n. 113 del 04.07.2012 periodico (Parte Seconda)
Fondi per l'emergenza abitativa. Assegnazione e concessione a favore delle Province e dei Comuni capoluoghi (art. 12, L.R. 22/12/2011, n. 21 e art. 11, L. 9/12/1998, n. 431)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1. di individuare nelle Province gli Enti cui affidare la realizzazione degli interventi di cui all’art. 12, comma 1, L.R. n. 21 del 22 dicembre 2011 e di stabilire che le stesse Amministrazioni potranno avvalersi, per l’esercizio di tale funzione, delle Acer e/o di altre strutture da esse individuate, tra le quali le Agenzie per l’Affitto;
2. di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, alle Province della Regione al fine di assolvere alla funzione di cui all’art. 12, comma 1, L.R. n. 21 del 2011, il contributo complessivo pari ad Euro 3.500.000,00, secondo la seguente ripartizione:
Provincia | Percentuale media di riparto | Totale |
Bologna | 24,3902 | 853.658,14 |
Ferrara | 6,0323 | 211.131,62 |
Forlì – Cesena | 8,2746 | 289.610,64 |
Modena | 19,5333 | 683.663,87 |
Parma | 8,8604 | 310.113,34 |
Piacenza | 5,4229 | 189.802,20 |
Ravenna | 7,9576 | 278.514,31 |
Reggio Emilia | 10,7116 | 374.905,12 |
Rimini | 8,8172 | 308.600,76 |
Totale | 100 | 3.500.000,00 |
3. di imputare la spesa di E. 3.500.000,00, quale contributo assegnato e concesso a favore delle Province secondo la ripartizione di cui al punto 2. che precede, registrata al n. 2054 di impegno sul Capitolo 32059 “Contributi agli Enti locali per la costituzione di un fondo per l’emergenza abitativa (art. 11, L.R. 23 luglio 2010, n. 7 e art. 13, L.R. 23 dicembre 2010, n. 14)” di cui all’U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione - Fondo regionale, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai Comuni capoluogo della Regione il contributo complessivo pari ad Euro 862.757,90, secondo la seguente ripartizione:
Comune |
Percentuale di riparto |
Risorse attribuite |
Bologna |
26,27750257 |
226.711,23 |
Ferrara |
7,113848351 |
61.375,29 |
Forlì |
6,364082653 |
54.906,63 |
Cesena |
4,24867229 |
36.655,76 |
Modena |
16,9723747 |
146.430,50 |
Parma |
9,563975543 |
82.513,95 |
Piacenza |
5,797295488 |
50.016,62 |
Ravenna |
6,493506494 |
56.023,24 |
Reggio Emilia |
8,220645334 |
70.924,27 |
Rimini |
8,948096577 |
77.200,41 |
Totale |
100 |
862.757,90 |
al fine di utilizzare tali risorse, in via prioritaria, partecipando agli interventi attivati dalle Province in attuazione dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 21 del 2011; ovvero per le finalità di cui all’art. 11, comma 3 della L. 431/98;
5. di imputare la spesa di Euro 862.757,90, quale contributo assegnato e concesso a favore dei Comuni capoluogo della Regione, secondo la ripartizione di cui al punto 4. che precede, registrata al n. 2053 di impegno sul Capitolo 32040 “Contributi integrativi di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge 9 dicembre 1998, n. 434) - Mezzi statali”, nell’ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12304 - Interventi nel settore delle politiche abitative - Risorse statali, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di stabilire che le risorse assegnate con il presente atto possano essere utilizzate anche per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa dovute agli eventi sismici del maggio 2012, anche in deroga a quanto previsto nell’Allegato A della presente deliberazione;
7. di dare atto che alla liquidazione dei contributi a favore delle Province e dei Comuni indicati nei precedenti punti 2. e 4., nel limite massimo della somma a ciascuna assegnata e concessa, provvederà il Dirigente regionale competente, ai sensi della L.R. n. 40/2001 ed in applicazione della propria deliberazione 2416/08 e s.m., con propri atti formali a seguito della trasmissione da parte degli stessi Enti di apposito atto amministrativo attestante la definizione delle procedure operative per l’attivazione di interventi di cui all’art. 12, comma 1, L.R. n. 21 del 2011 e all’art. 11, comma 3, L. n. 431 del 1998;
8. di prevedere che l’utilizzo delle risorse assegnate con il presente atto debbano essere rendicontate alla competente struttura regionale, al 31 dicembre di ogni anno, mediante un prospetto sullo stato di attuazione degli interventi realizzati ed entro il 31 dicembre 2015 mediante una rendicontazione economica-finanziaria. Qualora, a tale data, tali somme risultassero inferiori al contributo erogato, gli Enti provvederanno alla restituzione alla Regione Emilia-Romagna di quanto liquidato in eccedenza, salvo possibilità di prorogare motivatamente tale termine con proprio atto deliberativo;
