n.306 del 19.10.2022 periodico Parte Terza
Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’IRCCS Azienda – Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola e/o del personale aziendale ai sensi dei CCNNLL di rispettiva afferenza nonché per l’affidamento di incarichi di consulenza legale preparatori o connessi ad una eventuale lite (arbitrato, conciliazione, procedimento giurisdizionale, approvato con deliberazione n. 295 del 7/10/2022
In attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 18 gennaio 2010 come successivamente integrata e modificata con deliberazione 491 del 3 novembre 2014, dal giorno 24/10/2022 e sino alle ore 24.00 del giorno 25/11/2022 è aperto presso l’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola (da ora anche solo Azienda) – un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale per la difesa in giudizi di responsabilità civile e penale del personale dell'Azienda nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro; per la difesa e rappresentanza dell’Azienda stessa nei casi in cui l’assistenza in giudizio non possa essere assunta dall’Avvocatura interna dell’Ente; nonché per l’affidamento di incarichi di consulenza legale preparatori ad una procedura di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale o comunque connessi ad una probabile lite.
L’elenco di cui al presente avviso è unico, ma suddiviso in sezioni specifiche per settori di competenza così individuate: 1) contenzioso penale – ramo responsabilità professionale sanitaria; 2) contenzioso civile – ramo responsabilità professionale sanitaria; 3) contenzioso lavoro -sindacale - previdenza; 4) contenzioso amministrativo e protezione dei dati personali.
Ciascun avvocato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà inoltrare istanza per l’inserimento in una o più sezioni. Qualora il professionista sia inserito in più sezioni il principio di tendenziale rotazione degli incarichi sarà applicato tenuto conto dell’unicità dell’elenco.
L’elenco sarà approvato con delibera del Direttore generale e verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente/ Consulenti e collaboratori/Elenchi di esperti professionisti iscritti a ordini o collegi professionali.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa, alla Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione n. 6 del 18.1.2010, nonché alla Procedura interaziendale PINT 54 Tutela Legale.
1. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati del libero Foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione anche ai sensi dell’art. 32 quater c.p. e dell’art. 80 Codice dei contratti (D.Lvo 50/2016) relativamente alle ipotesi applicabili;
- assenza di sanzioni disciplinari relative all’esercizio della professione forense;
- assenza di condanne penali comminate con sentenza passata in giudicato e /o di condanne penali non definitive per delitti dolosi
- iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori;
- possesso di requisiti di particolare e comprovata esperienza specifica:
- in materia di responsabilità professionale sanitaria in campo penale per l’inclusione nella sezione 1);
- in materia di responsabilità professionale sanitaria in campo civile per l’inclusione nella sezione 2);
- in diritto del lavoro, sindacale e previdenziale in relazione al personale del SSN per l’inclusione nella sezione 3);
- contenzioso amministrativo e protezione dei dati personali per la sezione 4).
A tale fine, per la sezione 1 (contenzioso penale – ramo responsabilità professionale sanitaria), il candidato deve presentare una dichiarazione di aver assunto a far data dal 1 gennaio 2018 incarichi di difesa a favore di enti pubblici o persone giuridiche private e/o del relativo personale, in almeno 20 diversi giudizi (indicando l’Ufficio Giudiziario procedente, il numero di Registro Generale del procedimento, ove possibile, la data di conferimento dell’incarico professionale e gli estremi dell’eventuale provvedimento decisorio). Le diverse fasi dello stesso giudizio verranno considerati come un solo giudizio, così come le difese per più professionisti coinvolti in un unico procedimento.
