n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Accordo sostitutivo di concessioni tra Arpae e Lepida S.c.p.A. per l'utilizzo di aree del demanio idrico

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

determina:

1) di approvare il testo dell’accordo sostitutivo di concessioni ai sensi dell’art.11 della L. 241/90 per l’occupazione di aree del demanio idrico tra ARPAE e LEPIDA S.c.p.A. costituente Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che sarà sottoscritto dalle parte;

2) di approvare le prescrizioni di massima e la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze per le nuove interferenze, costituenti rispettivamente Allegato A e Allegato B dell’Allegato 1 precisando che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze le Autorità idrauliche territorialmente competenti potranno integrare le prescrizioni tecniche contenute nell’allegato A all’accordo in relazione alle specificità dell’area interessata dall’interferenza o dalle caratteristiche della stessa con ulteriori prescrizioni tecniche.

3) di pubblicare per estratto la presente determinazione sul Burert.

4) di notificare la presente determinazione a LEPIDA S.c.p.A., all’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC) e all’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO).

ACCORDO

TRA

l' Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, (di seguito “Arpae”), con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro n. 6, in persona del Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, competente alla gestione degli Accordi sostitutivi di concessione

E

LEPIDA S.c.p.A. con sede legale in Bologna, Via della Liberazione n.15 - codice fiscale/Partita IVA 02770891204, rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Gianluca Mazzini, nella sua qualità di legale rappresentante in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie 1T e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229

PREMESSO

  1. che LEPIDA S.c.p.A. è una società in house di Regione Emilia-Romagna e di oltre 400 enti locali del territorio a pieno capitale pubblico, ha per oggetto sociale il supporto ai piani di sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonchè attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
  2. che, ai sensi del D.Lgs 1/8/2003, n. 259 art. 90, LEPIDA S.c.p.A. svolge attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, attività che è di interesse pubblico;
  3. che con il D.Lgs. n. 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che, con la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, la Regione ha disciplinato il procedimento relativo alla gestione amministrativa delle aree del demanio idrico;
  4. che ai sensi della L.R. n. 13 del 2015 la competenza regionale alla gestione amministrativa del demanio idrico è svolta tramite Arpae;
  5. che la Legge Regionale 6/3/2007, n. 4, all’articolo 3 comma 9, prevede che i soggetti esercenti pubblici servizi debbano comunicare alla Regione dati georiferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico e al comma 10 bis che “nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.";
  6. che, sulla base delle norme richiamate, LEPIDA S.c.p.A. ha trasmesso la cartografia informatizzata delle infrastrutture a banda larga e tecnologiche ricadenti sul territorio regionale; la rete trasmessa, seppur inserita in un sistema georiferito, non può essere considerata con un livello di precisione tale da determinare senza incertezza l’interferenza con le aree demaniali in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non è conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, bensì ottenuta digitalizzando le linee così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000;
  7. che recentemente le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche sono state oggetto di interpretazione autentica in forza dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n.33 del 2016, che dispone espressamente “l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”;
  8. che con nota prot. 171580 del 26/11/2020 la Regione, rilevato che con le disposizioni integrative introdotte dall'art. 8-bis, comma 1, lett. c), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stato anche precisato che resta escluso “ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto” ha confermato che anche il pagamento del deposito cauzionale non può essere richiesto, rappresentando un ulteriore onere per il concessionario;
  9. che, sulla base del comma 2 dell’articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, resta l’obbligo in capo agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale;
  10. che, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, LEPIDA S.c.p.A. provvede a richiedere alle imprese esecutrici ogni necessaria garanzia fidejussoria e a rivalersi sulle imprese in caso di necessità;
  11. che LEPIDA S.c.p.A. ha presentato istanza, in data 29/10/2020 e in pari data assunta a prot. n. PG/2020/156754, dell’accordo sostitutivo delle concessioni per le occupazioni di aree del demanio idrico gestite dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE;
  12. che il presente costituisce Accordo sostitutivo stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 241/1990, dei singoli procedimenti concessori per le interferenze esistenti tra le linee in disponibilità di LEPIDA S.c.p.A. ed il demanio idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE, come da legge regionale 13/2015;
  13. che l’applicazione del presente Accordo costituisce per entrambe le parti strumento di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra la rete in disponibilità di LEPIDA S.c.p.A. ed il demanio idrico;
  14. l’Accordo regola unicamente le interferenze delle reti con le aree del demanio idrico, restando fermo l’impegno da parte di LEPIDA S.c.p.A. di richiesta diretta di nulla osta idraulico alle Autorità idrauliche competenti ai sensi del RD 523/1904 per l’installazione di nuovi impianti su aree private ma in fascia di rispetto idraulico come definita dall’art. 96 co. f del suddetto RD 523/1904.

