n.54 del 11.03.2026 periodico (Parte Seconda)
Approvazione degli schemi di Accordo regionale integrativo dell'Accordo collettivo nazionale farmacie del 6 marzo 2025 in materia di acconto, riconoscimento delle competenze e Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato (artt. 13, 14 e 23 ACN)
Richiamati:
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recepito il 6 marzo 2025 con intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. atti n. 35/CSR) - di seguito “Nuovo ACN Farmacie” - e in particolare gli artt.:
· 2, “Livelli di contrattazione” e, nello specifico, il comma 4 lettera a) che prevede, tra l’altro, che gli Accordi Integrativi Regionali possano disporre una diversa disciplina, rispetto a quanto previsto dall’ACN, anche dei tempi dei pagamenti dei corrispettivi;
· 3, “Rappresentanza e rappresentatività”;
· 13, “Acconto”;
· 14, “Riconoscimento delle competenze”;
· 23, “Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato”;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l’art. 21, comma 2;
- le delibere di Giunta regionale n. 494 del 01/04/2019 e n. 797 del 14/05/2024 relative alla concessione di contributi a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati del proprio territorio;
- il Regolamento UE N. 2023/2831 approvato il 13/12/2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Considerato che il nuovo ACN Farmacie:
- all’art. 2, declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale;
- all’art. 3, definisce la rappresentanza e rappresentatività sindacale;
Dato atto che in sede di tavolo di confronto istituito tra l’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e le rappresentanze regionali delle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate firmatarie del Nuovo ACN Farmacie sono stati concordati i contenuti del presente provvedimento, come risultante dalle note Prot. 22122025.1275029.U e Prot. 13/02/2026.0133130.E;
Dato atto altresì di aver condiviso i contenuti del presente provvedimento con i servizi farmaceutici territoriali delle Aziende USL della Regione nel corso delle riunioni del 23/09/2025 e 06/02/2026;
Considerato che, per quanto riguarda l’attuazione degli artt. 13 e 14 del nuovo ACN Farmacie, sono state concordate con le Associazioni di Categoria firmatarie dell’ACN le modalità di richiesta/erogazione dell’acconto, di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) e di liquidazione delle competenze delle farmacie convenzionate, così come riportate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 23 dell’ACN citato:
- deve essere istituito un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie sia rurali che urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00;
- il Fondo Regionale di solidarietà è alimentato dal contributo di cui all’art. 17, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende, pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell’anno 1986 dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta;
- l’utilizzo del fondo di solidarietà è disciplinato da apposito Accordo Integrativo Regionale (AIR) secondo criteri di erogazione inversamente proporzionali al fatturato annuo complessivo ai fini IVA delle farmacie che possono accedere al fondo stesso;
Considerato che sono state concordate con le Associazioni di Categoria firmatarie dell’ACN le modalità di attuazione dell’art.23 del nuovo ACN Farmacie, così come riportate nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che:
- con nota. Prot. 18/03/2025.0274204, avente ad oggetto “Nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato alle Aziende USL che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto Accordo, il contributo di cui al citato art. 17, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende e per un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal SSN per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, cessa di essere riversato all’ENPAF ed alle farmacie pubbliche e confluisce su un fondo regionale;
- le Aziende USL hanno comunicato il rispettivo ammontare complessivo annuale versato all’ENPAF ed alle farmacie pubbliche in attuazione del richiamato art. 17, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998;
- dalla sommatoria degli stanziamenti aziendali risulta lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà, uguale per tutti gli anni a venire, pari a euro 381.643,61;
- con nota Prot. 16/09/2025.0936070 è stato chiesto alle Aziende USL di versare la propria quota per la costituzione del fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato relativo all’anno 2025;
Dato atto che la copertura finanziaria della somma di cui al presente atto è garantita nell’ambito delle risorse stanziate a valere sulla Missione 13 – Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, rinviando a successivi atti le necessarie operazioni contabili correlate;
Specificato che, a partire dall’anno 2025 e per tutta la durata del Nuovo ACN Farmacie, il fondo di solidarietà regionale è pari a euro 381.643,61;
Rilevato che:
- sulla base del richiamato art. 21 comma 2 della LR 2/2016 “la Regione Emilia Romagna sostiene le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio e all'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria”;
- ai sensi della richiamata DGR n. 494 del 01/04/2019, relativa alla concessione di contributi a sostegno delle farmacie rurali, il contributo regionale viene erogato alle farmacie che presentano domanda aventi, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore ad una soglia prestabilita;
- il fatturato annuo ai fini IVA inferiore ad una soglia prestabilita risulta pertanto il requisito di accesso sia ai fini della concessione del contributo regionale alle farmacie rurali ex art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016 sia ai fini dell’accesso al fondo regionale di solidarietà di cui all’art. 23 del nuovo ACN farmacie;
- ai sensi della richiamata DGR 797 del 14/05/2024 e in particolare dell’Allegato A “Disposizioni in merito al contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti”, la tempistica e le modalità procedurali relative all’erogazione del contributo a sostegno dei dispensari coincidono con quelle relative al contributo a sostegno delle farmacie rurali;
