n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3 della volumetria di 6.000.000 mc e relative opere connesse", localizzato nel comune di Sogliano al Rubicone, (FC) proposto dalla Società Sogliano Ambiente S.p.A.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Assessora Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture

a voti unanimi e palesi
delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 29 ottobre 2025 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) di adottare, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3 della volumetria di 6.000.000 mc e relative opere connesse”, proposto dalla società Sogliano Ambiente S.p.A. e localizzato in Comune di Sogliano al Rubicone (FC);

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riepilogate:

1. Il ricircolo del percolato nella fase di gestione post operativa della discarica G3 potrà essere effettuato fino a quando la qualità e quantità di biogas prodotto dalla discarica ne consente il recupero nell’impianto di cogenerazione. A tal fine entro 6 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di PAUR con Deliberazione di Giunta Regionale il Gestore dovrà presentare ad Arpae FC una relazione che indichi le modalità di misurazione di tale recupero. Al ricevimento della documentazione richiesta Arpae FC avvierà il procedimento di Modifica non Sostanziale di AIA per l’approvazione/modifica del metodo di misurazione proposto.

2. Il Gestore, al netto del percolato ricircolato, deve garantire il trattamento di tutto il percolato prodotto dalla discarica G3, unitamente al percolato prodotto dalle altre discariche presenti (G1-G2-G4), per le fasi di gestione operativa e di gestione post operativa nell'impianto di depurazione già presente in sito. A tal fine il Gestore dovrà presentare, entro 18 mesi dal ricevimento del provvedimento di PAUR, le integrazioni progettuali e la richiesta di autorizzazione dell’adeguamento dell’impianto di depurazione, ovvero di una relazione che ne escluda la necessità, ad Arpae FC. L’adeguamento, se necessario, dovrà essere realizzato entro 18 mesi dall’approvazione di detto progetto. l’AIA stabilisce pertanto che l’inizio della gestione operativa della discarica G3 è subordinato  alla capacità dell’impianto di depurazione di trattare tutto il percolato prodotto dall’intero polo di discariche (G1+G2+G3+G4) e che lo smaltimento presso impianti esterni autorizzati è ammesso nel caso in cui la capacità di stoccaggio non sia sufficiente in situazioni emergenziali o imprevisti e  che comunque non deve superare il 10% della produzione totale di percolato prodotto dall’intero polo di discariche (G1+G2+G3+G4). L’AIA potrà prevedere eventuali deroghe.

3. Il Gestore dovrà presentare ad Arpae FC e con le modalità dell’istanza di Modifica non Sostanziale, un progetto definitivo, entro 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di PAUR con Deliberazione di Giunta Regionale, che garantisca sul percolato ricircolato l'abbattimento di almeno il 50% del valore massimo delle concentrazioni dei metalli pesanti (individuati dalla Tab. 5, paragrafo 2, del D.Lgs. 36/03 e smi), sali (cloruri) e azoto (azoto totale) definito sulla base dei dati analitici del percolato, estratto ed analizzato. Il ricircolo del percolato in G3 potrà essere attivato solo a seguito della realizzazione ed esercizio dell’impianto che permetta tali riduzioni; pertanto, dovrà essere comunicata ad Arpae la conclusione e messa in esercizio di tale impianto.

4. Il misuratore di portata del percolato proposto per la discarica G3 dovrà essere realizzato prima dell’avvio della gestione operativa della discarica G3. A tal fine, trenta giorni prima dell’avvio della gestione operativa della discarica G3, dovrà essere inviata ad Arpae la relazione attestante la realizzazione di tale misuratore di portata.

5. Il capping della discarica G3 dovrà essere realizzato a fine conferimento dei rifiuti. Non è autorizzata la realizzazione del capping a steps. A tal fine entro 12 mesi dalla data di approvazione del PAUR il proponente dovrà presentare la modifica progettuale richiesta ad Arpae FC mediante presentazione di modifica dell’AIA.

6. Si accoglie parzialmente la richiesta di deroga presentata dal proponente, pertanto l’Autorizzazione Integrata Ambientale prevede le seguenti deroghe ai limiti di concentrazione della Tabella 5 - paragrafo 2 - Allegato 4 del D.Lgs 36/06 e smi per i EER richiesti in sede di istanza: Arsenico 0,4 mg/l, Bario 20 mg/l, Cadmio 0,2 mg/l, Cromo totale 2 mg/l, Rame 10 mg/l, Mercurio 0,04 mg/l, Molibdeno 2 mg/l, Nichel 2 mg/l, Piombo 2 mg/l, Antimonio 0,14 mg/l, Selenio 0,10 mg/l, Zinco 10 mg/l, Solfati 10.000 mg/l, Cloruri 5.000 mg/l, Fluoruri 30 mg/l, DOC 2.500 mg/l (ad eccezione del codice EER 190805 prodotto dai Gestori del servizio regionale, per i quali si applica quanto previsto dalla nota h) della Tab. 5, paragrafo 2, Allegato 4, del D.Lgs. 36/03 e smi, nel quale viene indicato che il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica al rifiuto con codice EER 190805 purché presenti un valore di IRDP non superiore a 1000 mgO2/KsSVh);

7. In riferimento al capping della discarica G3, il proponente dovrà provvedere a realizzare lo strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare (lettera D) con spessore maggiore o uguale a 50 cm, lo stesso dovrà essere costituito da materiale con idonea trasmissività e impermeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti. Tale strato drenante andrà protetto con un idoneo materiale naturale o sintetico. A tal fine entro 12 mesi dalla data di approvazione del PAUR il proponente dovrà presentare la modifica progettuale richiesta mediante presentazione di modifica dell’AIA ad Arpae FC. Nel caso in cui intervenga una modifica normativa che consenta l’utilizzo di materiali sintetici aventi spessore inferiore a 50 cm per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare (lettera D), si riterrà valida la realizzazione del sistema di copertura avente una stratigrafia coerente con il presente progetto.

8. Per la posa in opera del pacchetto di impermeabilizzazione il Gestore dovrà porre particolare attenzione alla regolarizzazione del fondo che dovrà essere privo di materiali o asperità potenzialmente dannosi in modo da garantirne l'integrità e la perfetta adesione alla superficie di posa e dovrà eseguire delle prove di controllo per verificare che il materiale in sito presenti le caratteristiche di impermeabilità richieste dal progetto. Tutte le determinazioni dovranno essere inserite nella relazione annuale di verifica di ottemperanza alle condizioni di VIA di cui al punto 31.

9. Alla luce delle conoscenze idrogeologiche del sito e delle caratteristiche costruttive della discarica G3 il Gestore dovrà realizzare, al fine di confermare l’assenza di acqua, entro la data di avvio dell’esercizio della discarica G3, due (2) piezometri a monte del corpo discarica in corrispondenza del crinale e due (2) piezometri a valle ai piedi dell’argine di contenimento. I piezometri dovranno raggiungere una profondità di 16 m (in congruità con quanto realizzato nel piano di caratterizzazione effettuato nel 2014) e dovranno essere adeguatamente tamponati in superficie in modo da garantire l'isolamento rispetto alle acque meteoriche. La relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31 dovrà contenere idonea relazione in merito.

10.    In merito alla mitigazione dell’impatto visivo, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di realizzazione della discarica, dovrà essere presentata ad Arpae relazione fotografica di verifica di ottemperanza dell’installazione della geomembrana verde.

11.    Il piezometro di subalveo posizionato a monte di G4 e a valle di G3, denominato M23, dovrà essere realizzato prima dell’avvio della gestione operativa della discarica G3. A tal fine, trenta giorni prima dell’avvio della gestione operativa della discarica G3, dovrà essere inviata ad Arpae la relazione attestante la realizzazione di tale piezometro.

12.    Dovranno essere identificati e realizzati i punti di monitoraggio delle acque superficiali R.G2 e R.G3 e delle acque di ruscellamento RU.G3dx, RU.G3sx. A tal fine, trenta giorni prima dell’avvio della gestione operativa della discarica G3, dovrà essere inviata ad Arpae la relazione attestante la realizzazione di tali punti di monitoraggio e l’identificazione planimetrica dei medesimi.

13.    I 10 pozzi per la verifica della eventuale migrazione laterale di biogas progettati all’esterno del corpo discarica di G3, dovranno avere una profondità pari a 1,5 m e una distanza tra loro di circa 100 m, e dovranno essere realizzati prima dell’avvio della gestione operativa della discarica G3.  A tal fine, trenta giorni prima dell’avvio della gestione operativa della discarica G3, dovrà essere inviata ad Arpae la relazione attestante la realizzazione di tali pozzi e l’identificazione planimetrica dei medesimi.

