n.150 del 15.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica "Casa Santa Teresa", ubicata a Forlì e gestita da Società Cooperativa sociale Domus Coop Onlus con sede legale a Forlì

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

 Richiamate:

-la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che: all’art. 9 “Procedura per l'accreditamento” prevede che:

1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'Agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione (omissis);

2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia;

3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura;

4. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione (omissis);

5. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ed entro il quale l'Agenzia sanitaria provvede ad una nuova verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

-il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 1830/2013 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche”;

- n. 1831/2013 “Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

 - n. 286/2014 “Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n. 1830/2013 e DGR n. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n. 624/2013)”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale per la residenza sanitaria psichiatrica Casa Santa Teresa ubicata in via Barsanti 14, Forlì (FC), per la tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva), per una ricettività complessiva di 16 posti letto, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale in data 11/5/2018, prot. n. PG.2018/0340672 e ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Cooperativa Sociale Domus Coop Onlus con sede legale a Forlì (FC), Via Allegretti n. 14;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive e oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della residenza sanitaria psichiatrica RTR-estensiva Casa Santa Teresa redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 6 - 7 novembre 2018 e trasmessa con nota prot. NP/2019/7473 del 8/3/2019;

Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di assistenza per la salute mentale;

Preso atto:

- della relazione motivata sopracitata, con cui è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica RTR-estensiva Casa Santa Teresa per l’attività richiesta;

- che nella stessa relazione sono evidenziate alcune criticità tali da non compromettere la qualità dell’assistenza;

- che la relazione riporta la prescrizione di trasmettere, entro il 31 ottobre 2019, una relazione dettagliata sulla conclusione di tutte le azioni di miglioramento pianificate e relative evidenze documentali come da nota ASSR prot.PG/2019/200032 del 26/2/2019 e precisamente:

a. il percorso di formazione sul campo deve concretizzarsi nell’adozione di un modello teorico di riferimento ufficialmente riconosciuto;

b. con specifico riferimento agli indicatori riguardanti il monitoraggio dell’uso della modulistica all’interno della residenza e il monitoraggio delle procedure adottate, è necessario che la Struttura definisca il risultato atteso per ogni indicatore quale parametro su cui fondare le valutazioni e misurare la propria performance;

c. per la piena implementazione della valutazione multidisciplinare del paziente e della “Scheda di proroga oltre l’anno”, è necessaria la programmazione di momenti formali di confronto con il Centro di Salute Mentale;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

- la determinazione dirigenziale n.14887/2018 avente per oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della l.r.32/1993;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze patologiche” dott.ssa Mila Ferri;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

determina:

 1. di concedere, per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla residenza sanitaria psichiatrica Casa Santa Teresa ubicata in via Barsanti n.14, Forlì (FC), l’accreditamento istituzionale per l’attività di Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva), per una ricettività complessiva di 16 posti letto, con la prescrizione di trasmettere, entro il 31 ottobre 2019, una relazione dettagliata sulla conclusione di tutte le azioni di miglioramento pianificate e relative evidenze documentali come da nota ASSR prot.PG/2019/200032 del 26/2/2019 e precisamente:

a. il percorso di formazione sul campo deve concretizzarsi nell’adozione di un modello teorico di riferimento ufficialmente riconosciuto;

b. con specifico riferimento agli indicatori riguardanti il monitoraggio dell’uso della modulistica all’interno della residenza e il monitoraggio delle procedure adottate, è necessario che la Struttura definisca il risultato atteso per ogni indicatore quale parametro su cui fondare le valutazioni e misurare la propria performance;

c. per la piena implementazione della valutazione multidisciplinare del paziente e della “Scheda di proroga oltre l’anno”, è necessaria la programmazione di momenti formali di confronto con il Centro di Salute Mentale;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alla prescrizione di cui al punto precedente;

3. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di precisare che in caso di valutazione negativa della verifica di cui al punto 2 l’accreditamento concesso verrà revocato;

7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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