VIA; a tal fine, Molino delle Palette Srl dovrà produrre un progetto di dettaglio della scala di risalita per la fauna ittica, tarato sulle specie target del tratto fluviale in oggetto rilevate a seguito di un campionamento ittico di tipo quantitativo, da eseguirsi ante-operam; detto campionamento dovrà essere svolto mediante elettropesca in un numero non inferiore a due stazioni rappresentative degli habitat presenti nel tratto derivato; lo svolgimento delle attività di campionamento dovrà essere preventivamente concordato con la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena, che dovrà autorizzare le attività; 

13. le suddette opere di risalita per la fauna ittica dovranno risultare pienamente efficienti nel periodo di risalita dell’ittiofauna ciprinicola; a tal fine la Società proponente è tenuta a concordare con la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, un protocollo di manutenzione ordinaria nonché un protocollo di verifica della funzionalità delle opere realizzate, da svolgersi alla prima stagione utile successiva all’entrata in esercizio della centrale e ripetersi successivamente ogni due anni; il titolare della concessione è tenuto all’adeguamento delle opere realizzate qualora queste si dimostrino non efficaci; 

14. l’impianto idroelettrico non potrà entrare in esercizio prima del completamento dei lavori inerenti la scala di rimonta della fauna ittica; 

15. prima del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26, da parte della Provincia di Modena, Molino delle Palette Srl dovrà presentare domanda di modifica e/o regolarizzazione degli accessi, utilizzando gli appositi moduli redatti dall'U.O. Concessioni, pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione Provinciale di Modena; 

16. in assenza di uno specifico progetto di riutilizzo delle terre e rocce di scavo in altro sito ai sensi della normativa vigente (DM 161/2012), gli eventuali materiali in esubero non riutilizzati nell’ambito del cantiere che dovessero risultare dai lavori di costruzione dovranno essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti; 

17. Molino delle Palette Srl, prima dell’inizio dei lavori dovrà provvedere al deposito della pratica sismica relativa alla struttura in progetto ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/08; 

18. per la linea elettrica e la cabina di trasformazione, dovranno essere rispettati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici nei confronti della popolazione previsti dal DPCM 08/7/2003; 

19. ai sensi dell’art. 12, comma 4, del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese gli interventi di rimozione, totale o parziale, delle opere e ripristino ambientale dello stato dei luoghi; tali lavori, in fase esecutiva, dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente; qualora le opere, al momento della loro dismissione, abbiano assunto una positiva valenza idraulica, il Servizio Tecnico di Bacino potrà disporre il mantenimento delle stesse o di una loro parte, e la loro acquisizione al demanio idrico; 

20. il costo stimato dei lavori di dismissione delle opere e di recupero ambientale, costituirà l'importo della garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, da prestarsi da parte del titolare dell'Autorizzazione Unica a favore del Comune di Pavullo nel Frignano a garanzia del rispetto degli obblighi di dismissione e ripristino dei luoghi. Detta garanzia, pena la revoca dell'Autorizzazione Unica, dovrà obbligatoriamente essere prestata prima dell'avvio dei lavori; 

21. per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, alla Provincia di Modena, al Comune di Pavullo nel Frignano, all’ARPA Sez. Prov.le di Modena ed all’AUSL di Modena; 

22. eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie in corso d’opera, dovranno essere approvate dagli enti competenti sotto i diversi profili, aggiornando gli atti accorpati nella presente procedura e fermo restando che le modifiche che non alterino il quadro delle implicazioni ambientali esaminate nell’ambito del presente procedimento non sono da assoggettarsi a nuova procedura ai sensi della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; 

23. sui tratti di versante a valle della SP 4 Fondovalle Panaro, gli scavi necessari per l’interramento della condotta dovranno essere realizzati per tratti di limitata lunghezza, da eseguirsi in periodi non piovosi; in cantiere dovranno essere predisposte opere di sostegno provvisionali per il sostegno dello scavo per evitare fenomeni di significativi cedimenti delle pareti di scavo a monte e quindi rapidi fenomeni di regressione che potrebbero coinvolgere la strada provinciale; l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con congruo anticipo, all’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena per consentire verifiche sulla buona conduzione dei lavori; 