14.    Al fine di determinare l’impatto derivante dalle attività di cantiere presso il recettore R14, dovrà essere effettuato un monitoraggio di polveri e PM10 in aria, con cantiere aperto e operativo. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito nell’arco del primo e secondo anno solare (da gennaio a dicembre) di cantierizzazione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 155/2010 (56 giornate valide di campionamento nell’arco di anno distribuite uniformemente nelle stagioni - cioè, 2 settimane di campionamento per ogni stagione). Gli esiti dovranno essere trasmessi nella relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31. Resta inteso che, se dalla valutazione annuale dei dati si riscontrasse il superamento dei limiti legislativi o valori superiori rispetto a quanto stimato la ditta dovrà presentare, entro 60 giorni e con le modalità della modifica non sostanziale di AIA, un progetto di contenimento delle emissioni polverulente.

15.    La cantierizzazione dell’opera dovrà prevedere che, durante la fase di scavo a fianco ad ogni pista interna, a servizio della regimazione idraulica provvisoria, vengano realizzate le “fossette stradali” per garantire che le acque piovane confluiscano verso la rete di drenaggio superficiale esistente. A tal fine entro l’inizio lavori dovrà essere presentata ad Arpae la planimetria di previsione di tali fossette e, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di scavo; la relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31 dovrà contenere idonea relazione in merito.

16.    Il proponente annualmente dovrà effettuare il monitoraggio della produzione di biogas attraverso idonei misuratori; qualora il quantitativo prodotto superi la capacità massima dei motori di cogenerazione previsti nel progetto, entro 90 giorni dall’evidenza di detto superamento, dovrà presentare un progetto per l’installazione di un nuovo motore di cogenerazione e contestualmente richiederne la relativa autorizzazione ad Arpae FC. Tale condizione è riportata anche nell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale.

17.    Dovrà essere effettuato un campionamento annuale della qualità dell’aria presso i recettori R14 e R5 di: CVM, toluene, etilbenzene, para-meta-orto xileni, stirene, zinco, antimonio e selenio a partire dal terzo anno di coltivazione della discarica e per un periodo di cinque anni. L’esito dei campionamenti dovrà essere inviato unitamente alla verifica di ottemperanza annuale di cui al punto 31.

18.    Il proponente dovrà modificare il progetto prevedendo l’aumento delle messe a dimora di specie arbustive e arboree fino ad ottenere la riduzione dell’80% di CO2 equivalente tra emissioni di biogas e cattura di CO2 relative alla discarica G3. A tal fine entro dieci (10) anni dalla data di approvazione del PAUR con Deliberazione di Giunta Regionale il Gestore dovrà presentare ad Arpae il progetto di rimboschimento corredato da una relazione di raggiungimento dell’obiettivo; si evidenzia che non si pongono vincoli alla localizzazione delle aree. La messa a dimora degli impianti dovrà essere effettuata entro dodici (12) anni dalla data di approvazione del provvedimento di PAUR.

19.    Al fine di verificare in corso d’opera le attività di rimboschimento previste, in conformità alle tempistiche dichiarate, entro novanta (90) giorni dalla data di approvazione del PAUR, dovrà essere inviato al Comune di Sogliano al Rubicone il cronoprogramma di rimboschimento delle aree, che sia congruo con il progetto approvato costituito dal materiale presentato in istanza così come integrato.

20.    Entro due (2) anni dall’inizio della gestione della discarica dovrà essere avviato il rimboschimento, che dovrà concludersi entro nove (9) anni dalla medesima data ed essere adeguatamente documentato con apposita relazione, da presentare con cadenza annuale al Comune di Sogliano al Rubicone.

21.    Le aree oggetto di rimboschimento e di miglioramento boschivo dovranno essere manutenute per 15 anni a far data dalla conclusione dei rimboschimenti medesimi. Ogni anno, entro il 30 giugno, dovrà essere inviata una relazione sulle manutenzioni al Comune di Sogliano al Rubicone.

