n. 147 del 27.10.2010 periodico (Parte Seconda)

Approvazione della convezione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma per i lavori di riqualifica ed ammodernamento della SP 523R del Colle di Cento Croci nei comuni di Borgotaro e di Albareto. Concessione finanziamento alla Provincia di Parma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare la convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, e la Provincia di Parma, per regolare i rapporti derivanti dalla realizzazione dei lavori di riqualifica ed ammodernamento della SP 523R del Colle di Cento Croci nei comuni di Borgotaro e di Albareto (Allegato A parte integrante del presente atto);

2) di assegnare e concedere il finanziamento di € 1.200.000,00 alla Provincia di Parma per la realizzazione dell’intervento di cui al punto 1) che precede, comportante un costo complessivo di € 2.584.130,26 di cui € 1.384.130,26 a carico di ANAS SPA, come in premessa specificato;

3) di imputare la suddetta spesa di € 1.200.000,00, registrata al n. 2995 di impegno, sul Capitolo 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A e B, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”, afferente all’UPB 1.4.3.3 16200 – “Miglioramento e costruzione di opere stradali” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che il Dirigente regionale competente provvederà, ai sensi degli artt. 51 e 52 della LR n. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., alla liquidazione della suddetta spesa e all’emissione dei relativi titoli di pagamento a favore della Provincia di Parma secondo le modalità indicate all’art. 3 della convenzione approvata con il presente atto;

5) di dare atto inoltre che il Dirigente competente provvederà alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 1) e che lo stesso potrà apportare eventuali limitate modifiche non sostanziali qualora necessarie per la migliore attuazione della stessa;

6) di dare atto altresì che, per quanto attiene le fasi progettuali, realizzative e di collaudo delle opere, la convenzione di cui al punto 1) ha durata di anni cinque e sarà prorogabile a fronte di motivate esigenze presentate da una delle Parti, secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione stessa e che di tale proroga se ne darà atto con provvedimento adottato dal Dirigente regionale competente;

7) di pubblicare, per omissis, il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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