n.281 del 04.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. – Decisione in merito alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di incremento del volume di stoccaggio del percolato a servizio della discarica denominata G2, presentato da Sogliano Ambiente S.p.a.

L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di incremento del volume di stoccaggio del percolato a servizio della discarica denominata G2, procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dal 25/3/2015, giorno in cui è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 62.

Il progetto è presentato dalla Ditta SoglianoAmbiente S.p.A., avente sede legale in Piazza Garibaldi n. 12, 47030 Sogliano al Rubicone.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Sogliano al Rubicone e della Provincia di Forlì-Cesena; dal punto di vista dei connessi impatti ambientali interessa anche il territorio dei Comuni di Borghi, di Poggio Torriana e della Provincia di Rimini.

Il progetto, complessivamente inteso, appartiene alla categoria A.2.6 della L.R. 9/99 e s.m.i.: “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”, ed è soggetto a procedura di V.I.A. in virtù di quanto previsto al punto A.2.22) della medesima legge regionale: “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”.

Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con decreto del Presidente prot. Gen. n. 83681/237 del giorno 1 ottobre 2015, ha assunto la seguente decisione:

“IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FORLì-CESENA

(omissis)

decreta

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di incremento del volume di stoccaggio del percolato a servizio della discarica denominata G2, ubicata in località Ginestreto, nel Comune di Sogliano al Rubicone poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 22/09/2015, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nei paragrafi 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale, del presente atto;

b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nel paragrafo 3.C. del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell’Allegato 6 Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e dei suoi allegati del Rapporto stesso:

  1. entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore deve presentare un piano di monitoraggio, volto a verificare la stabilità dell'area in cui verranno realizzati i serbatoi di stoccaggio del percolato, da sottoporre alla Provincia di Forlì-Cesena ed al Comune di Sogliano al Rubicone. La Provincia provvederà ad aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, previa richiesta di pareri agli Enti;
  2. entro un anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà effettuare la piantumazione di progetto nell'area e secondo le modalità descritte nella Relazione di Integrazioni Allegato 1 Elaborato 1;
  3. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, e/o alla presenza di elementi non s ufficientemente sviluppati, e/o alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti, il termine di cinque anni previsto per gli interventi di assistenza dovrà essere prolungato fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto;
  4. al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento degli impianti, contestualmente al report annuale, dovrà essere inviata al Comune di Sogliano al Rubicone ed all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, per i primi cinque anni a partire dall'anno successivo alla piantumazione, una relazione tecnica e descrittiva corredata da documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze messe a dimora;
  5. entro 30 giorni dall'approvazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, la Ditta dovrà presentare al Comune di Borghi la proposta di compensazione sociale di cui alla Relazione di Integrazioni Allegato 1 Elaborato 1, al fine dell'espressione del consenso da parte del Comune di Borghi ferma restando l'obbligatorietà del gestore di assolvere agli impegni assunti entro la data di fine lavori.

c) di esprimersi in merito alle osservazioni pervenute, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi nell'Allegato 1c del sopra richiamato Rapporto sull'impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

d) di dare atto che gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento;

e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) comprende e sostituisce i seguenti atti:

  • Autorizzazione Integrata Ambientale - art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • Autorizzazione per opere su aree soggette a vincolo idrogeologico - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
  • Valutazione di incidenza - L.R. 7/2004, art. 6;
  • Parere del Comune sulla compatibilità ambientale del progetto;
  • Parere igienico sanitario;
  • Parere ARPA;

f) di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ricompresa e sostituita, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 9/99 e s.m.i., all'interno della presente Valutazione di Impatto Ambientale, costituisce l'Allegato 6 del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto che le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, elencati in premessa narrativa della presente deliberazione, non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza di Servizi, si intendono contenuti all’interno del sopraccitato "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di incremento del volume di stoccaggio del percolato a servizio della discarica denominata G2, ubicata in località Ginestreto, nel Comune di Sogliano al Rubicone ” che costituisce Allegato del presente atto;

h) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

i) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come parzialmente riesaminata, alla Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi 12, per lo svolgimento dell'attività IPPC compresa nel punto 5.4: “discariche, che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”;comprese nel punto 5.5: ” dell'Allegato VIII alla Parte II Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi, e più precisamente per l'esercizio della discarica denominata “G2” sita in loc. Ginestreto – via Ginestreto Morsano n. 14 del medesimo Comune, valida per anni 9;

j) di approvare "Le condizioni dell'AIA" comprensive del “Piano di Sorveglianza e Controllo” nel testo che risulta dall'Allegato 6 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

k) di dare atto che il riesame parziale dell'AIA di cui al presente atto nulla modifica rispetto al Piano di Gestione post-Operativa, il Piano di Ripristino e il Piano finanziario approvati con Decreto del Presidente della Provincia n. 43/13902 del 27/02/2015 e che pertanto tali piani si intendono approvati;

l) di approvare il Piano di Gestione Operativa a condizione che il medesimo venga ripresentato secondo le disposizioni di cui all'Allegato 6 "Le condizioni dell'AIA";

m) di stabilire che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità pari a 9 anni a partire dalla data di approvazione dell'ultimo riesame con valenza di rinnovo ovvero a far data dal 27/02/2015;

n) di stabilire che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità pari a 9 anni a partire dalla data di approvazione dell'ultimo riesame con valenza di rinnovo ovvero a far data dal 27/2/2015;

 o) di stabilire, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

- il presente decreto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:

  • entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  • quando sono trascorsi 9 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
  • il presente decreto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
  • qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque p resentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro il 27/02/2024;
  • fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

p) di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

  • il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell’Allegato 6: “Le condizioni dell’AIA” comprensivo del “Piano di Sorveglianza e Controllo”;
  • il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Provincia di Forlì Cesena, all’ARPA ed al Comune territorialmente competente. Tali modifiche saranno valutate dall’autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
  • ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì Cesena anche nelle forme dell’autocertificazione;
  • il gestore dovrà informare comunque l'autorità competente e Arpa di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

q) di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

  • l’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art.208 Parte IV del D.Lgs.152/06 e smi;
  • l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi;
  • l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs.152/06 e smi.;

r) di stabilire che nel termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. n. 1991/2003 venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;

s) di precisare che il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico scientifico e analitico di Arpa, al fine di verificare la conformità dell’installazione alle sue condizioni;

t) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

u) di dare atto che rimane in vigore l'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 rilasciata con Delibera di G.P. n. 170/69995 del 24/3/2013 per tutte le parti non in contrasto con l'AIA;

v) di fare salvi i diritti di terzi;

w) di dare infine atto che le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, calcolate in misura dello 0,05% del valore dell'intervento, decurtate del 50% in ragione del fatto che la ditta è certificata EMAS, coerentemente con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., e quantificate in € 500,00 che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

x) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

y) di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Sogliano Ambiente S.p.a., ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.;

z) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., per opportuna conoscenza, copia del presente atto al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comune di Borghi, al Comune di Poggio Torriana, alla Provincia di Rimini, all'Azienda U.S.L. n. 39 – Cesena, all’Arpa - Sez. Cesena, all'Unione dei Comuni della Valle del Savio, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

aa) di inoltrare copia del presente atto all'ufficio Impianti della Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di competenza;

ab) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

ac) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente atto;

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina