n.171 del 16.07.2015 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell’articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 –Finalità ed oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'allegato I della direttiva 96/61/CE e nell'allegato I del decreto legislativo n. 372 del 1999, ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), nonché le modifiche sostanziali a tali impianti, sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.

2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.

3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia.».

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Autorità competente

1. La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Qualora la Provincia si avvalga dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 – Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato II del decreto legislativo n. 372 del 1999, fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

3. In particolare l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione all'emissione in atmosfera - decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), articoli 6, 12, 15, e 17 e legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), articolo 122;

b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo - decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), articolo 45 e 46 e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;

c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - decreto legislativo n. 152 del 1999, articoli 45 e 46, e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;

d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti - decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), articoli 27 e 29, e legge regionale 3 del 1999, articoli 131 e 132;

e) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti - decreto legislativo n. 22 del 1997, articoli 28 e 29, e legge regionale n. 3 del 1999, articoli 131 e 132;

f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici - legge regionale 24 aprile 1995, n 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento), articoli 3, 4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Autorizzazione integrata ambientale

1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 372 del 1999, delle linee guida e dell'atto di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4.

2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.».

Nota all’art. 8

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

« Art. 7 - Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999. Essa, inoltre, deve descrivere le attività di autocontrollo nonché di controllo programmato che richiede l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.4, del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia", possono essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata dal gestore allo sportello unico di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) o, in assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente.

3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.».

Nota all’art. 9

Comma 1

1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 - Deposito e pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione è depositata presso la Provincia ed i Comuni interessati per trenta giorni.

2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore, l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, comunica al gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di tale pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo annuncio dell'avvenuto deposito.».

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale

1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione depositata e presentare, in forma scritta, osservazioni alla Provincia.

2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa alla autorizzazione integrata ambientale.

3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all'impianto in conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il procedimento.

4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia].».

Nota all’art. 11

Comma 1

1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Rilascio della autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, rilascia l'autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle osservazioni e sulle controdeduzioni. L'autorizzazione contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nella presente legge, sulla base delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. La Provincia, anche su richiesta del Comune, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari, assegnando un termine per l'adempimento. La richiesta sospende i termini del procedimento.

3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza del predetto parere. Tale parere, in particolare, è reso in relazione agli effetti, positivi e negativi, diretti ed indiretti, derivanti dall'impianto sul sistema insediativo territoriale nonché in relazione all'esercizio delle lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce, inoltre, i pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3.

5. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.

6. Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30 ottobre 2007.

7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'impianto. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'impianto.

8. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia la realizzazione sia l'esercizio dell'impianto.

9. La Provincia cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello sportello unico, o, in assenza di esso, direttamente e la richiesta di pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso la Provincia.

10. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Nota all’art. 12

Comma 1

1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 – Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica degli impianti

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque anni, ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione statale vigente, con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del 1999.».

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 – Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale

1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo la Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale n. 44 del 1995.».

Nota all’art. 14

Comma 1

1) per il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, vedi nota 1) all’articolo 13

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 – Poteri sostitutivi

1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è il seguente:

«Art. 14 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 7, lettera c) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999.».

Nota all’art. 17

Comma 1

1) il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 15 - Inventario delle principali emissioni e loro fonti

1. Al fine della formazione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti si applica quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.».

Nota all’art. 18

Comma 1

1) il testo dell’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Scambio di informazioni e sistema informativo

1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999 con le modalità ivi previste.».

Nota all’art. 19

Comma 1

1) il testo dell’articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia».

Nota all’art. 20

Comma 1

1) il testo dell’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art.19 – Spese istruttorie e di controllo

1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2. In pendenza dell'emanazione del Decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) la tariffa sarà composta da:

a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;

a.2) una quota variabile relazionata alla complessità dell'istruttoria;

b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato.

3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e di controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.

4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti Locali e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.».

Nota all’art. 21

Comma 1

1) il testo dell’articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano applicazione secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 372 del 1999, fino al termine di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Fino all'attivazione dello sportello unico, le domande per la autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore direttamente alla Provincia, ai sensi dell'articolo 7.

3. Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 9 sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale).

4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della presente legge, conseguenti a nuove disposizioni normative statali ed europee, sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo della legge come modificato ai sensi del presente comma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) il testo dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 - Finalità

1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti agroalimentari di cui all'Allegato 1 del Trattato CE, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di Produttori, non regolamentate da specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato e alle Organizzazioni Interprofessionali, conformemente ai regolamenti comunitari specifici e all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n.173.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.».

Nota all’art. 25

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, è il seguente:

«Art. 2 - Elenchi regionali delle Organizzazioni

1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.».

Nota all’art. 26

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Organizzazioni di Produttori

1. Si considerano Organizzazioni di Produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di Produttori devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli;

b) essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati;

c) svolgere in modo prevalente un'attività di tipo economico;

d) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;

e) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;

f) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

g) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al fine di:

1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di Produttori;

2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione;

3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte dei soci delle disposizioni adottate dall'Organizzazione stessa;

5) assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione;

6) rendere effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti nell'Organizzazione;

h) avere sede operativa nella Regione.

3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della lettera g) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento della propria produzione;

b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra Organizzazione di Produttori iscritta nell'apposito elenco, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione.