Per le sezioni 2 (contenzioso civile – ramo responsabilità professionale sanitaria); 3 (contenzioso lavoro -sindacale – previdenza) e 4 (contenzioso amministrativo e protezione dei dati personali) il candidato deve presentare una dichiarazione di aver assunto a far data dal 1° gennaio 2018 incarichi di difesa a favore di enti pubblici o persone giuridiche private e/o del relativo personale, in almeno 25 diversi giudizi, relativi alla singola sezione nella quale si chiede di essere iscritti (indicando l’Ufficio Giudiziario procedente; il numero di Registro Generale del procedimento e, ove possibile, la data di conferimento dell’ incarico professionale e gli estremi dell’eventuale provvedimento decisorio). Le diverse fasi dello stesso giudizio verranno considerati come un solo giudizio, così come le difese per più professionisti coinvolti in un unico procedimento. Si considerano esclusi dal computo i procedimenti di mediazione e le difese nell’ambito di accertamenti tecnici preventivi ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
- assenza di conflitto di interessi: non avere in corso incarichi di rappresentanza extragiudiziali e di rappresentanza e difesa giudiziale di parti contro l’Azienda e/o contro il suo personale per ragioni d’ufficio, costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro l’Azienda o suo personale per ragioni d’ufficio, incarichi da parte di querelanti/denuncianti contro l’Azienda o suoi dipendenti per ragioni d’ufficio, non avere avanzato nell’anno 2022 richieste di risarcimento danni o diffide contro l’Azienda o suoi dipendenti per ragioni d’ufficio;
- assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi difensivi nell’interesse dell’Azienda ivi incluse quelle previste dall’art. 10, ultimo comma, d. lgs. n. 39/2013;
- assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- possesso, con l’obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all’elenco aziendale e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’Elenco suddetto, di una assicurazione professionale, per un massimale a sinistro di almeno 1.000.000,00 euro e per anno assicurativo di almeno euro 2.000.000,00;
- regolarità circa il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell’erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di durata dell’elenco. La mancanza anche di un solo requisito, determina l’esclusione della domanda ovvero la cancellazione dall’Elenco, qualora intervenga/sia conosciuta successivamente all’iscrizione.
Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati a pena di esclusione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.
2. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola e redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. B).
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 1 in relazione alla/e sezione/i a cui si chiede di essere iscritti;
2) curriculum vitae in formato europeo con indicazione delle particolari capacità e competenze specifiche maturate nel settore e nella materia della sezione e/o delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti, nonché le caratteristiche organizzative e le dotazioni tecnologiche dello studio legale;
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La domanda e i relativi allegati, su file formato pdf debitamente datati e firmati digitalmente dal professionista, devono essere inoltrati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata del professionista al seguente indirizzo PEC: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli professionisti ancorché aderenti ad associazioni o società tra avvocati.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24 del giorno 25/11/2022. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e non saranno esaminate le domande pervenute oltre il termine.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell’istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque altri fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Al riguardo si raccomanda di verificare che il sistema PEC utilizzato restituisca entrambe le ricevute di accettazione e consegna al destinatario, quest’ultima valevole come prova di avvenuto recapito nel termine della domanda.
Saranno escluse le domande:
- carenti anche solo di uno degli allegati richiesti;
- pervenute dopo la scadenza, anche se spedite entro il giorno e l’ora indicate, qualunque sia la causa del ritardo, anche se non imputabile al professionista;
- effettuate da soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione generali e speciali indicati in precedenza.
L’Azienda effettuerà in ogni momento idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni mendaci conseguirà l’esclusione dalla procedura oppure l’automatica cancellazione dall’elenco, nonché la decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando gli obblighi di legge.
3. Formazione dell'elenco
L’Azienda procede a formare l’elenco iscrivendo in ordine alfabetico nelle singole sezioni tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti. La costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale, ma avrà la funzione di banca dati da consultare al solo fine di individuare i professionisti più qualificati e idonei a cui affidare gli incarichi di che trattasi.
La formazione dell’elenco avviene a cura di una commissione di verifica nominata dal Direttore generale ai sensi della direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo adottata con la deliberazione n. 6 del 18/1/2010, successivamente alla scadenza del termine del presente avviso.
L’elenco sarà approvato con delibera del Direttore generale e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione.