22.    Per i primi cinque anni successivi alla realizzazione di ogni singolo impianto arboreo si deve effettuare semestralmente il controllo della vegetazione erbacea tramite sfalci per evitare il soffocamento delle piante messe a dimora; contestualmente deve essere effettuata, qualora necessario, l'annaffiatura di soccorso. Il controllo delle specie infestanti può essere agevolato dall’uso di dischi pacciamanti in fibra naturale posti alla base delle piantine al momento dell’impianto. Annualmente devono essere sostituite al 100% le fallanze avendo cura di mantenere un certo livello di variabilità tra le specie utilizzate. La sostituzione delle fallanze deve avvenire con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo. Per i successivi 10 anni, con cadenza annuale devono essere sostituite le fallanze delle piante messe a dimora con una percentuale pari al 30%. Per le sole fallanze dovrà essere effettuata l’annaffiatura di soccorso e i relativi sfalci. Pertanto, per 5 anni successivi alla realizzazione di ogni singolo impianto arboreo; la relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31 dovrà contenere idonea relazione in merito.

23.    Il Gestore dovrà realizzare, all’interno degli impianti forestali, piccole radure ombreggiate su terreno calcareo ricco di basi, limitando l’apporto di sostanza organica in favore di quello di carbonato di calcio (CaCO3), incorporando argilla e calce al terreno oppure utilizzando concimi specifici. La relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31 dovrà contenere idonea relazione in merito.

24.    La relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31 e il reporting annuale di AIA dovranno contenere il resoconto delle percentuali di piante provenienti dal vivaio rispetto al totale utilizzato nella realizzazione di tutti i progetti in cui è prevista la piantumazione di specie arbustive ed arboree.

25.    Dovrà essere assicurato un contributo economico a favore dei progetti da realizzarsi nei Comuni di Borghi e di Sogliano al Rubicone denominati “Creazione e riqualificazione dei percorsi ciclabili e ciclo pedonali lungo le sponde del fiume Uso nel tratto del Comune di Borghi” e “Creazione e riqualificazione dei percorsi ciclabili e ciclo pedonali lungo le sponde del fiume Uso nel tratto del Comune di Sogliano al Rubicone”, da concordare con i due Comuni coinvolti. A tal fine entro duecento quaranta (240) giorni dalla data di approvazione del PAUR il proponente dovrà inviare ai Comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone la propria proposta di contributo. Qualora, per qualsivoglia motivo, i ridetti progetti venissero sospesi o abbandonati dalle Amministrazioni procedenti, il contributo offerto dalla proponente Sogliano Ambiente, in accordo con la medesima, potrà essere destinato dai Comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone ad interventi di analoga natura o comunque con la stessa finalità compensativa. la relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31 idonea relazione in merito a tale intervento.

26.    Dovrà essere assicurata la partecipazione pro quota alla manutenzione ordinaria della S.P. 13 dell’Uso, per la parte della strada che ricade nella Provincia di Rimini, la contribuzione sarà commisurata all’utilizzo effettivo (circa il 10%) dell’asse stradale da parte del traffico generato dalle attività della Sogliano Ambiente S.p.A.. A tal fine entro duecento quaranta (240) giorni dalla data di approvazione del PAUR il proponente dovrà inviare alla Provincia di Rimini la proposta di finanziamento pro quota.  La relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31 dovrà contenere idonea relazione in merito all’ intervento di compensazione.

27.    Dovrà essere assicurata annualmente, a compensazione degli impatti su traffico e sul paesaggio, la partecipazione a progetti specifici socio-culturali durante la gestione operativa della discarica G3. A tal fine entro 240 giorni dalla data di approvazione del PAUR il proponente dovrà inviare ai Comuni di Borghi e Poggio Torriana la proposta di finanziamento annuale.   La relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31 dovrà contenere idonea relazione in merito all’ intervento di compensazione.

28.    In merito all’utilizzo delle terre e rocce da scavo presso la cava di Ponte Rosso, il Gestore dovrà comunicare ad Arpae l’inizio e la fine dei lavori. Inoltre, all’interno del Reporting di AIA, annualmente, il Gestore dovrà presentare una relazione con lo stato di avanzamento dei lavori di riutilizzo delle terre in attuazione di quanto previsto dallo screening di cui alla Delibera di C.C. del Comune di Sogliano al Rubicone n. 49 del 13 aprile 2023 e all’Autorizzazione all’Attività Estrattiva Prot. del Comune di Sogliano al Rubicone n. 11585 del 30 settembre 2025.

