n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato S. Camillo di Bologna
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato S. Camillo, Via Marconi, 47, Bologna, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Allergologia;
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Dermatologia;
- Dietologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Gastroenterologia;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Medicina generale (Medicina interna);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);
- Ostetricia e Ginecologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Reumatologia;
- Urologia;
e per altre attività di cardiologia, dermatologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, radioterapia (per la sola prestazione di Roentgenterapia), urologia;
Viene svolta inoltre attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
b) Attività di diagnostica per immagini;
c) Laboratorio analisi>(Laboratorio esami chimica clinicaematologia/immunoematologia);
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda, ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale dalla data del presente provvedimento;
5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.