Ritenuto pertanto coerente al principio generale di efficienza amministrativa prevedere che le farmacie aventi i requisiti possano presentare domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà secondo le stesse tempistiche e modalità definite nelle delibere della Giunta Regionale che stabiliscono i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali e i dispensari farmaceutici disagiati con contributi regionali in attuazione di quanto previsto all’art. 21, comma 2, della citata L.R. n. 2/2016;
Ritenuto altresì che:
- la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda sia predisposta dalla competente Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;
- il Fondo Regionale di Solidarietà annuo venga ripartito tra le farmacie che hanno presentato domanda, ammissibili al contributo, secondo il criterio di erogazione inversamente proporzionale al fatturato derivante dall’applicazione della formula descritta nell’allegato 2, all’articolo 4;
- così come i contributi concessi a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati, anche i contributi – quota parte del Fondo regionale di Solidarietà - da concedere alle farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a 300.000 euro costituiscano un aiuto di stato in quanto le farmacie destinatarie del contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;
- detti contributi costituiscono aiuto di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”, non concesso per specifici costi individuabili e vengono poste in essere tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato”;
Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare gli schemi di accordo regionale integrativo dell’accordo collettivo nazionale (ACN) del 6 marzo 2025 volti a dare attuazione alle previsioni di cui agli artt. 13, 14 e 23 del nuovo ACN Farmacie, contenuti negli allegati 1 (riferito all’applicazione degli artt. 13 e 14) e 2 (riferito all’applicazione dell’art. 23), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Precisato che la validità degli accordi decorre dalla data di completamento delle sottoscrizioni da parte di tutti i firmatari ed è correlata alla durata dell’ACN del 6.3.2025;
Ritenuto inoltre di stabilire che i presenti schemi di accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell’interesse generale, potranno essere modificati e/o integrati con successivi provvedimenti;
Viste:
- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 11 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di Stabilità per il 2025”;
- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026–2028 (Legge di Stabilità regionale 2026)”;
- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028”;
- la delibera di Giunta regionale n. 2251 del 29/12/2025 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028”;
Richiamati:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n.40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 26, comma 1;
- la L.R. 26.11.2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- n. 2319 del 22/12/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 876 del 20/05/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta Regionale”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°gennaio 2025”, nonché le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 279 del 27/02/2025 avente ad oggetto “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare a dirigente regionale”;
- n. 1440 del 08/09/2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027";
Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:
- n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell'assetto delle aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
- n. 25541 del 30 dicembre 2025, “Proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
1. di approvare gli schemi di accordo regionale integrativo dell’accordo collettivo nazionale (ACN) del 6 marzo 2025 volti a dare attuazione alle previsioni di cui agli artt. 13, 14 e 23 del nuovo ACN Farmacie, contenuti negli allegati 1 (riferito all’applicazione degli artt. 13 e 14) e 2 (riferito all’applicazione dell’art. 23), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conferire mandato al Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare affinché provveda alla sottoscrizione degli accordi integrativi regionali di cui al precedente punto 1;
3. che la validità di ogni accordo decorre dalla data di completamento delle sottoscrizioni da parte di tutti i firmatari ed è correlata alla durata dell’ACN del 6.3.2025;
4. di stabilire che i presenti schemi di accordi, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell’interesse generale, potranno essere modificati e/o integrati con successivi provvedimenti;
5. che la copertura finanziaria della somma di cui al presente atto è garantita nell’ambito delle risorse stanziate a valere sulla Missione 13 – Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, rinviando a successivi atti le necessarie operazioni contabili correlate;
6. che a partire dall’anno 2025 il fondo di solidarietà regionale, uguale per tutti gli anni a venire, è pari a euro 381.643,61;
7. che i contributi – quota parte del fondo regionale di solidarietà di cui al precedente punto 6 - costituiscono un aiuto di Stato, in quanto le farmacie destinatarie di contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;
8. che i contributi di cui al punto 7 costituiscono altresì aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”; i contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento;
9. che ai fini della determinazione del contributo e dei limiti di cui all’articolo 3 comma 2 del medesimo regolamento, si tiene conto della definizione di impresa unica di cui all’articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 e vengono attuate tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato”;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sulla pagina dedicata del portale E-R Salute consultabile all’indirizzo: https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci;
11. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti del territorio regionale e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;
12. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi degli artt. 7-bis, comma 3, e 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.