Si procederà alla formazione dell’Elenco anche nel caso pervenga una sola domanda rispondente ai requisiti richiesti.
È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco.
L’Azienda può disporre la cancellazione d’ufficio di un professionista dall’elenco, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) mancanza ab origine o venir meno dei requisiti di iscrizione all’Elenco;
b) venir meno delle condizioni necessarie per l’esercizio del patrocinio legale;
c) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, in qualunque momento emersa nel corso di validità dell’elenco;
d) venir meno degli obblighi e impegni assunti con la domanda di iscrizione all’Elenco e adempimento non puntuale o non diligente dell’incarico conferito o rinuncia dopo averlo assunto senza giustificato motivo;
e) comportamenti in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e/o in violazione di obblighi deontologici dell’avvocato e/o in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità ex lege rispetto allo svolgimento dell’attività professionale;
f) responsabilità per illeciti anche per fatti estranei all’attività professionale.
4. Utilizzazione dell'elenco
L’Elenco verrà utilizzato per l’affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola e/o del personale aziendale ai sensi dei CCNNLL di rispettiva afferenza nonché per l’affidamento di incarichi di consulenza legale preparatori o connessi ad una eventuale lite (arbitrato, conciliazione, procedimento giurisdizionale) in mancanza di professionalità interne o di loro indisponibilità all’assunzione dell’incarico.
Verrà altresì utilizzato per incarichi di domiciliazione o sostituzione, in caso di professionista iscritto nell’albo della circoscrizione della Corte di Appello ove è incardinata la causa.
In caso di utilizzazione dell’Elenco da parte dell’Ente a propria tutela nei procedimenti di cui all’art. 17 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 nonché per l’attività di consulenza di cui alla medesima norma, l’affidamento dell’incarico avverrà utilizzando i criteri sotto elencati in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del curriculum vitae in formato europeo depositato e dell’esperienza maturata e quindi:
- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto;
- pregressa proficua collaborazione con l’Ente in relazione alla medesima questione giuridica;
- complessità dei casi trattati in precedenza;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- affidamento di incarico in precedenti fasi o gradi della medesima controversia (compreso il procedimento di mediazione o ex art. 696 bis c.p.c.);
- individuazione dello stesso legale già incaricato dal personale aziendale per la propria difesa, in un’ottica di risparmio di spesa, purché non sussista conflitto di interesse tra l’Azienda e il personale medesimo;
- individuazione del medesimo legale nominato nella materia oggetto di contenzioso da altre Aziende Sanitarie avente medesimo interesse;
- cause seriali di identico contenuto rispetto a incarico già conferito;
- costo del servizio qualora sia riscontrabile una sostanziale equivalenza tra i diversi profili
- professionali, fermo restando il limite dei minimi tariffari di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 e s.m.i.;
- criterio della rotazione nell’ambito dell’elenco;
- idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla tipologia di incarico da conferire;
- copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell’incarico da conferire;
- assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità nel caso specifico.
Fermo restando quanto sopra previsto, nei casi di particolare complessità o novità del thema decidendum o qualora nell’elenco non sia presente la professionalità necessaria l’Azienda si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un professionista anche non iscritto nell’elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
In tal caso potrà procedere ad affidamento dell’incarico previa richiesta di almeno 3 preventivi e curricula per una valutazione comparativa.
Si riserva inoltre la facoltà di procedere ad affidamento diretto al medesimo professionista già nominato per la medesima controversia da altra Azienda Sanitarie avente il medesimo interesse, ancorché non sia incluso nell’elenco.
L’individuazione del legale per la difesa del dipendente avente diritto al patrocinio legale in forma di assistenza diretta ai sensi dei CCNNLL di afferenza, è rimessa alla libera scelta del personale coinvolto nel procedimento, nell’ambito dell’elenco e con le modalità di cui alla PINT 54.
5. Durata
L’elenco degli Avvocati di cui al presente avviso ha validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.
Alla scadenza del periodo di validità l’Azienda si riserva di pubblicare un nuovo avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o integrare l’elenco stesso in casi motivati e mantenendo la medesima scadenza.
