n.52 del 29.02.2016 (Parte Seconda)
Modifiche ed integrazioni alla direttiva approvata con DGR n. 1417/2015, disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi a soggetti privati per le abitazioni distrutte o totalmente inagibili in conseguenza agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
Premesso che:
- nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte del territorio della Regione Emilia-Romagna è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche con conseguenti fenomeni alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, ingenti danni alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali e ai beni pubblici e privati;
- con deliberazione del 9 maggio 2013 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per gli eventi in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, lo stato di emergenza fino al 7 agosto 2013, prorogato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013 fino al 6 ottobre 2013 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, fino al 3 febbraio 2014;
- con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 83 del 27 maggio 2013 il Direttore dell’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza in parola, con il compito di predisporre un apposito piano di interventi urgenti e di somma urgenza, anche rimodulabile ed integrabile in una successiva fase, da sottoporre all’approvazione dello stesso Capo del Dipartimento (art. 1);
- con determinazione commissariale n. 573 del 08 luglio 2013 sono stati individuati, come da relativo elenco in allegato 1, i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi in parola;
- con determinazione commissariale n. 577 del 22 luglio 2013 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della Regione Emilia-Romagna - Deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di emergenza - Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013”, contenente, tra l'altro, l’elenco dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi, individuati invero già con la richiamata determinazione commissariale n. 573 del 8 luglio 2013;
- con determinazione n. 350 del 6 maggio 2014 il Commissario delegato ha approvato la rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti;
Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 155 del 26 febbraio 2014, in applicazione dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992 è stato disciplinato, relativamente alla contabilità speciale n. 5760 - aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Bologna e intestata al Commissario - il passaggio dalla gestione commissariale al regime ordinario, individuando all’articolo 1:
- comma 1, la Regione Emilia-Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi in parola;
- comma 2, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nel Piano degli interventi e relativa rimodulazione approvati dal Commissario delegato a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5760 che viene allo stesso intestata in qualità di soggetto responsabile delle suddette iniziative;
Visto il D.L. 12 maggio 2014, n.74 coordinato con la Legge di conversione 27 giugno 2014 n.93, recante: “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche” il quale al comma 1-quinquies dell’articolo 2 dispone in particolare che le somme iscritte nei bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, a seguito dell’accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista all’articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225 del 1992 e successive modifiche, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell’anno 2014, venga disposto il rientro all’ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all’uopo istituite;
Dato atto che con proprie deliberazioni:
- n. 1417 del 28 settembre 2015, pubblicata sul BURERT n. 259 dell’8 ottobre 2015, si è proceduto all’approvazione del “Piano degli interventi urgenti di protezione civile connessi con l’evento atmosferico che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 in attuazione del comma 1-quinquies dell’articolo 2 del D.L. 12 maggio 2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 2014 n. 93”, contenente, per quanto qui rileva, la direttiva disciplinate i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi ai soggetti privati per le abitazioni principali distrutte o inagibili e la modulistica per la presentazione delle relative domande, di seguito, direttiva;
- n. 1909 del 24 novembre 2015 si è provveduto a prorogare dal 30 novembre 2015 al 15 gennaio 2016 il termine per la presentazione, da parte degli aventi titolo, delle domande di contributo per le abitazioni distrutte o totalmente inagibili di cui alla direttiva approvata con la sopra richiamata deliberazione n. 1417/2015;
Preso atto che diversi Comuni interessati dall'applicazione della direttiva in parola hanno segnalato la necessità di procedere alla sua revisione, in particolare, in relazione:
- all’obbligo attualmente previsto all’articolo 9, comma 3, di previa demolizione dell’abitazione principale distrutta o inagibile, da ricostruire in sito o da delocalizzare, nei casi in cui non si possa procedere alla demolizione perché non consentita dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero nel caso in cui l’abitazione principale sia parte di una unità strutturale o aggregato strutturale comprendente anche abitazioni secondarie con il rischio che la demolizione comprometta la sicurezza strutturale di queste;
- alla necessità di prevedere che il contributo per il ripristino dell’abitazione principale inagibile, ubicata in una unità o aggregato strutturale, tramite interventi di consolidamento di cui all’articolo 10 possa essere impiegato a copertura anche della quota parte delle spese sostenute per il ripristino degli elementi strutturali e di finitura e degli impianti costituenti parti comuni delle unità o aggregati comprendenti abitazioni secondarie;
- alla necessità di prevedere, al fine di imprimere la massima celerità ai procedimenti di liquidazione dei contributi da parte dei Comuni agli aventi titolo, il trasferimento delle relative risorse ai Comuni contestualmente all’assegnazione delle stesse, rivedendo il procedimento previsto attualmente agli articoli 17 e 21;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione delle integrazioni e modifiche della direttiva in parola come dettagliato nel dispositivo della presente delibera;
Ritenuto peraltro necessario, in ragione delle modifiche ed integrazioni approvate con la presente delibera, procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo da parte degli interessati;
Richiamatele deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.i;
- n. 2148 del 21 dicembre 2015 che ha prorogato fino al 29 febbraio 2016 l’incarico di Direttore generale “Ambiente e difesa del suolo e della costa” conferito al Dott. Giuseppe Bortone con DGR n. 2060 del 20 dicembre 2010;
- n. 2260/2015 del 28 dicembre 2015 con cui, l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, conferito al dott. Maurizio Mainetti con DGR. n. 1080/2012, è stato prorogato sino al 31 luglio 2017;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla “Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna”;
A voti unanimi e palesi
delibera:
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;
1. di apportare modifiche ed integrazioni alla “Direttiva disciplinate i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi ai soggetti privati per le abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili in conseguenza agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna”, approvata con propria delibera n. 1417/2015 e pubblicata nel Bollettino ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 259 del 8 ottobre 2015, prevedendo che:
- all’articolo 1 è inserito il seguente comma 3:
“3. Nei casi in cui l’abitazione principale sia stata dichiarata in conseguenza degli eventi di cui al comma 2 parzialmente inagibile e l’inagibilità, con esclusione delle pertinenze, riguardi locali funzionalmente essenziali all’uso abitativo, è consentito l’accesso ad una delle tipologie di contributo di cui all’articolo 2, previa adozione da parte della competente autorità di un provvedimento di sgombero dei soggetti ivi residenti e dimoranti abitualmente fin dalla data dell’evento.”.
- all’articolo 5:
- comma 1, le parole “30 novembre 2015” sono sostituite dalle parole “30 marzo 2016”.
- dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi 7 e 8:
“7. Nel caso in cui l'abitazione principale sia in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a riscuotere anche a loro nome e per loro conto il contributo di cui alla presente direttiva; la delega, conferita utilizzando il “Modulo delega del comproprietario” allegato alla presente direttiva, deve essere prodotta al Comune al momento della presentazione ai sensi dell’articolo 19 della richiesta di erogazione in acconto del contributo e comunque non oltre la data di presentazione della documentazione di cui all’articolo 20 per l’erogazione del contributo a saldo.
8. Ferma restando l'estraneità dell'amministrazione a eventuali controversie tra i comproprietari, in assenza della delega di cui al comma 7:
a) il contributo di cui all'articolo 9 è erogato al comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente alla spesa da lui sostenuta e debitamente documentata, con esclusione pertanto della spesa eventualmente sostenuta da altri comproprietari che non hanno conferito la delega, sebbene questi ultimi risultino comproprietari anche della nuova abitazione;
b) il contributo di cui all'articolo 10 è erogato al comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente alla spesa da lui sostenuta e debitamente documentata, con esclusione pertanto della spesa eventualmente sostenuta da altri comproprietari che non hanno conferito la delega.
- all’articolo 9:
- dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:
“2-bis. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso, in alternativa, per gli interventi di ristrutturazione di una esistente abitazione di proprietà; in tal caso, la percentuale, entro il limite dell'80%, si applica sul minor valore tra il costo/mq commisurato alla superficie complessiva sia dell'abitazione principale distrutta o inagibile sia dell'abitazione da ristrutturare e il costo di ristrutturazione.”.