24. con riferimento al vincolo idrogeologico cui sono sottoposte le aree oggetto di intervento, l’esecuzione dei lavori è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • gli scavi dovranno essere avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di eduzione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane;
  • i lavori dovranno essere eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile;
  • sul lotto di terreno interessato dall’intervento dovrà essere vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti;
  • lo scolo della acque dovrà essere regimato con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
  • i movimenti di terreno e gli scavi dovranno essere eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti;
  • nell'esecuzione degli scavi dovranno essere compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate nelle relazioni geologiche - geotecniche a firma del dott. geol. Campioli Fausto e dott. geol. Chierici Andrea, e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dalle stesse al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento;
  • il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti del quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di corretto utilizzo nell’area di cantiere o in altra area individuata di concerto con la presente Comunità Montana, potrà essere impiegato nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà essere conferito in discarica autorizzata;
  • per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, il titolare dell'autorizzazione dovrà assumersi piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo la Comunità Montana;
  • la data di inizio lavori dovrà essere preventivamente comunicata alla Comunità Montana del Frignano [via Giardini, 15 – Pavullo nel Frignano (BO)], in tempo utile per poter predisporre sopralluoghi e per esercitare i controlli atti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra;
  • la Direzione Lavori, entro 30 giorni dal termine degli scavi e/o movimenti di terreno, dovrà comunicare alla Comunità Montana del Frignano l’ultimazione degli stessi, certificando contestualmente di essersi attenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni impartite; 

25. con riferimento al monitoraggio quantitativo della risorsa acqua, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, Molino delle Palette Srl dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, che si avvarrà del supporto di ARPA SIMC, ed al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente:

  • la verifica della non influenza della derivazione sul corretto funzionamento della stazione di controllo idrometrico regionale presente in località Ponte Samone;
  • le soluzioni tecniche adottate per la risoluzione delle eventuali interferenze di cui al precedente punto interlinea;
  • le soluzioni tecniche adottate al fine della verifica dei quantitativi da lasciar defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite;

ai sensi dell’art. 95 del DLGS 152/06, le risultanze del suddetto monitoraggio dovranno essere trasmesse con cadenza annuale, ai Servizi regionali Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e Tecnico Bacino degli Affluenti del Po, ed all’Autorità di Bacino del fiume Po; 

26. la Società proponente dovrà rivedere il programma di monitoraggio qualitativo della risorsa acqua proposto, secondo le indicazioni riportate nel Rapporto Ambientale [in particolare dovranno essere rivisti i punti di campionamento], finalizzandolo alla caratterizzazione dell’attuale stato dell’ecosistema fluviale (ante-operam) ed alla verifica degli impatti derivanti sia dalla realizzazione dell’impianto (in-operam) sia dall’esercizio dell’impianto medesimo (post-operam); tale piano di monitoraggio dovrà essere presentato per l’approvazione al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, che si avvarrà del supporto di ARPA territorialmente competente, antecedentemente all'avvio dei lavori; 

27. a partire dalla prima stagione utile successiva all’avvio della centrale dovrà essere eseguito un campionamento ittico di tipo quantitativo sulle medesime stazioni utilizzate per il campionamento ante-operam, prescritto in relazione alla definizione progettuale della scala di risalita per pesci; l’attività di monitoraggio post-operam, anch’essa da concordare preventivamente con la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena, dovrà essere ripetuta con cadenza annuale per i due anni successivi alla prima stagione di esercizio, e successivamente con cadenza biennale; 

28. qualora dagli esiti dei monitoraggi di cui ai punti precedenti, si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni di funzionamento dell’impianto; 

