n.308 del 03.10.2018 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Cooperativa Produttori Suini Prosus Sca - Domanda 08.11.2017 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Tizzano Val Parma (PR), loc. Capoponte. Concessione di derivazione. PROC PR17A0051. SINADOC 31918 (Determinazione del 05/09/2018 n. 4508)
Il Dirigente determina:
- di rilasciare alla COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PROSUS SCA, con sede legale in Cremona (CR), Via Malta snc, C.F. e P.I. 00828880195, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Tizzano Val Parma (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR17A0051) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Tizzano Val Parma (PR) per uso industriale, con portata massima pari a litri/sec. 2,3 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 20000;
- di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l’obbligo di istallazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati, a seguito di quanto l’Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell’art. 48 del RR n. 41/01;
è fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell’ art. 95 del Dlgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato Dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 05.09.2018 n. 4508
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dal 1/1/2016 ed è rilasciata fino al 31/12/2025, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.
4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)