n.347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda)
Contribuzione finanziaria integrativa al programma degli interventi di potenziamento del Sistema regionale di protezione civile - annualità 2021 - a favore del Comune di Lizzano in Belvedere (BO)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;
- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 rubricata “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, delle Province e quindi anche quello della Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Civile (articoli 19 e 68);
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, recante “Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- l’art.9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002 relativo alla trasmissione dei dati delle Regioni al Dipartimento di protezione civile;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 recante “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2003, n. 252;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna” di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2005, n. 62;
- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e, in particolare, gli articoli 1 e 24, e successive integrazioni e modificazioni introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante “Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006, n. 87;
- la direttiva del Capo Dipartimento del 2 maggio 2006 recante “Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti ferroviari, in mare, aerei e con presenza di sostanze pericolose”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 “Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2007, n. 53;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e in particolare l’articolo 7, successivamente modificato con legge 6 agosto 2013, n. 97 e Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 luglio 2011 “Direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, inerente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 recante gli “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2014, n. 256;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, inerente gli “Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2015, n. 75;
- Direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2015 n. 1099 inerente la “Determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”;
- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e successive modifiche e integrazioni;
- le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile” del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, “Istituzione del Sistema d’Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SIAM” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2017, n. 128;
- la propria deliberazione n. 417 del 5 aprile 2017, con cui è stato approvato il “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”,, aggiornato con propria deliberazione n. 962 del 25 giugno 2018, che costituisce il documento di riferimento per le componenti istituzionali e le strutture operative del sistema regionale di protezione civile per la gestione delle attività connesse al sistema di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018 recante le “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n.266;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2019 inerente le “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto;
- il decreto-legge del 18 aprile 2019, n.32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed in particolare l’art.28 dove sono state apportate modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2019, n. 231;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020 “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2020, n. 56;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2020 concernente “la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2020, n. 238;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2020 in materia di allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT – Alert;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 06 luglio 2021, n. 160;
- il Decreto legge 8 Settembre 2021, n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.”
Considerati i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 1/2018:
- articolo 3, comma 3 secondo il quale l’articolazione di base dell’esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, che nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- articolo 5, comma 2 che prevede che il Presidente del Consiglio di Ministri, con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
- articolo 11, comma 3 in forza del quale le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 4, favoriscono l’individuazione del livello ottimale di organizzazione di protezione civile a livello territoriale comunale o di Ambito al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché' l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali;
- articolo 12, comma 2 che prevede che i Comuni assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all’articolo 18 e dalle norme in materia.
Evidenziato che:
- con nota pervenuta dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna e dal Comune di Lizzano in Belvedere (BO), avente Prot. n. 52403 del 30/9/2021, indirizzata al Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, è stata richiesta, ad integrazione di un importo già deliberato con D.G.R. 988/2019 pari ad Euro 100.000,00, una contribuzione addizionale pari ad Euro 60.000,00 destinata al potenziamento strutturale di opere civili-edili funzionalmente idonee a finalità di Protezione Civile;
- con ulteriore nota pervenuta dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna e dal Comune di Lizzano in Belvedere (BO), avente Prot. n. 54546 del 11/10/2021, è stato richiesto un contributo aggiuntivo pari ad Euro 10.000,00, sempre ad integrazione di quanto già deliberato con D.G.R. 988/2019;
Rilevato che:
- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che i Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile: dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;
- è opportuno evidenziare l’importanza di un adeguato potenziamento del sistema territoriale di protezione civile anche garantendo la disponibilità di risorse strumentali che dovranno essere impiegate nel contesto dei centri di coordinamento definiti dalla pianificazione territoriale di emergenza o delle specifiche indicazioni formulate dai prefetti;
- a seguito di valutazione delle necessità emerse sul territorio regionale (area metropolitana, comuni, unioni di comuni), di integrare il programma di potenziamento della rete regionale di aree e strutture di protezione civile, collegate strettamente alle realtà locali, alle criticità emerse durante le situazioni di emergenza precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in evidenza dai singoli enti;
- la proposta pervenuta a mezzo note di cui Prot. n. 52403 del 30/9/2021 e Prot. n. 54546 del 11/10/2021 è ritenuta meritevole e quindi approvata in linea tecnica ed ammissibile al concorso finanziario regionale, per la somma di Euro 70.000,00;
- tale spesa trova copertura sul bilancio finanziario dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;
Dato atto che:
- la gestione amministrativo-contabile del Programma in argomento resta in capo dell’Agenzia regionale che con provvedimenti del Dirigente competente, provvederà a darne corso negli esercizi di competenza;
- agli adempimenti connessi con l’attuazione del programma di cui trattasi ed all’impiego delle relative risorse finanziarie, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederà con propri successivi provvedimenti in capo al Dirigente competente, secondo le modalità indicate nel dispositivo;