Tutto ciò premesso, Arpae e LEPIDA S.c.p.A. convengono e stipulano quanto segue, le premesse costituendo parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

Articolo 1

Concessione per interferenze esistenti

Il presente Accordo ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90, della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee in disponibilità di LEPIDA S.c.p.A. ed il demanio idrico per il quale la funzione di gestione amministrativa è esercitata tramite ARPAE, ai sensi della L.R. 13/2015.

Articolo 2

Esenzione dal canone, oneri istruttori e depositi cauzionali

LEPIDA S.c.p.A. è esente dal pagamento del canone di concessione, delle spese istruttorie e del deposito cauzionale ai sensi comma 2 dell’articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Articolo 3

Variazione di consistenza della rete

Sarà cura di LEPIDA S.c.p.A. comunicare ad Arpae entro il 31 gennaio di ogni anno la variazione della consistenza della propria rete aggiornata all’anno precedente con indicazione delle singole interferenze realizzate o delle modifiche effettuate, per permettere il confronto e la verifica dei dati in possesso dell’Amministrazione.

Entro la medesima scadenza è inviata anche la cartografia aggiornata della rete in formato digitale, che verrà messa a disposizione anche delle Autorità idrauliche ai fini dello svolgimento delle funzioni di competenza.

Articolo 4

Richieste per nuove interferenze

Le istanze di concessione per le nuove interferenze sono presentate con le modalità e in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella documentazione allegata al presente Accordo.

Il nulla osta idraulico è rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, che deve essere presentata ad ARPAE completa delle informazioni e della documentazione e con le modalità previste negli allegati al presente Accordo. ARPAE provvederà al successivo inoltro all’Autorità idraulica competente in base a quanto disciplinato dall’allegato B.

L’istanza deve contenere la dichiarazione di LEPIDA S.c.p.A. del rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all’allegato al presente Accordo o motivare tecnicamente in maniera adeguata gli eventuali scostamenti, che dovranno comunque essere progettati nel rispetto delle disposizioni del R.D. n. 523/1904.

Le Autorità idrauliche territorialmente competenti, verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell’allegato A e valutati gli eventuali scostamenti, potranno integrare il nulla osta idraulico in relazione alle specificità dell’area interessata dall’interferenza e alle caratteristiche di quest’ultima.

Articolo 5

Modificazioni, spostamenti e manutenzione degli impianti interferenti - Ripristino delle aree

ARPAE e le Autorità idrauliche possono, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità, o per esigenze idrauliche volte al buon regime del corso d’acqua o per garantire la navigazione laddove consentita, chiedere a LEPIDA S.c.p.A. di procedere, senza oneri per la pubblica Amministrazione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti sia per le interferenze esistenti che per le nuove.

Resta parimenti salva per LEPIDA S.c.p.A. la possibilità di modificare/adeguare le proprie infrastrutture di rete, per renderle compatibili con le norme tecniche, le esigenze di sicurezza o gli assetti della propria rete. Deve essere comunicato con congruo anticipo all’autorità idraulica competente l’accesso alle aree demaniali specificando le modalità di intervento qualora si tratti di sola manutenzione ordinaria, mentre deve richiedersi il nulla osta in caso di interventi che comportino modifiche al tracciato o alle opere o trasformazioni dello stato dei luoghi.

I lavori nell’alveo e sulle sponde del corso d’acqua che hanno per oggetto la conservazione degli impianti debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive di LEPIDA S.c.p.A.

Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale (art. 93 DLgs 259/2003).

Articolo 6

Durata

La durata del presente Accordo è determinata in anni 19 salvo incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento non superabile con un adeguamento.

Articolo 7

Adeguamenti ed integrazioni dell’Accordo

Con riferimento alle nuove interferenze, il presente Accordo si ritiene integrato mediante la formale approvazione, da parte di Arpae, dell’elenco delle nuove interferenze realizzate che LEPIDA S.c.p.A. deve trasmettere entro il termine di cui al precedente articolo 3.

Nell’ipotesi in cui il contenuto del presente Accordo divenga incompatibile con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento, Arpae e LEPIDA S.c.p.A. si impegnano reciprocamente a cercare le soluzioni per l’adeguamento o la modifica dell’Accordo al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo, così come potranno essere concordate modifiche agli allegati tecnici.

Articolo 8

Registrazione

Eventuali spese di registrazione del presente Accordo sono a carico di LEPIDA S.c.p.A.

per Arpae

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

per LEPIDA S.c.p.A.

Prof. Gianluca Mazzini

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