n.221 del 20.07.2022 periodico (Parte Seconda)

Correttivi per l'anno 2022 al Bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1944/2019, relativo agli interventi per trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci per contenere le criticità emerse a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nonché dall'aggressione militare russa contro la Repubblica Ucraina

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le proprie deliberazioni n. 503 del 18 maggio 2020 e n. 404 del 29 marzo 2021, recanti i correttivi al bando approvato con propria deliberazione n. 1944/2019, relativo agli interventi per trasporto Ferroviario e fluviomarittimo delle merci per contenere le criticità emerse a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Premesso in particolare che:

- con l’art. 10, della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2019 (legge di stabilità regionale 2020),, recante “ Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014 ”, come già disposto nelle precedenti Leggi Regionali 4 novembre 2009, n. 15 e 30 giugno 2014, n.10, la Regione ha attivato interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al fine di riequilibrarne il sistema del trasporto sviluppando il settore ferroviario, sia intermodale che tradizionale, per ridurre il numero di mezzi pesanti in circolazione sulla strada e produrre beneficio per l’inquinamento, la congestione e la sicurezza del traffico;

- le citate leggi regionali, contenendo un regime di aiuti finalizzati ad incentivare la crescita del trasporto merci, sono state oggetto di notifica all’Unione Europea ed hanno ottenuto il parere favorevole circa la compatibilità delle misure con la normativa comunitaria in materia di concorrenza;

- in particolare, le misure previste al citato art. 10, della L.R. n. 30/2019, sono state preventivamente autorizzate dalla Commissione europea, con Decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019, adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, che ha dichiarato di non sollevare obiezioni sull’aiuto di stato n. “SA.54990 (2019/N) *Italia* Aiuti a sostegno del trasporto merci ferroviario nella Regione Emilia-Romagna”;

Evidenziato che, in conformità all’autorizzazione concessa dalla Commissione europea, con propria deliberazione n. 1944 dell’11 novembre 2019 è stato approvato lo schema di bando attuativo relativo agli interventi per trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci successivamente da ultimo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 3 del 3 gennaio 2020;

Preso atto:

- che entro la data di scadenza prevista sono pervenute le richieste di 18 imprese pari a 37 istanze per servizi di trasporto ferroviario;

Dato atto che:

- essendo le richieste di contributo pervenute in data antecedente al manifestarsi dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 ancora in corso ed essendo emerse numerose criticità discendenti dall’emergenza sanitaria, con propria deliberazione n. 503 del 18 maggio 2020 sono state apportate le misure correttive ritenute necessarie a contenere le stesse criticità, ciò in quanto l’effetto di incentivazione sotteso all’art. 10, della L.R. n. 30/2019, si è ritenuto potesse dare “respiro” alle imprese del settore, contrastando il forte calo prodotto dalla crisi economica generata dalla pandemia ed evitando l’erosione ed il collasso dell’intera filiera intermodale;

Evidenziato che, nonostante i correttivi apportati nell’anno 2020, la situazione pandemica anche nel 2021 ha continuato a provocare danni e che pertanto, con la citata propria deliberazione n. 404/21, si è ritenuto necessario confermare sostanzialmente i correttivi previsti dalla citata propria deliberazione n. 503/2020, anche nell’anno 2021;

Evidenziato altresì che anche per l’annualità 2022 appare necessario confermare i correttivi apportati con le citate proprie deliberazioni n. 503/20 e n. 404/21, essendo la crisi economica iniziata nel 2020 ancora ad oggi in fase di ulteriore progressione, stante il conflitto scaturito dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina che ha peggiorato la situazione di criticità che aveva già colpito numerosi operatori del settore;

Ritenuto pertanto necessario - conformemente a quanto prevedevano le lett. b) delle proprie deliberazioni n. 503/2020 e n. 404/2021 - confermare i correttivi previsti ivi compresa la riduzione dei servizi minimi richiesti di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19, secondo quanto stabilito nell’ultima propria deliberazione n. 404/2021 citata, ciò al fine di dare “respiro” alle imprese del settore, contrastando il calo prodotto dalla crisi economica generata dalla pandemia e dal conflitto sopracitato ed evitando l’erosione ed il collasso dell’intera filiera intermodale;