4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.».

Nota all’art. 27

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Contributi alle Organizzazioni di Produttori

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di Produttori che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato, contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo, per un periodo massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.

2. Non possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che abbiano già interamente beneficiato dei contributi di funzionamento, anche qualora ottengano l'iscrizione nell'elenco delle Organizzazioni di Produttori.

3. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni dei Produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'Organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori d'intervento. Sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 anche le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che, nel trasformarsi in una delle forme societarie necessarie per essere iscritte nell'elenco, realizzino le condizioni previste in detto comma.

5. Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 3 può raggiungere la misura massima del cento per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al venti per cento dei costi effettivi di quell'anno. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività; l'erogazione dei contributi può avvenire entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività.

6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:

a) i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'Organizzazione;

b) l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche;

c) i costi del personale;

d) le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;

e) l'assistenza tecnico-economica;

f) l'assistenza giuridica e commerciale;

g) l'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi;

h) l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.

7. I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h) del comma 6 possono essere concessi nella misura massima del 50%.

8. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti nonché i criteri generali per l'individuazione del concetto di ampliamento significativo di attività.».

Nota all’art. 28

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Organizzazioni Interprofessionali

1. Per Organizzazioni Interprofessionali, per singolo prodotto o per categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

2. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari, presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3. Le Organizzazioni Interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede operativa nel territorio regionale;

b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;

d) prevedere obblighi statutari al fine di:

1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione Interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;

2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad Organizzazioni Interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale;

3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;

5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione Interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.

3. Le Organizzazioni non possono:

a) svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;

b) svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento della Organizzazione Comuni di Mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;

c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;

d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera.

4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.».

Nota all’art. 29

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Contributi alle Organizzazioni Interprofessionali

1. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni Interprofessionali per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera i cui effetti avvantaggino tutti i settori di essa. In particolare i programmi suddetti potranno riguardare le seguenti azioni:

a) ricerche e osservatori di mercato;

b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;

c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità, nel rispetto dell'art. 28 del Trattato CE.

2. Il contributo può essere concesso nelle misure massime del settanta per cento della spesa ammissibile per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e del cinquanta per cento per l'azione di cui alla lettera c).

3. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.».

Note all’art. 30

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Controlli

La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali iscritte negli elenchi regionali..».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Controlli

(omissis)

2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonché la revoca, anche parziale, dei contributi concessi.».

Note all’art. 31

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 6 – Attività delle Organizzazioni Interprofessionali

1. Le Organizzazioni Interprofessionali svolgono la loro azione nella Regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le seguenti finalità:

a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;

c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.

2. Le Organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attività:

a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;

b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di produzione nocivi per l'ambiente nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;

d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni più restrittive delle normative comunitarie e nazionali.

3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.».

2) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 9 – Accordi del sistema agroalimentare

1. Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi, realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi obbligatori, per un periodo limitato,nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita.

2. abrogato

3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale del settore produttivo e può adottare i provvedimenti opportuni per rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1 o parte di essi per tutti gli operatori attivi.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente articolo. Dette modalità e procedure si applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.

5. La Regione comunica alla Commissione Europea le regole rese obbligatorie.».

3) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 11 - Esame comunitario

1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.».

Nota all’art. 33

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, è il seguente:

«Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

(omissis)

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 lettera f) è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.».

Nota all’art. 34

Comma 1

1) il testo dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 28 - Mutamento di destinazione d'uso

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili.

2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto: a SCIA se comporta aumento di carico urbanistico; a comunicazione se non comporta tale effetto urbanistico. Per mutamento d'uso senza opere si intende la sostituzione, non connessa a interventi di trasformazione, dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita compatibile dagli strumenti urbanistici comunali.

3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito all'articolo 30, comma 1, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. È fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso.

6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.».

Nota all’art. 35

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 30 - Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di:

(omissis)

b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con incremento delle dotazioni territoriali;».

Note all’art. 37

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11, che concerne Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Tutela della fauna ittica

1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.».

Comma 2

2) il testo della lettera f) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12- Divieti

(omissis)

3. È inoltre vietata la pesca:

(omissis)

f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;».

Comma 3

3) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

(omissis)

c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 500,00 a euro 3000,00 nonché revoca della licenza di pesca;».

Comma 4

4) il testo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

(omissis)

e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate nonché pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;».

Comma 5

5) per il testo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, vedi nota 4).

Comma 6

6) il testo del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 - Sanzioni

(omissis)

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Negli altri casi procedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.».

Note all’art. 38

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, che concerne Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 1 - Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali

1. L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali è organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali. L'Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.».

Comma 2

2) il testo della lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 2 - Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:

(omissis)

f) bis svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici.».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 2 - Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:

a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;

b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunità montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;

c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto;

d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;

e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico- documentari, architettonici ed ambientali di proprietà degli Enti locali e di Enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti nazionali di restauro;

f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonché la consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.

f) bis svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici.

Comma 4

4) il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto regionale, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo dell'Istituto sono approvati dal Consiglio regionale. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberati dal Consiglio direttivo, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del consuntivo.».

5) il comma 4bis) dell’articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.

(omissis)

4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.».

Nota all’art. 39

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, che concerne Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 - Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico

1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.».

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