n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Delibera di Giunta comunale 16/2/2011, n. 21 – Decisione in merito alla procedura di Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un allevamento avicolo situato in località San Pietro in Guardiano in comune di Bertinoro presentato dalla Ditta Casagrande s.s. e conseguente approvazione dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Il Comune di Bertinoro comunica la decisione relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto: ristrutturazione ed ampliamento di un allevamento avicolo situato in località San Pietro in Guardiano in comune di Bertinoro.

Il progetto è presentato da: Società agricola Casagrande s.s.

Il progetto è localizzato: in frazione di San Pietro in Guardiano, comune di Bertinoro (FC).

Il progetto interessa il territorio del seguente comune: comune di Bertinoro (Forlì-Cesena).

Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.e.i, l’Autorità Competente: Comune di Bertinoro con atto: deliberazione G.C. n. 21 del 16/2/2011 ha assunto la seguente decisione: delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni del progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un allevamento avicolo situato in località San Pietro in Guardiano in comune di Bertinoro, presentato dalla Società Agricola Casagrande s.s., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 febbraio 2011, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C, 2.C e 3.C. del “Rapporto sull’impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni contenute nell’Allegato 1 “Autorizzazione Integrata Ambientale” del Rapporto stesso sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei punti 1.C, 2.C e 3.C. del sopra richiamato “Rapporto sull’impatto ambientale”che vengono qui sinteticamente elencate:

1. tutte le superfici impermeabilizzate con particolare riferimento a quelle interessate dal carico e scarico degli animali e dalla movimentazione della pollina prodotta sia mediante nastri che mediante trasporto con mezzi (area di accesso alla concimaia), e alle aree pavimentate prospicienti i ventilatori estrattori, dovranno essere accuratamente e periodicamente spazzate e pulite. Tale operazione dovrà essere svolta giornalmente e al termine di ogni utilizzo di dette aree, al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici suddette;

2. in caso di accumulo o di sversamento accidentale di pollina o di altra sostanza potenzialmente inquinante nelle aree esterne pavimentate, questa dovrà essere immediatamente rimossa;

3. i pozzetti di decantazione in serie posti in prossimità delle superfici antistanti i ventilatori di estrazione dei capannoni esistenti e di progetto, dovranno essere adeguatamente e periodicamente controllati e periodicamente svuotati dal materiale sedimentato, al fine di garantire il non dilavamento di tale materiale dalle acque piovane successive al suo accumulo e il suo trasporto fino al collettore finale;

4. dovrà essere evitato in fase di cantiere ogni possibile sversamento accidentale di inquinanti (vedi carburante e lubrificante dei mezzi utilizzati) nel suolo e nel sottosuolo, al fine di evitare la contaminazione del corpo idrico, con particolare riferimento all’eventuale fase di scavo sotto falda;

5. dovrà essere effettuato il monitoraggio sulla qualità dell’acqua di dilavamento proveniente dai piazzali intercettata al pozzetto del collettore che recapita le acque al laghetto. Le analisi prodotte, eseguite in rispetto della normativa vigente e in accordo con le modalità prescritte dal documento di A.I.A. Allegato 1 al presente Rapporto Ambientale, dovranno essere inviate, entro 3 mesi dalla realizzazione delle stesse, all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, ad ARPA e al Comune di Bertinoro al fine di valutare la compatibilità dell’acqua scaricata nel laghetto con il conferimento al recettore finale;

6. dovrà essere effettuato il monitoraggio sulla qualità dell’acqua di scarico dall’impianto trattamento acque intercettata al pozzetto del collettore che recapita le acque al laghetto. Le analisi prodotte, eseguite in rispetto della normativa vigente e in accordo con le modalità prescritte dal documento di A.I.A. Allegato 1 al presente Rapporto Ambientale, dovranno essere inviate, entro 3 mesi dalla realizzazione delle stesse, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, ad ARPA e al Comune di Bertinoro al fine di valutare la compatibilità dell’acqua scaricata nel laghetto con il conferimento al recettore finale;

7. il prelievo di risorsa idrica da pozzo non dovrà superare i limiti di portata massima di 4 l/s e di volume complessivo annuo di mc 11210;

