n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento ampliamento attività ambulatoriale di Montecatone Rehabilitation Hospital SpA
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 53/2013, n. 865/2014, n. 973/2019, relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e, in particolare, il punto 3.1 della DGR 53/2013, che stabilisce che la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi art. 3, comma 1, l.r. 22/2019, il Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento;
Viste le proprie determinazioni n.3609 del 08/04/2010 e n.1292 del 9/2/2015 e 22694 del 17/12/2020 con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale a Montecatone Rehabilitation Institute SpA, con sede legale in Via Montecatone n.37, Imola;
Vista la richiesta pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2018/0064558 del 31/1/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante di Montecatone Rehabilitation Institute SpA, con sede legale in Via Montecatone n. 37, Imola, chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura;
Considerato che l’accreditamento concesso è stato prorogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;
Vista la domanda di variazione dell’accreditamento pervenuta a questa amministrazione, protocollata con Prot. 30/03/2021.0284354.E, e successiva integrazione Prot. 21/09/2021.0885428.E per:
l’ampliamento dell’attività ambulatoriale alle seguenti discipline:
Urologia
Medicina interna
Chirurgia plastica
Chirurgia generale
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Anestesia -terapia antalgica
Cardiologia
che verrà svolta nella nuova sede riorganizzata della Piastra Ambulatoriale/Poliambulatorio
e per il trasferimento di sede all’interno dell’ampliamento strutturale di Montecatone Rehabilitation Institute SpA della “UO Semintensiva ad Alta valenza Riabilitativa” senza modifica di posti letto pervenuta al Servizio Assistenza ospedaliera, presentata dal Legale rappresentante di Montecatone Rehabilitation Institute SpA con sede legale in Via Montecatone n.37, Imola;
Dato atto che i provvedimenti autorizzativi sono stati rilasciati dal Comune competente;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della L.R. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria in capo al responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1.di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, alla struttura sanitaria Montecatone Rehabilitation Institute SpA, con sede legale in Via Montecatone n.37, Imola, l’accreditamento per:
-U.O. semintensiva ad alta valenza riabilitativa senza modifica di posti letto
-Poliambulatorio per le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in:
- ambulatorio medico:
- ambulatorio chirurgico:
- ambulatorio endoscopico:
cod. Denominazione disciplina
08 – CARDIOLOGIA
09 - CHIRURGIA GENERALE
12 – CHIRURGIA PLASTICA
26 - MEDICINA GENERALE
32 – NEUROLOGIA
36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
38 – OTORINOLARINGOIATRIA
43 – UROLOGIA
56 - RECUPERO E RIABILITAZIONE
58 - GASTROENTEROLOGIA
68 – PNEUMOLOGIA
82 - ANESTESIA
che decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell’ampliamento di cui al presente provvedimento ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo e variazioni dell’accreditamento medesimo, così come comunicato nella nota PG/2018/0521595 del 30/7/2018 (validità domanda e avvio del procedimento) del Servizio Assistenza ospedaliera di questa Direzione; pertanto, ai sensi della DGR 1943/2017, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, la struttura Montecatone Rehabilitation Institute SPA può svolgere, in regime di accreditamento, le attività già accreditate;
3.di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare, ai sensi del comma 4, dell’art. 15 della L.R. 22/2019, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, entro sei mesi dalla data di concessione dell’accreditamento;
4. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 22/2019, in caso di risultanze negative delle verifiche dell’OTA, potrà essere disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione; in caso di mancato adempimento delle prescrizioni, ai sensi del comma 4 dell’art. 15 si potrà sospendere e revocare in tutto o in parte l’accreditamento concesso;
5.è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
6 di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;
7 di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.