n.85 del 24.05.2012 (Parte Prima)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL’ASSOCIAZIONE RETE POLITECNICA REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione, finalità e condizioni per la partecipazione

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore, unitamente all’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna ove esprima volontà in tal senso, alla costituzione dell’Associazione denominata "Rete politecnica regionale", di seguito denominata associazione, con sede in Bologna, che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile. L'associazione persegue statutariamente i seguenti fini:

a) coordinare e promuovere iniziative comuni e trasversali tra i diversi istituti tecnici superiori fornendo all’uopo sostegno in termini logistici e organizzativi;

b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, all’avvio e alla realizzazione di specifiche attività;

c) favorire l'individuazione di scelte di formazione tecnico-professionale coerenti con le vocazioni di sviluppo del territorio;

d) promuovere nell’ambito della formazione superiore lo sviluppo di innovazione, trasferimento tecnologico e scambio con il mondo delle imprese e dell’università, anche in considerazione dell’internazionalizzazione del mondo produttivo.

2. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;

b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

c) che lo statuto preveda la nomina di un rappresentante della Regione nell’organo esecutivo.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione. I diritti attinenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

4. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nell’organo esecutivo dell'associazione.

5. Ogni modifica dello statuto dell’associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del patrimonio dell'associazione con una quota pari a Euro 25.000,00.

2. La Regione è, altresì, autorizzata a concedere un contributo associativo annuale il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in aumento

Unità previsionale di base 1.6.3.2.24130 - Contributi a Enti o Istituzioni che si prefiggono scopi di istruzione - Capitolo 72832 “Spese per la quota di adesione per la costituzione del patrimonio della Associazione Rete Politecnica”

Capitolo di nuova istituzione

STANZIAMENTO DI COMPETENZA Euro 25.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA Euro 25.000,00

Variazione in diminuzione

Unità previsionale di base 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale - Capitolo 75208 “Spese per l’attuazione di azioni di valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e di innovazione per la qualificazione del sistema formativo e dell’istruzione per esperienze di continuità scolastica, compresi progetti per l’integrazione di persone in stato di disagio e situazione di handicap (L.R. 30 giugno 2003, n. 12)”

STANZIAMENTO DI COMPETENZA Euro 25.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA Euro 25.000,00.

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell’ambito dell’unità previsionale di base esistente o mediante l’istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 

Bologna, 24 maggio 2012 VASCO ERRANI

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