29. considerata la particolare estensione del tratto di fiume derivato, il concessionario dovrà versare, ai sensi del R.D. 1604/31, a titolo compensativo della diminuita capacità ittiogenica del tratto in oggetto, un obbligo ittiogenico destinato alla realizzazione di attività di tutela della fauna ittica; detto obbligo dovrà essere versato alla Provincia di Modena entro il 30 Ottobre di ogni anno a partire dall’anno di avvio dell’impianto; gli importi, come di seguito calcolati, dovranno essere riveduti a cadenza triennale sulla base del costo del materiale ittico da ripopolamento e dei dati rilevati tramite i campionamenti post-operam; il calcolo dell’obbligo dovrà avvenire, sulla base di quanto rilevato dai campionamenti, secondo la seguente formula:

0,20 x L x N

ove: L = lunghezza in metri del tratto derivato

N = numero di specie oggetto di tutela

ai sensi della L.R. 11/2012 rilevate 

30. con riferimento alla tutela della fauna ittica:

  • in fase di cantiere - la ditta esecutrice dei lavori dovrà avvisare con anticipo di almeno 15 giorni la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di recupero pesce, i cui costi saranno a carico del concessionario;
  • in fase di esercizio - qualunque intervento di manutenzione ordinaria che preveda l’ingresso anche parziale di mezzi in alveo deve essere comunicato alla U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena, con anticipo di almeno 15 giorni; i costi di recupero della fauna ittica e delle eventuali misure di mitigazione, da realizzare secondo le indicazioni della medesima Unità Operativa, saranno a carico del concessionario;

31. per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere dovranno essere rispettate le modalità operative ed adottati gli accorgimenti indicati nella documentazione depositata, ed inoltre:

  • le macchine e le attrezzature di cantiere utilizzate dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
  • nei casi previsti, dovrà essere presentata la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della delibera di Giunta Regionale 45/2002; se si verificherà effettivo disturbo alla popolazione dovuto alle attività di cantiere dovranno essere adottati interventi di mitigazione, atti a ridurre tale disturbo;
  • dovranno essere garantite oltre alle aree di stoccaggio delle materie prime, adeguate aree distinte di deposito degli eventuali rifiuti generabili; in particolare gli eventuali rifiuti di natura liquida dovranno essere adeguatamente posti in fusti dotati di coperchio e alloggiati in area dotata di bacino di contenimento;
  • le eventuali cisterne di gasolio che si riterrà necessario predisporre, a supporto dei mezzi utilizzati durante la fase di cantiere, dovranno essere disposte fuori terra e dotate di bacino di contenimento;
  • i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente;
  • in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti al suolo di sostanze liquide inquinanti, dovrà essere data prontamente comunicazione alle Autorità competenti; 

32. i rifiuti prodotti dalla sgrigliatura dell’opera di presa, durante portate di morbida e di piena, dovranno essere opportunamente smaltiti in idonei centri autorizzati; 

33. per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti, per l’approvazione dell’uso, copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti; 

34. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e del corso d’acqua superficiale interessati; 

c) di dare atto che il parere del Comune di Pavullo nel Frignano sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

d) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990 n. 241, si considera acquisito favorevolmente l’analogo parere sulla compatibilità ambientale del progetto dovuto da parte della Provincia di Modena, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; la Provincia di Modena ha comunque espresso il proprio parere, sotto i diversi profili di competenza, con lettera formale acquisita agli atti della Regione: di detto parere si è tenuto conto nel Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Pavullo nel Frignano, qualora il relativo Consiglio Comunale ratifichi l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione; 

f) di dare atto che il parere favorevole sulla variante al POC, espresso ai sensi di legge dall’AUSL di Modena, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

g) di dare atto che i pareri sulla suddetta variante, dovuti dalla Provincia di Modena e da ARPA Sez. Prov.le di Modena non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, si considerano acquisiti favorevolmente ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990 n. 241; entrambi gli Enti hanno comunque espresso il proprio parere con lettera formale acquisita agli atti della Regione: di detto parere si è tenuto conto nel Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

h) di dare atto che con lettera in data 9 luglio 2014, acquisita al protocollo regionale con n. 259259 del 10 luglio 2014, il Comune di Pavullo nel Frignano ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26 giugno 2014, con cui il Consiglio ha espresso parere favorevole alla localizzazione dell’opera: si considera, pertanto, assolto, l’obbligo di ratifica ai fini della variante al POC previsto dall’art. 17, comma 3, LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; 

i) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell’art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n 42, dal Comune di Pavullo nel Frignano con atto prot. n. 8764 del 26 maggio 2014, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

j) di dare atto che il parere vincolante sulla suddetta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n 42, espresso con lettera formale dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce il suddetto parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

k) di dare atto che il parere preliminare ai sensi dell’art. 28, comma 4, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, espresso con lettera formale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce il suddetto parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

l) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla Osta idraulico, rilasciata ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41, della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e del R.D. 30 giugno 1904, n. 523, rilasciata dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po con determina dirigenziale n. 7711 del 9 giugno 2014, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

m) di dare atto che il parere favorevole inerente la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

n) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 con lettera formale dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e dalla Provincia di Modena, sono stati acquisiti agli atti della Regione Emilia-Romagna e sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L 7 agosto 1990 n. 241, il presente atto sostituisce i suddetti pareri degli Enti citati, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

o) di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico n. 3133 del 1 agosto 2013, rilasciata ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Comunità Montana del Frignano, costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

p) di dare atto che ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica da rilasciarsi, ai sensi della LR 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Provincia di Modena, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

q) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica, espressi ai sensi dell’art. 3 della LR 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in Conferenza di Servizi o con lettera acquisita agli atti della Regione, dai seguenti Enti ed Amministrazioni:

  • Comune di Pavullo nel Frignano;
  • Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia [lettera prot. n. 5233 del 9 aprile 2013];
  • Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna [prot. n. 3435 del 21 marzo 2013];
  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale nord-est - Ufficio 12 sezione USTIF di Bologna [lettera prot. n. 665/F4 del 14 marzo 2013];
  • Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari [Nulla Osta n. 59-13 del 7 marzo 2013, confermato con lettera prot. M_D-E24466 n. 21254 del 30 settembre 2013];
  • Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico [lettera prot. n. 8473 del 3 giugno 2013];
  • Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea [Nulla Osta prot. n. M_D.AMI001 3345 del 20 febbraio 2013];
  • AUSL di Modena;

sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce i pareri dovuti dagli Enti citati non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

r) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si considerano acquisiti favorevolmente i pareri inerenti l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica, dovuti ai sensi dell’art. 3 della LR 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dai seguenti Enti non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva:

  • Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale dell' Emilia-Romagna;
  • Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, 2° Reparto, 6° Divisione;
  • ENAC - Direzione Operazioni di Venezia:
  •  ENAV AOT;
  • Centro informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica (CIGA);
  • ARPA Sez. Prov.le di Modena; 

s) di dare atto che il permesso di costruire n. 2014/11564/P.C. del 9 luglio 2014, rilasciato dal Comune di Pavullo nel Frignano ai sensi della LR 25 novembre 2002, n. 31, costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

t) di dare atto che il parere favorevole sul suddetto permesso di costruire, espresso ai sensi di legge da AUSL di Modena, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

u) di dare atto che il parere sul permesso di costruire, dovuto da ARPA Sez. Prov.le di Modena non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, si considera acquisito favorevolmente ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990 n. 241; ARPA Sez. Prov.le di Modena ha comunque espresso il proprio parere con lettera formale acquisita agli atti della Regione: di detto parere si è tenuto conto nel Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

v) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge; 

w) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Modena successivamente all’emanazione del presente atto; 

x) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Molino delle Palette Srl; 

y) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena; al Comune di Pavullo nel Frignano; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; all’Autorità di Bacino del fiume Po; alla Comunità Montana del Frignano; ad ARPA Sez. Prov.le di Modena; ad AUSL di Modena; al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale nord-est Ufficio 13 sezione USTIF di Bologna; al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale dell' Emilia-Romagna; al Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, 2° Reparto, 6° Divisione; al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari; al Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico; all’Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea; ad ENAC - Direzione Operazioni di Venezia; ad ENAV AOT; al Centro informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica (CIGA); al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna; al Comune di Guiglia; ad HERA SpA; 

z) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 5 (cinque), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge; 

aa) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

bb) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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