- alla fine del comma 3 è inserito il seguente periodo:
“Non si fa luogo alla demolizione nel caso in cui la stessa sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero nel caso in cui l'abitazione principale sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale comprendente anche abitazioni secondarie, con il rischio che la demolizione comprometta la sicurezza strutturale di queste. Per la definizione di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2008” .
- al comma 4, dopo le parole “Per la” è inserita la parola “eventuale”.
- all’articolo 10, comma 4, dopo le parole “di cui al presente” è inserita la parola “articolo”.
- dopo l’articolo 10 è inserito il seguente articolo 10-bis:
“Art. 10-bis
Parti comuni di un edificio residenziale
1. Per l'unità strutturale o l’aggregato strutturale con più abitazioni, di cui alcune costituenti alla data dell'evento calamitoso abitazioni principali ed altre non costituenti a tale data abitazioni principali (cd. abitazioni secondarie) facenti capo alla medesima proprietà, gli interventi sugli elementi strutturali, di finitura e sugli impianti danneggiati di cui all'articolo 10, costituenti parti comuni dell'unità strutturale o dell’aggregato strutturale, compresa la quota parte riferita alle abitazioni secondarie - sono ammessi a contributo fino a concorrenza del massimale ivi stabilito di € 80.000,00 per ciascuna abitazione principale; ove dal massimale non residui alcuna somma in quanto il massimale eventualmente spettante è necessario a coprire la spesa per gli interventi sull’abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico della proprietà.
2. Ferma restando l'estraneità dell'amministrazione a eventuali controversie tra i proprietari il precedente comma 1 si applica anche per le parti comuni dell'unità strutturale o aggregato strutturale costituiti da abitazioni principali e secondarie non facenti capo alla medesima proprietà, con la precisazione che:
a) nel caso di interventi già eseguiti sulle parti comuni, i proprietari delle abitazioni secondarie devono conferire apposita delega, utilizzando il “Modulo accordo per l’esecuzione dei lavori e/o delega alla riscossione del contributo per le parti comuni di un edificio residenziale” allegato alla presente direttiva, al o ai proprietari della o delle abitazioni principali con mandato a riscuotere anche per loro conto il contributo e produrla al Comune entro il termine perentorio del 30 marzo 2016; in caso contrario e comunque in mancanza di somme residue dal massimale di € 80.000,00 previsto per ciascuna abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico dei rispettivi proprietari;
b) nel caso di interventi ancora da eseguire sulle parti comuni, i proprietari di tutte le abitazioni sottoscrivono, prima dell’esecuzione degli interventi, un apposito accordo, utilizzando il modulo di cui alla precedente lettera a), da produrre al Comune entro il termine perentorio del 30 marzo 2016, con il quale, convengono di volersi avvalere di quanto previsto dalla presente disposizione e, a tal fine, conferiscono la delega ad uno dei proprietari di abitazione principale ad eseguire i lavori per le parti comuni danneggiate e, a tutti i proprietari delle abitazioni principali, la delega a riscuotere anche per loro conto il contributo; in assenza dell’ accordo e delle deleghe in parola e, comunque, in mancanza di somme residue dal massimale di € 80.000,00 previsto per ciascuna abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico dei rispettivi proprietari
3. Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente articolo è comunque necessaria una perizia asseverata dei danni alle parti comuni dell’edificio residenziale redatta in conformità a quanto previsto all’articolo 11, comma 1, da allegarsi al modulo di cui al precedente comma 2, lettera a). E’ concesso un contributo fino all’80% delle spese sostenute per le prestazioni tecniche e comunque nel limite del 10% dei lavori nonchè per la perizia asseverata di cui al presente comma e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00; tale contributo costituisce quota parte della somma residua del massimale di €. 80.000,00.
- all’articolo 17:
- comma 1, lettera b), dopo le parole “risorse assegnabili” sono inserite le parole “e liquidabili”.
- comma 3), dopo la parola “assegnazione” sono inserite le parole “e la contestuale liquidazione”.