9. di dare atto che, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili agli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;
10. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, recante “Definizione dei requisiti e delle condizioni dei beneficiari degli interventi di cui alla L.R. n. 21 del 2011 e limite massimo del contributo”, da applicare in via sperimentale;
11. di stabilire che quanto previsto nell’Allegato A debba trovare applicazione anche per l’utilizzo delle risorse assegnate alle Province con propria deliberazione n. 2051 del 27 dicembre 2011, fermo restando che tali risorse devono essere destinate in conformità alle finalità previste dall’art. 13, comma 1, Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14, come sostituito dall’art. 29, comma 1 della Legge regionale 26 luglio 2011, n. 10;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Allegato A
Definizione dei requisiti e delle condizioni dei beneficiari degli interventi di cui alla L.R. n. 21 del 2011 e limite massimo del contributo
Finalità
Le risorse attribuite alle Province devono essere destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo, in modo da mantenere il rapporto locatario esistente, ovvero per favorire la mobilità nel settore della locazione.
In particolare le finalità cui devono essere destinati tali risorse sono definite dall’art. 12, comma 1 della L.R. n. 21 del 22 dicembre 2011, che disciplina la “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l’emergenza abitativa”, autorizzando la Regione a partecipare alla costituzione di fondi e interventi destinati a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
Requisiti e condizioni dei beneficiari
Di seguito vengono quindi individuati i requisiti e le condizioni dei conduttori che possono beneficiare degli interventi che verranno attivati ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 21 del 2011:
a) presenza di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
b) possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
c) nessuno dei componenti del nucleo familiare del conduttore deve risultare titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori al 50% relative a immobili a uso abitativo situati nella Provincia di residenza, di cui possa disporre;
d) valore ISEE non superiore a quello definito dalle singole Amministrazioni provinciali.
Qualora il conduttore versi in una situazione di inadempienza nel pagamento del canone di locazione, devono ricorrere le seguenti condizioni:
e) possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno un componente il nucleo familiare, lavoratore dipendente o autonomo, ha subito una rilevante diminuzione della capacità reddituale, derivante, a titolo esemplificativo, da stato di disoccupazione ai sensi del DLgs n. 297/02, acquisito presso i Centri per l’Impiego della Provincia, a licenziamento, cassa integrazione, saltuarietà della prestazione di lavoro, mancato rinnovo di contratto a termine, mobilità, chiusura di impresa registrata alla CCIAA, ecc.;
f) morosità consistente nel mancato pagamento, di norma, di almeno 6 mensilità dal verificarsi di una delle condizioni indicate al punto precedente.
Ammontare massimo del contributo
L’ammontare del contributo o della garanzia fideiussoria, concedibile per favorire la mobilità nel settore della locazione e l’accesso e permanenza negli alloggi, non deve superare le 12 mensilità del canone di locazione, per un importo massimo di 6.000,00 Euro, con variazioni in aumento o in diminuzione del 30% a seconda della dimensione demografica e della localizzazione del Comune in cui è localizzato l’immobile.
Il contributo o la garanzia fideiussoria rilasciata a favore del locatore può coprire anche le spese legali da sostenere per il rilascio dell’immobile e per il recupero del credito.
In caso di interventi volti a favorire l’accesso negli alloggi e la mobilità nel settore della locazione si può concedere inoltre un contributo per assolvere all’obbligo del pagamento della caparra necessaria per stipulare il contratto di locazione e per le eventuali spese di attivazione delle utenze.