8. vista la vicinanza di edifici residenziali, si ritiene necessario realizzare una barriera vegetale lungo il perimetro aziendale, ferma restando la presenza del vincolo della fascia di rispetto di 2 m dalla condotta del metanodotto Snam, costituita sia da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d’alto fusto piantate a distanza di 2 - 4 metri l’una dall’altra, che da un filare di essenze arbustive sfalsato rispetto al primo; le essenze arboree ed arbustive devono essere scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteoclimatiche locali. Tale intervento, al fine di una sua maggiore efficacia, dovrà essere realizzato anticipatamente, o al più tardi contestualmente, rispetto ai lavori edilizi di progetto; relativamente alle manutenzioni e alle verifiche sul regolare accrescimento della vegetazione, si deve fare riferimento alle successive prescrizioni n. 21 e n. 22;

9. In fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue: a) durante le operazione di demolizione dovranno essere utilizzati sistemi di abbattimento polveri sospese mediante utilizzo di getti d’acqua nebulizzata; b) si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti; c) le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate; d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti con teloni; e) i mezzi, all’interno del cantiere, dovranno procedere a velocità ridotte;

10. L’azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri adottati nel capannone 3. Dovrà inoltre provvedere alla raccolta delle polveri depositate sui piazzali con periodicità non inferiore alle 2 volte alla settimana e all’occorrenza giornaliera, e al loro smaltimento con le deiezioni prodotte;

11. dovranno essere realizzate, con oneri a carico del proponente, adeguate campagne di monitoraggio ambientale degli odori in prossimità dei ricettori maggiormente significativi, nei seguenti punti definiti: a) esternamente e in punto prossimo ai ricettori identificati con i numeri 1, 2, 6 o 7, 9 nell’elaborato “Analisi previsionale dell’impatto in atmosfera di un allevamento di pollastre in località San Pietro in Guardiano di Bertinoro (FC). Chiarimenti e integrazioni”- 4/11/2010.

I rilievi in tutti i punti sopra citati dovranno avere la seguente cadenza temporale:- dovrà essere effettuata una campagna di rilievi entro il primo anno dalla data di inizio attività dell’impianto, in periodo estivo (giugno-agosto) e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati nel periodo considerato;

Il monitoraggio dovrà essere effettuato mediante metodologia dell’olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma EN 13725/03.

I risultati delle indagini sopra descritte dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione delle campagne di campionamento, sotto forma di relazione tecnica al Servizio Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione Comunale di Bertinoro, ad AUSL e ad ARPA. Tale relazione conclusiva dovrà valutare i livelli delle sostanze odorigene presenti presso i punti monitorati in termini di concentrazione di odore e di molestia olfattiva (intensità e accettabilità dell’odore), e alla luce di questi dovrà essere valutata da parte degli enti preposti e anche da parte del proponente la necessità o meno di intraprendere ulteriori azioni o interventi di mitigazione;

12. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimità del ricettore presente maggiormente prossimo all’area di progetto (ricettore denominato R1 nell’elaborato “Previsione di impatto acustico - Allegato 11 - 4/12/2009”). Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attività dell’allevamento ed il livello equivalente di rumore ambientale con allevamento in attività;

13. devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno e notturno (24 ore in continuo), in prossimità del ricettore presente maggiormente prossimo all’area di progetto (ricettore denominato R1 nell’elaborato “Previsione di impatto acustico – Allegato 11 - 4/12/2009”), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree monitorate;

14. il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovrà essere eseguito dalla società proponente entro 2 mesi dall’inizio attività, con oneri a carico della società proponente;

15. le comunicazioni di inizio attività dovranno essere effettuate, a cura del proponente, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e al Comune di Bertinoro;

16. tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione della campagna di rilievi fonometrici, all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e al Comune di Bertinoro;

17. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a proprio carico, entro e non oltre 1 mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio ai soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;

18. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente, entro il mese di febbraio, al Comune di Bertinoro ed all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all’anno precedente, nella quale si specifichi la percentuale dell’energia elettrica reperita mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