29.    Si approva il Piano di Utilizzo del materiale di scavo Allegato 1, Elaborato 22 Rev. 1° dicembre 2023 (Prot. n. 9437 del 18 gennaio 2024), alle seguenti condizioni per le quali il Gestore dovrà relazionare annualmente nella relazione annuale di verifica di ottemperanza di cui al punto 31:

i.   I cumuli di deposito temporaneo nell’area di stoccaggio temporaneo n. 1 sita lungo la via Ginestreto Morsano in prossimità dell’area, devono essere dotati di fossi di guardia per garantire un regolare deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli o ristagni. Il Gestore semestralmente deve effettuare gli interventi di manutenzione quali taglio erba, pulizia fossi, ecc. annotando il tipo di attività e la data su apposito registro.

ii.   Il terreno stoccato nell’area di stoccaggio temporaneo n. 1 deve essere utilizzato integralmente entro dieci (10) anni dall’inizio della gestione operativa della discarica G3. Nella prima stagione utile a fine utilizzo il Gestore dovrà realizzare quanto definito dal progetto relativo alle opere di compensazione.

iii.   Terminate le operazioni di abbancamento delle terre e rocce da scavo il Gestore deve realizzare e mantenere inerbito il cumulo al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale e mitigare l’impatto paesaggistico.

iv.   Durante la fase di escavazione dei terreni il Gestore deve effettuare la caratterizzazione dei terreni in corrispondenza dei 41 punti individuati attraverso l’applicazione della metodica di campionamento sistematico su griglia. Il prelievo deve interessare tre livelli di profondità (superficiale, intermedio e profondo). Su ciascun campione dovranno essere eseguite le analisi chimiche ed il test di cessione ricercando i parametri sopra indicati nonché i relativi verbali di campionamento.

v.   Il Gestore deve comunicare ad Arpae le date in cui vengono effettuati i campionamenti per la caratterizzazione dei terreni con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, affinché l’Agenzia possa predisporre i relativi controlli.

vi.   Qualora durante le fasi di escavazione dei terreni si riscontrassero emergenze di tipo antropico e/o naturali o dalla caratterizzazione chimica dei terreni emergesse il superamento della CSC di cui alle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà sospendere l’attività di scavo ed informare immediatamente Arpae e il comune di Sogliano al Rubicone.

vii.   È ammesso il trattamento a calce limitatamente al quantitativo di 150.000 mc impiegato per le opere di progetto della discarica (argine di valle, strade di accesso, ecc.), oltre alla riprofilatura del versante discarica in caso di alterazione del substrato di fondo.

viii.   Il Gestore deve sospendere l’attività di calcificazione durante gli eventi meteorici (pioggia, neve, vento, ecc.) al fine di limitare la dispersione di calce in atmosfera. Predisporre un registro in cui vengono annotati i periodi di sospensione dell’attività con l’indicazione delle motivazioni. Dette registrazioni devono essere mantenute a disposizione delle Autorità di controllo.

ix.   Integrare il programma di controllo dei parametri ambientali con la registrazione di tutte le prove tecniche, meccaniche e chimiche a cui sono sottoposti i terreni prima, durante e dopo l'attività di calcificazione. I dati registrati e/o i relativi rapporti di prova inerenti le singole attività svolte dovranno essere allegati ed integrati nella relazione annuale di verifica di ottemperanza alle condizioni di VIA e mantenuti a disposizione delle Autorità di controllo. 

x.   Il Gestore dovrà, oltre a registrare le prove tecniche, meccaniche e chimiche a cui sono sottoposti i terreni, come prevista dalla prescrizione specifica, individuare su planimetria le zone in cui il terreno del versante di scavo del corpo discarica, viene sottoposto a stabilizzazione con calce.

30.    Per quanto riguarda la tutela archeologica dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

i.   Per le attività di scavo in progetto andrà attivata un’assistenza archeologica in corso d’opera e dovranno essere inoltre concordate alcune verifiche mirate, al fine di verificare l’eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o di resti strutturali.

ii.   Prima dell’inizio lavori andrà concordato con il personale della Soprintendenza un incontro tecnico-operativo per organizzare al meglio le attività archeologiche in cantiere.

iii.   Se nel corso dei controlli e delle verifiche si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica e si potranno indicare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

iv.   In caso di rinvenimenti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (regolare scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati o scavi estensivi).