Richiamate:
- la D.G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 “Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la D.G.R. n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese interpretazioni procedurali;
- la determinazione n. 700 del 28/2/2018 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017” recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Visti inoltre:
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 3990 del 02 dicembre 2020 “Adozione piano delle attività per il triennio 2021–2023 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;
- la determinazione n. 3991 del 2 dicembre 2020 “Adozione bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile”;
- la D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2020 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2021-2023”;
- la determinazione n. 4178 del 23/12/2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2021-2023”;
- la D.G.R. n. 1173 del 13 luglio 2021 “Approvazione assestamento - provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2021-2023";
- la determinazione n. 2632 del 29 luglio 2021 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023 dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito dell'assestamento di bilancio 2021-2023”;
Visti infine:
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la D.G.R. n. 111 del 28 gennaio 2021: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2023”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il Programma di potenziamento delle aree e strutture di protezione civile secondo la proposta pervenuta a mezzo note di cui Prot. n. 52403 del 30/09/2021 e Prot. n. 54546 del 11/10/2021 ritenuta meritevole e quindi approvata in linea tecnica ed ammissibile al concorso finanziario regionale, per la somma di Euro 70.000,00; tale spesa trova copertura sul bilancio finanziario dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;
2. di dare atto che la gestione amministrativo-contabile del Programma in argomento resta in capo dell’Agenzia regionale che con provvedimenti del Dirigente competente, in base all’esigibilità della spesa dei singoli interventi, provvederà a darne corso negli esercizi di competenza;
3. di stabilire inoltre che:
- a conferma di quanto concesso ed assegnato secondo le modalità di cui al punto precedente da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, l’ente beneficiario del concorso finanziario dovrà presentare, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, la seguente documentazione relativa all’intero intervento da realizzare e/o beni e servizi da acquisire:
- progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
- quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;
- accertata la conformità dei documenti inviati a quanto espresso in premessa e per le finalità ivi indicate, e verificata la rispondenza relativamente a quanto approvato in linea tecnica con il presente atto, il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile confermerà con propria nota formale l’assegnazione finanziaria;
- in caso di accertata difformità tra la documentazione prodotta e il progetto ammesso a contributo, il Direttore dell’Agenzia provvederà a richiedere le necessarie modifiche e/o integrazioni progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, provvederà, con proprio atto, alla revoca della concessione del finanziamento;
- I termini da rispettare a cura del soggetto beneficiario del concorso finanziario sono i seguenti:
- i lavori devono essere regolarmente consegnati (come da data certa risultante da verbale consegna lavori), a seguito di appalto lavori precedentemente bandito, entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati ed ultimati (come da data certa risultante da verbale ultimazione lavori) entro tre anni da tale data;
- i beni e i servizi devono essere acquisiti (come da data certa risultante dal certificato di regolare fornitura o documento considerabile equipollente) entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati;
L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede alla liquidazione delle somme spettanti, nei limiti dei finanziamenti concessi:
- in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario - a titolo di acconto pari al 40% del finanziamento concesso a conclusione delle procedure di aggiudicazione e a titolo di saldo, a seguito dell’ultimazione dell’intervento e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
- in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione dell’intervento e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
- la modalità per richiedere le erogazioni di cui ai punti precedenti avviene mediante recapito a mezzo p.e.c. all’indirizzo stpc.prevenzioneemergenze@postacert.regione.emilia-romagna.it di istanza richiesta di liquidazione, da parte del soggetto beneficiario del contributo, allegando i seguenti documenti a seconda della richiesta inoltrata:
- Acconto 40%: atti di aggiudicazione relativi ad ogni singolo lotto riferibili a lavori/forniture/servizi;
- Saldo finale:
- per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici e per ogni lotto: certificato di ultimazione lavori, stato finale, certificato di regolare esecuzione e/o collaudo finale, laddove e quando previsti, certificazioni di conformità impianti di cui al DM 37/08 e ss.mm.ii., laddove e quando previste, atto di approvazione rendicontazione finale, documenti probanti la spesa sostenuta (fatture, note spese, note pro/forma, parcelle, ecc.), oltre ad eventuali atti di approvazione di compensi incentivanti (con l’esclusione della quota innovazione che non verrà comunque riconosciuta);
- Unica soluzione: tutti i documenti citati ai due punti precedenti;
- i termini sopra indicati possono essere prorogati, da parte del Direttore dell’Agenzia, a fronte di motivate, comprovate ragioni addotte dall’ente beneficiario prima della scadenza degli stessi;
- fermo restando quanto riportato all’alinea che precede, qualora il termine di ultimazione lavori non venga rispettato, il Direttore dell’Agenzia provvederà a disporre la decadenza dal beneficio riconosciuto e al recupero delle somme eventualmente corrisposte;
- ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento del processo gestionale relativo al concorso finanziario assegnato, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per mezzo di proprio personale qualificato, si riserva l’insindacabile facoltà di effettuare qualsivoglia tipologia di controllo e/o verifica in itinere, sia di natura documentale, che di natura ispettiva in sito, ogni qualvolta eventualmente ritenga possa ravvisarsene necessità e/o utilità al Procedimento, anche senza preavviso alcuno e/o coinvolgimento di qualsivoglia terzo ad essa estraneo;
- qualora, in esito a tali controlli, emergano difformità del processo gestionale relativo al concorso finanziario assegnato, il Direttore dell'Agenzia indicherà, ove ritenuto possibile, gli adempimenti necessari, assegnando un termine al beneficiario per ottemperarvi; in alternativa, e comunque ove il beneficiario non adempia entro il termine, il Direttore dell’Agenzia provvederà a rideterminare il contributo concesso, revocarlo o procedere al recupero, totale o parziale, dello stesso;
4. di stabilire infine che l’ente beneficiario del finanziamento deve assicurarsi che le caratteristiche tecniche dell’intervento risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema territoriale e regionale di protezione civile;
5. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in precedenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.