6. Affidamento dell'incarico
L’inserimento in elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all’avvocato presente in Elenco in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
Gli iscritti all’elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco stesso.
L’affidamento dei singoli incarichi a favore dell’Azienda avviene previa comunicazione di preventivo da formulare alla luce del successivo paragrafo con allegati dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il caso specifico proprio e dei componenti dell’associazione e società professionale di cui faccia eventualmente parte, e trasmissione del DURC se non già presente agli atti e in corso di validità. La mancata accettazione dell’incarico è ammessa in caso di conflitto di interessi o legittimo impedimento. In caso contrario il professionista interpellato è tenuto ad accettare gli incarichi che gli saranno conferiti e a svolgere l’attività conseguente nel rispetto delle norme di legge, deontologiche forensi e, per quanto compatibile, il codice di comportamento dell’Azienda stabilite dall’Ordine professionale e dal Codice di comportamento aziendale, mantenendo la piena riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti e collaborando con l’Ente al fine di garantire l’interesse di quest’ultimo.
L’incarico viene formalizzato tramite delibera e con la sottoscrizione del mandato difensivo da parte del Direttore generale.
Gli incarichi di difesa dei dipendenti vengono conferiti tramite specifico mandato sottoscritto direttamente dagli interessati previa autorizzazione dell’Azienda ai sensi della PINT 54.
Il legale incaricato:
- nell’aderire all’avviso dichiara di conoscere la PINT 54 impegnandosi ad attenersi a quanto ivi disposto;
- si impegna a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi e, per quanto compatibile, il codice di comportamento dell’Azienda di cui alla deliberazione n. 115 del 24 maggio 2018 reperibile sulla pagina internet aziendale alla sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice di Comportamento e codice di condotta;
- si impegna a non avere rapporti di patrocinio contro l’Azienda o contro il personale aziendale nel periodo di iscrizione nell’elenco nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’elenco suddetto (impegno che va esteso anche ai professionisti dell’associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l’istante, ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico forense e ai collaboratori del legale ammesso all’elenco qualora venga loro affidata la sostituzione a singole udienze);
- si impegna, in caso di affidamento di incarico, ad accettare che il relativo compenso sia determinato sulla base di quanto previsto al punto 7) del presente avviso;
- svolge la sua prestazione professionale personalmente e in modo autonomo, avvalendosi in casi eccezionali di sostituti, coordinandosi con il Servizio legale ed assicurativo dell’Azienda;
- si impegna altresì a collaborare con i consulenti tecnici di parte messi a disposizione dall’Azienda;
- si impegna a tenere costantemente aggiornati, oltre che il proprio assistito, anche l’Azienda sull’andamento del procedimento, fornendo tramite posta elettronica ogni scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferitogli oltre a rendere, su richiesta dell’Azienda, una relazione riepilogativa sullo stato dell’incarico conferito e l’andamento della controversia ed eventuale previsione dell’esito finale anche ai fini degli accantonamenti di spesa a carico dell’Ente;
- si rende disponibile ad incontrare l’assistito su richiesta e a partecipare a incontri presso la sede dell’Ente senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta;
- si impegna a partecipare al CVS se richiesto dal Servizio legale ed assicurativo senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta;
- si impegna a sottoporre tempestivamente le proposte/ipotesi conciliative all’Azienda tenuto conto dei tempi di valutazione del Nucleo Regionale di Valutazione per proposte superiori ad € 250.000,00;
- si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente avviso ed ai relativi allegati.
7. Compensi riconosciuti al legale
Il compenso sarà corrisposto, a seguito di accertamento del corretto svolgimento della prestazione, nella misura indicata nel preventivo da redigersi ai sensi dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1 conv. l. 24 marzo 2012, n. 27 s.m.i. approvato dall’Azienda in relazione all’attività effettivamente svolta, per un importo che, comunque, per ogni fase o voce del procedimento, non potrà essere superiore ai parametri medi ridotti della misura massima consentita di cui al d.m. n. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso di una percentuale del 15 % per spese generali e delle spese vive documentate e motivate.