v.   Nel caso di attivazione di scavo archeologico, nelle aree in cui è stata riscontrata la presenza di evidenze archeologiche si dovrà procedere con una pulitura manuale con attrezzatura leggera dell’area, degli strati e delle emergenze archeologiche individuate, in preparazione ai rilievi grafici e fotografici. A seguito di tale prima pulitura, si dovrà prevedere l’attivazione di uno scavo stratigrafico manuale sui depositi e sulle strutture con elaborazione di adeguata documentazione grafica e fotografica; numerazione progressiva delle schede di Unità Stratigrafica; messa in luce, posizionamento e recupero dei reperti; documentazione finale di ogni singolo contesto.

vi.   Il controllo e tutte le attività di verifica archeologica dovranno essere eseguiti da ditte archeologiche qualificate con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

vii.   Il termine dei lavori e dei controlli archeologici dovrà essere consegnata una Relazione con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022 (scaricabile al link: https://soprintendenzaravenna.cultura.gov.it/attivita/archeolo-gia/regolamento-indagini-archeologiche-documentazione-materiale/). Si specifica inoltre la necessità di produrre adeguata documentazione grafica e fotografica anche nel caso di esito negativo. In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno quindici giorni prima). La ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni sopra riportate.

31.  Il proponente annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno, per tutto il periodo di validità del provvedimento (15 anni), deve presentare in concomitanza con il Reporting di AIA la relazione di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, con le modalità indicate al punto d) della presente deliberazione.

32.  Dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA), ad Arpae SAC di Forlì Cesena e agli Enti a cui spetta l’ottemperanza delle precedenti condizioni ambientali, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio delle opere di progetto.

33. Dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area VIAeA e ad Arpae Sac di Forlì-Cesena, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta per quanto di competenza a:

-     dalla 1 alla 18 Arpae FC;

-     dalla 19 alla 21 Comune di Sogliano al Rubicone;

-     dalla 22 alla 24 Arpae FC;

-     N. 25 Comune di Borghi e Comune di Sogliano al Rubicone

-     N. 26 Provincia di Rimini

-     N. 27 Comune di Borghi e Comune di Poggio Torriana

-     N.28 Arpae FC

-     N. 29 Arpae FC

-     N. 30 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

-     N. 31 Arpae FC

-     N. 32 Arpae FC Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

-     N. 33 Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA alla Arpae SAC di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA) e all’Ente individuato al precedente punto c) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile sul sito web regionale. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad Arpae e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 29 ottobre 2025 e che costituisce l’Allegato 1;

2. Autorizzazione Unica impianti FER (art 12 del d.lgs. 387/03) rilasciata da ARPAE SAC di Forlì-Cesena con DET-AMB-2025-6585 del 17/11/2025 che costituisce l’Allegato 2;

3. Modifica Sostanziale (realizzazione di nuovo corpo di discarica denominata G3) di AIA avente valore di riesame rilasciata da ARPAE SAC di Forlì-Cesena con DET-AMB-2025-6586 del 17/11/2025 che costituisce l’Allegato 3;

4. Autorizzazione Sismica e Deposito sismico (l.r. 19/2008) rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Settore Difesa del Territorio, con Determinazione n. 19850 del 16 ottobre 2025, che costituisce l’Allegato 4;

5. Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone con atto prot. n. 11587 del 30 settembre 2025, che costituisce l’Allegato 5;

6. Nulla osta idraulico (r.d. 523/1904) rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile il 17 luglio 2024 con nota acquisita al Protocollo di ARPAE n. 130991, che costituisce l’Allegato 6;

7. Sospensione temporanea del Vincolo Idrogeologico (r.d.l. 3267/1923 e r.d. 1126/1926) rilasciata dall’Unione dei Comuni Valle del Savio n. 46/AUT/2025 del 24 ottobre 2025, che costituisce l’Allegato 7;

8. Espressione in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), che costituisce l’Allegato 8;

g) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e dell’esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

h) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;

i) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 15 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

j) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Sogliano Ambiente S.p.A.;

k) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco, ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Dipartimento Sicurezza Area Infrastrutture Aeroportuali Direzione Operazione di Venezia, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna – sede di Cesena, Provincia di Forlì – Cesena, Comune di Sogliano al Rubicone, Unione di Comuni Valle del Savio, Comune di Borghi, Comune di Poggio Torriana, Provincia di Rimini, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.) di Cesena,

l) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);

m) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

n) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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