Ritenuto in particolare di intervenire nel seguente modo:

a) confermando la modifica del periodo di riferimento di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 definito per l’aggiuntività del servizio ed indicato fra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, stabilendo conseguentemente che il periodo di riferimento da considerarsi sia quello compreso fra il 1°febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 riparametrato alle 12 mensilità, fermo restando il rispetto dei minimi come ridefiniti al punto b) della propria deliberazione n. 404/2021 e ferma restando la possibilità di considerare valido il periodo di riferimento previsto dal bando compreso fra il 01 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, qualora esso implichi un traffico effettuato inferiore a quello effettuato nel periodo di riferimento indicato nelle citate proprie deliberazioni n. 503/20 e n. 404/2021;

b) confermando i servizi minimi aggiuntivi richiesti di cui al punto b della propria deliberazione n. 404/21, prevedendo conseguentemente che per le ulteriori annualità e fino alla conclusione della incentivazione, il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto sarà costituito da almeno 2 treni all’anno oppure almeno 1.100 tonnellate di merce all’anno trasportate;

c) confermando, su richiesta motivata, la possibilità di concludere entro il 30 aprile 2023 la quota parte del servizio non reso nell’ anno 2022, fermo restando l’effettuazione nello stesso anno almeno dei minimi richiesti, mantenendo altresì i servizi attivi secondo quanto previsto al punto 4.2 del bando da effettuare nello stesso anno;

d) confermando la possibilità di mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi e quindi ammettendo la modifica della tipologia di merce trasporta o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai “colli di bottiglia”, che sono stati oggetto di valutazione;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 22;

- la propria deliberazione n. 111/2022 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021.”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013.Anno 2022”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;

n. 324 del 7/3/2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7/3/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21/3/2022 ad oggetto “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25 marzo 2022 “RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. ISTITUZIONE AREE DI LAVORO. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati; Su proposta dell’Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di confermare, per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate i correttivi previsti dalle proprie deliberazioni n. 503/2020 e n. 404/2021, stabilendo i seguenti correttivi alle previsioni contenute nel bando approvato con propria deliberazione n. 1944/2019:

a) confermando la modifica del periodo di riferimento di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 definito per l’aggiuntività del servizio ed indicato fra il 01 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, stabilendo conseguentemente che il periodo di riferimento da considerarsi sia quello compreso fra il 1°febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 riparametrato alle 12 mensilità, fermo restando il rispetto dei minimi come ridefiniti al punto b) della propria deliberazione n. 404/2021 e ferma restando la possibilità di considerare valido il periodo di riferimento previsto dal bando compreso fra il 01 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, qualora esso implichi un traffico effettuato inferiore a quello effettuato nel periodo di riferimento indicato nelle citate proprie deliberazioni n. 503/20 e n. 404/2021;

b) confermando i servizi minimi aggiuntivi richiesti di cui al punto b della propria deliberazione n. 404/21, prevedendo conseguentemente che per le ulteriori annualità e fino alla conclusione della incentivazione, il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto sarà costituito da almeno 2 treni all’anno oppure almeno 1.100 tonnellate di merce all’anno trasportate;

c) confermando, su richiesta motivata, la possibilità di concludere entro il 30 aprile 2023 la quota parte del servizio non reso nell’ anno 2022, fermo restando l’effettuazione nello stesso anno almeno dei minimi richiesti, mantenendo altresì i servizi attivi secondo quanto previsto al punto 4.2 del bando da effettuare nello stesso anno;

d) confermando la possibilità di mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi e quindi ammettendo la modifica della tipologia di merce trasporta o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai “colli di bottiglia”, che sono stati oggetto di valutazione;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, nonché sul sito della Regione Emilia-Romagna nella sezione del bando all’uopo dedicata.

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