n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)
Approvazione della scheda tecnica del sottoprodotto liquor nero
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)(Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 “Istituzione dell’Elenco regionale dei sottoprodotti”;
- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 “Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16”;
Premesso che:
- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184- bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;
Dato atto che:
- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna; è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;
Considerato che il Coordinamento ha analizzato il processo produttivo da cui deriva il liquor nero che ha origine nella fase di lisciviazione del legno nel processo industriale di produzione della pasta di legno chemimeccanica ed ha valutato che:
a) il liquor nero è originato da processi produttivi di tipo industriale di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la sua produzione;
b) il liquor nero, al pari di una materia prima, è utilizzabile:
1 per la produzione di energia tramite combustione diretta in caldaia nel rispetto dei requisiti di cui all’Allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
2 in impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas;
3 il liquor nero al fine degli utilizzi di cui al punto precedente è sottoposto ad evaporazione e quindi non necessita di alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
Valutato, inoltre, che:
a) nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto del liquor nero considerato sottoprodotto non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali;
b) tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente;
c) il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati ed adeguatamente protetti ed in ogni caso deve avvenire con modalità e tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo;
d) sia opportuno individuare, sulla base delle rese di produzione di metano dei vari substrati organici impiegabili nei processi di digestione anaerobica, i requisiti standard di prodotto del liquor nero al fine del suo utilizzo per la produzione di biogas in detti impianti;
Precisato che le corrette modalità di gestione del digestato derivante da processi anaerobici di liquor nero ovvero dalla codigestione di altri substrati organici e liquor nero, finalizzati alla produzione di biogas, devono essere conformi alle normative vigenti in materia;
Considerato che le caratteristiche tecniche e gestionali sopra elencate consentono di qualificare il liquor nero quale sostanza idonea ad essere qualificata come sottoprodotto nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
Ritenuto, quindi, di:
- approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche del liquor nero e del processo produttivo da cui tale sostanza proviene, allegato “Scheda relativa al sottoprodotto denominato “liquor nero” - Processo produttivo n. 4”, parte integrante della presente determinazione;
- disporre che le imprese che producono il liquor nero derivante dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
Dato atto del parere allegato;
determina:
per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche del liquor nero e del processo produttivo da cui tale sostanza proviene, allegato “Scheda relativa al sottoprodotto denominato “liquor nero” - Processo produttivo n. 4”, parte integrante della presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono il liquor nero derivante dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Servizio
Cristina Govoni