19. durante la prima stagione idonea successiva al rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere effettuata la piantumazione dell’area di superficie di 2.955 mq, localizzata sul lato opposto della strada vicinale Via del Ponte; le rimanenti aree dovranno invece essere piantumate durante la prima stagione utile successiva alla data di fine lavori; entro 3 mesi dalla realizzazione di entrambi gli interventi, dovrà esserne data comunicazione al Comune di Bertinoro ed all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

20. relativamente alla piantumazione dell’area di compensazione posta ad ovest del capannone n. 2, della superficie di circa 5.650 mq, si precisa che all’interno della fascia di rispetto di 2 m per lato della condotta del metanodotto Snam presente, non potranno essere impiantati elementi arborei così come previsto dal contratto di servitù allegato alla documentazione;

21. dovranno essere, inoltre, previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi agli impianti delle nuove piantumazioni, descritti al punto precedente, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine, di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi vegetali presenti; l’irrigazione di tali aree dovrà essere effettuata utilizzando, in via prioritaria, l’acqua contenuta nel laghetto;

22. al fine di verificare l’effettivo accrescimento della vegetazione impiantata, per ognuna delle aree individuate dovrà essere predisposta, con cadenza annuale, da trasmettere, per il primo anno, contestualmente alla comunicazione dell’effettiva realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 28. sopra riportata, una relazione descrittiva attestante, anche tramite documentazione fotografica, il grado di sviluppo e lo stato vegetativo degli elementi arborei messi a dimora; tale relazione dovrà essere inviata al Comune di Bertinoro ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

23. contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell’impianto fotovoltaico sulla falda esposta a sud del nuovo locale concimaia, per il quale sono stati quantificati circa 91.875 kwh di potenza elettrica generata;

24. comunicazione dell’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere data all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Società Agricola Casagrande s.s in data 15/12/2010, relativamente allo schema di rapporto ambientale ed alla bozza del documento di AIA inviatole con nota prot. prov. n. 5397 del 21/1/2011, e alle successive controdeduzioni inviate in data 28/1/2011, con nota acquisita al prot. prov. n. 8995 del 31/1/2011, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di servizi negli Allegati 2.a e 2.b del sopra richiamato Rapporto sull’impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

d) di stabilire, in base al combinato disposto dell’art. 17, comma 7, della L.R. 9/99, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è pari ad anni 5 (cinque); la suddetta autorizzazione è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dal DLgs 128/10;

e) di approvare l’Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalla ditta Casagrande Soc. Agr. s.s., già deliberata dalla Giunta Provincia con atto n. 80 del 8 febbraio 2011 prot. n. 11457/2011 nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - Allegato 1) al Rapporto ambientale allegato alla presente deliberazione;

f) di dare atto che con la medesima deliberazione della Giunta provinciale n. n. 80 del 8 febbraio 2011 viene revocata l’AIA rilasciata alla ditta Casagrande Soc. Agr. s.s. con Delibera G.P. n. 111 del 10/3/2008, prot. n. 22932/2008, e s.m.i.;

g) di approvare le prescrizioni ed il piano di monitoraggio e controllo, nel testo che risulta dall’allegato 1) al Rapporto ambientale allegato alla presente deliberazione, della ditta Casagrande Soc. Agr. s.s.;

h) di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

1. l’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità pari ad anni dieci ed è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dagli articoli 29-octies e 29-nonies del DLgs 152/06 e s.m.i.;

2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all’impianto (come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l), del DLgs 152/06 e s.m.i.) alla Provincia di Forlì Cesena, all’ARPA ed al Comune territorialmente competente. Tali modifiche saranno valutate dall’autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies del DLgs 152/06 e s.m.i. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

3. ai sensi dell’art. 29-nonies del DLgs 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì Cesena anche nelle forme dell’autocertificazione;

4. almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare alla Provincia di Forlì Cesena una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base della presente autorizzazione integrata ambientale;

5. di dare atto che il Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del DLgs 152/06 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico scientifico e analitico di ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle sue condizioni;

6. di dare atto che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

i) di quantificare in Euro 1.040,00 pari allo 0,04 % del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per l’istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della società proponente;

j) di dare atto che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

k) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società Agricola Casagrande s.s.;

m) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna, all’Azienda USL di Forlì, all’ARPA. Sezione provinciale di Forlì-Cesena, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli;

n) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

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