- comma 4), dopo le parole “del provvedimento di assegnazione” sono inserite le parole “e liquidazione”.
- all’articolo 18, comma 1), dopo le parole “mediante la produzione” sono inserite le parole “della documentazione necessaria, compresa quella di spesa,”.
- all’articolo 20, dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:
“2. L’importo del contributo assegnato e comunicato dal Comune all’interessato ai sensi del comma 4 dell’articolo 17, fermo restando che in nessun caso può essere rideterminato in aumento, è rideterminato in diminuzione in sede di liquidazione, qualora:
a) nel caso di cui all’articolo 9, il contributo assegnato sia stato determinato in base alla superficie complessiva dell’abitazione distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq e la nuova abitazione abbia superficie complessiva minore o il prezzo di acquisto o il costo di costruzione o di ristrutturazione sia di importo inferiore come previsto ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 9;
b) nel caso di cui all’articolo 10, il contributo assegnato sia stato determinato sull’importo stimato dei danni ammissibili e la spesa effettivamente sostenuta sia di importo inferiore a quello stimato.
3. Ove il contributo liquidato sia di importo inferiore a quello assegnato, il Comune dovrà restituire e riversare la differenza alla contabilità speciale intestata al Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile secondo quanto previsto all’articolo 21.”.
- l’articolo 21 è sostituito con il seguente:
“Art. 21
Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dai Comuni
- Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 24 mesi di cui al comma 1 dell’articolo 18, ovvero - qualora i contributi siano liquidati a saldo a tutti gli aventi diritto prima del suddetto termine di 24 mesi - entro 60 giorni dall’ultima liquidazione eseguita, il Comune a rendiconto della spesa trasmette all’Agenzia regionale di protezione civile un elenco riepilogativo delle pratiche liquidate corredato da copia conforme all’originale degli atti amministrativi di liquidazione, evidenziando per singola pratica l’importo di eventuali economie accertate e da restituire e riversare nella contabilità speciale intestata al Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile secondo le indicazioni che quest’ultima fornirà, previa verifica della completezza e correttezza dei dati riportati nei predetti atti comunali.
- In caso di inesatto accertamento delle economie di cui al comma precedente, l’Agenzia richiederà al Comune le necessarie rettifiche.”.
2. di riportare in Allegato 1 il testo della direttiva approvata con propria delibera n. 1417/2015 coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 1 del dispositivo della presente delibera, evidenziate in grassetto corsivo;
3. di stabilire che:
- per l’accesso ai contributi di cui alla direttiva, il provvedimento di sgombero dell’abitazione principale previsto al comma 3 dell’articolo 1, inserito con la presente delibera, deve essere adottato entro il 10 marzo 2016;
- per l’accesso al contributo previsto al comma 2-bis dell’articolo 9 della direttiva, inserito con la presente delibera, la proprietà dell’abitazione da ristrutturare deve risultare in capo al richiedente il contributo in base a titolo avente data certa ed anteriore all’8 ottobre 2015, data di pubblicazione nel BURERT della propria delibera n. 1417/2015;
4. di fissare al 30 marzo 2016 il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo, già fissato al 30 novembre 2015 con propria delibera n. 1417/2015 e prorogato al 15 gennaio 2016 con propria delibera n. 1909/2015, utilizzando il modulo DC/P allegato alla direttiva, dando atto pertanto che il termine di 60 giorni di cui all’articolo 7, comma 1, per la trasmissione degli elenchi riepilogativi da parte dei Comuni all’Agenzia regionale di protezione civile decorre dal 30 marzo 2016;
5. di stabilire la ricevibilità delle domande di contributo già presentate dopo il termine del 15 gennaio 2015 previsto dalla propria delibera n. 1909/2015 e prima della pubblicazione nel BURERT della presente delibera;
6. di pubblicare la presente delibera, la direttiva in Allegato 1 e la relativa modulistica, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
7. di pubblicare, altresì, la presente delibera, la direttiva in Allegato 1 e la relativa modulistica, nel portale della protezione civile regionale al seguente indirizzo: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/83-2013.