Troverà comunque applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui «in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell’esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l’attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti». (Cass. civ., n. 30529/2017; Cass. civ., n. 18680/2017).
In casi di particolare complessità il compenso non potrà essere superiore ai parametri medi di cui al d.m. n.55/2014 e s.m.i..
Il preventivo deve essere redatto in base al valore della controversia indicato nell’atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato.
In ogni caso non si applica l’art. 6 del d.m. 55/2014 e s.m.i.
Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 salvo il caso di controversie di particolare importanza, complessità e rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, per le quali si potranno applicare gli ulteriori valori indicati nell’art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014 e s.m.i..
Nel caso in cui il legale assista nel medesimo procedimento più soggetti o effettui la difesa contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato del 30% per il secondo soggetto e del 20% per ogni ulteriore soggetto fino al quinto, del 10% fino al decimo e del 5% per gli ulteriori soggetti.
Nel caso di assistenza dell’ente in cause seriali di identico contenuto il compenso è ridotto per ogni causa successiva alla prima del 30% e per le cause successive alla decima del 50%.
In caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio alla misura del preventivo si applica l’art. 4, comma 6, del d.m. n.55/2014 e s.m.i.
In caso di conciliazione o transazione extragiudiziale non potranno riconoscersi compensi superiori a quelli previsti dalla Tabella n. 25 del d.m. 55/2014 e s.m.i. diminuiti nella misura massima.
Per i procedimenti di mediazione/negoziazione assistita i compensi da riconoscere non potranno essere superiori a quelli previsti nella Tabella n. 25/bis del d.m. 55/2014 e s.m.i. diminuiti nella misura massima.
Eventuali spese di domiciliazione dovranno essere previamente comunicate e quantificate in apposito preventivo ai sensi dell’art. 8, comma 2 del d.m. n. 55/2014. Nulla è dovuto per eventuali spese di domiciliazione in Bologna.
Qualora con sentenza definitiva il giudice condanni controparte al pagamento di spese legali in misura superiore a quelle concordate con l’Ente, le stesse verranno riconosciute al legale solo se effettivamente corrisposte o recuperate a carico del legale medesimo.
Il legale potrà chiedere anticipazioni di somme quale fondo spese, in misura non superiore al 25% del preventivo, oltre a spese vive documentate, sempre mediante l’emissione di una fattura elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, cassa di previdenza e ritenuta d’acconto.
Null’altro sarà dovuto dall’Azienda.
Il legale è tenuto ad emettere nota pro forma conforme al preventivo approvato in relazione all’effettiva attività svolta dettagliando le attività per ogni singola voce, le spese sostenute e i compensi applicati.
All’esito dei controlli contabili e di congruità economica della nota pro forma il professionista riceverà il benestare all’emissione della fattura elettronica indicando il CIG fornito dall’Azienda. Il compenso verrà versato sul “conto dedicato” così come comunicato dal professionista incluso nell’Elenco.
Non si darà corso alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino gli estremi degli ordini elettronici a cui si riferiscono (d.m. 7/12/2018), acquisiti dal professionista attraverso il sistema NoTI-ER che prevede il modello Peppol quale canale di comunicazione standard adottato a livello regionale.
L’Azienda si impegna a provvedere alla liquidazione entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
8. Informativa sul trattamento dei dati
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è contenuta nell’allegato C) al presente Avviso.
9. Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda: https://www.aosp.bo.it/it/content/altri-avvisi-pubblici e ne verrà data informativa tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte III.
L’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca del presente avviso ovvero di non utilizzare l’elenco in caso di modifiche normative e/o contrattuali, e/o di atti o provvedimenti regionali che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta la presente procedura.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi a:
servizio.legaleassicurativo@pec.aosp.bo.it
- tel.
051.2143222 oppure 051.2143992