n.95 del 28.03.2024 (Parte Seconda)
Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2024 in Emilia-Romagna
Visti:
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 4 che demanda alle Regioni l’individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione, nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;
- il Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- il Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 aprile 2018 recante “Modifica del Decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione»”;
- la determinazione dirigenziale n. 4234 del 08 marzo 2019 avente ad oggetto: “L.R. 31 maggio 2002 n. 9 e ss.mm.ii. - Approvazione Ordinanza Balneare n. 1/2019 (in vigore dal 2019) di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione dirigenziale n. 2594 del 09 febbraio 2024 avente ad oggetto: “L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, approvata con determina n. 4234/2019 e modificata dalle determine n. 6232/2021 e n. 6241/2022 di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni Costieri della Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 757 del 15 maggio 2023 avente ad oggetto: “Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2023 in Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 28 del 15 gennaio 2024 avente per oggetto: “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2023 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.”;
Ritenuto di procedere per la stagione balneare 2024 alla individuazione delle acque marine di balneazione della Riviera Adriatica dell’Emilia–Romagna, così come disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii., riportandole in un apposito elenco quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Evidenziato che tutte le acque superficiali marine o interne non presenti nel suddetto elenco sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione;
Rilevato che l’acqua di balneazione con BWID IT008040008004, denominata “Canale Tagliata Nord” nel Comune di Cesenatico sia ridenominata “Zadina – Canale Tagliata Nord” e l’acqua di balneazione con BWID IT008040008005, denominata “Canale Tagliata Sud” nel Comune di Cesenatico sia ridenominata “Colonie – Canale Tagliata Sud”, a seguito della richiesta avanzata in data 17/07/2023 da Federalberghi Cervia-Milano Marittima e Confcommercio ASCOM Cervia concernente la modifica di denominazione del punto di controllo/prelievo nel Comune di Cesenatico “Canale Tagliata Nord” con “Zadina” e del colloquio intercorso tra l’Azienda USL della Romagna e il Comune di Cesenatico che ha espresso parere favorevole per ridenominare le succitate acque di balneazione soggette a misure di gestione preventive da parte del suddetto Comune;
Ritenuto di individuare la durata della stagione balneare ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
Rilevato che:
- secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii., la Regione deve promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione;
- in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo è compito dei Comuni assicurare che le informazioni sulle acque di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
Considerato, inoltre, che sono competenze dei Comuni, secondo le indicazioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.:
- la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento regionale;
- la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sopra citate;
- l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
- la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
Ritenuto utile fornire indicazioni ai Comuni, predisposte sulla base dei riferimenti normativi vigenti, con il supporto dei tecnici del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, delle Aziende USL di Ferrara e della Romagna e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna che fanno parte del Gruppo Tecnico Regionale “Acque di Balneazione”, per la gestione tempestiva della comunicazione al pubblico di divieti temporanei o permanenti di balneazione mediante apposizione di adeguata segnaletica, individuando dimensioni e contenuto della Cartellonistica e modalità di posizionamento della stessa, al fine di una applicazione omogenea;
Ritenuto opportuno richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla movimentazione dei fondali marini durante la stagione balneare, e in particolare:
- stabilire che, come specificato nel Decreto 15 luglio 2016, n. 173 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in caso di ripascimenti costieri, i sedimenti possono essere collocati nel sito di destinazione solo al di fuori della stagione balneare;
- precisare che, durante la stagione balneare, qualora si dovessero verificare condizioni di impedimento al transito in sicurezza delle imbarcazioni non procrastinabili, il materiale dragato, anche se classificato compatibile per il ripascimento, dovrà essere portato in area controllata di stoccaggio temporaneo appositamente individuata dal Comune al fine di un suo utilizzo differito per la manutenzione e il ripascimento delle spiagge o, in alternativa, in mancanza di tale area di destinazione temporanea, il materiale dovrà essere portato all’immersione in mare nelle relative aree marine di competenza, situate oltre le 3 miglia nautiche dalla costa;
- stabilire, inoltre che, durante la stagione balneare, nel caso sia necessaria qualsiasi attività che preveda la movimentazione dei fondali marini, venga data comunicazione preventiva alla Regione Emilia-Romagna ed all’Azienda USL territorialmente competente, per l’adozione in via cautelativa di un divieto temporaneo della balneazione nelle acque immediatamente limitrofe all’area interessata a tutela della salute dei bagnanti;
- stabilire che tale divieto potrà essere revocato a fronte di un campione di acque di balneazione con esito conforme ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. o comunque trascorse 18 ore dalla fine dell’intervento di movimentazione dei fondali marini;
Valutata la necessità che le Aziende USL, nelle proprie proposte di ordinanze preventive, citino il Progetto “Previbalneazione” per lo sviluppo di un sistema di previsione dell’inquinamento occasionale delle acque di balneazione dell’Emilia-Romagna che è alla base dei risultati scientifici e modellistici che portano a definire i tempi di divieto alla balneazione attualmente adottati a seguito dell’apertura degli sfiori/by-pass dei depuratori;
Rilevato che le Regioni e le Province Autonome provvedono affinché sia effettuata l’ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti, in attuazione dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e ss.mm.ii. Qualora si riscontri tale inquinamento, le Autorità competenti adottano adeguate misure di gestione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10) del medesimo D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e ss.mm.ii.;
Evidenziato, inoltre, che A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna effettua dal 2018 il monitoraggio dei rifiuti flottanti in mare in attuazione della Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 e ss.mm. che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva Quadro sulla strategia per l’ambiente marino) e che è stata recepita dall’Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 e ss.mm. Infatti, il tema dei rifiuti marini è uno dei Descrittori della Strategia Marina (Descrittore 10 “Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino”, elencato nell’Allegato 1 della succitata Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 e ss.mm. e del suddetto D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 e ss.mm.). Il monitoraggio prevede il conteggio del numero di oggetti rinvenuti, la classe di grandezza, il tipo di materiale e la categoria di appartenenza (plastica, vetro, legno, ecc.). Il controllo visivo viene effettuato con cadenza bimensile lungo 3 transetti di fronte a Porto Garibaldi (FE), Cesenatico (FC) e Rimini (RN). Ogni transetto si compone di 3 stazioni situate ad una distanza di 3, 6 e 12 miglia nautiche dalla costa. I dati raccolti sono inviati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e caricati sul suo Sistema Informatico Centralizzato;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 18 marzo 2024 e trattenuto agli atti del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2023”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 6238 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area di Lavoro e conferimento incarico”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
- la propria deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022 avente ad oggetto: “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale”;
- la propria deliberazione n. 2360 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta Regionale e soppressione dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale. Provvedimenti”;
- la propria deliberazione n. 2077 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- la propria deliberazione n. 2317 del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
Dato atto che la Responsabile del Procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
di individuare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2024 come riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati, per ognuna delle 98 acque marine di balneazione della Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune, le coordinate dell’area, l'ampiezza e la classe di qualità;
di stabilire che le zone marino-costiere elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono adibite alla balneazione;
- di stabilire che le acque superficiali interne della Regione Emilia-Romagna, allo stato attuale, sono da intendersi come non destinate alla balneazione;
- di stabilire che l’acqua di balneazione con BWID IT008040008004, denominata “Canale Tagliata Nord” nel Comune di Cesenatico sia ridenominata “Zadina – Canale Tagliata Nord” e l’acqua di balneazione con BWID IT008040008005, denominata “Canale Tagliata Sud” nel Comune di Cesenatico sia ridenominata “Colonie – Canale Tagliata Sud” a seguito della richiesta avanzata in data 17/07/2023 da Federalberghi Cervia-Milano Marittima e Confcommercio ASCOM Cervia concernente la modifica di denominazione del punto di controllo/prelievo nel Comune di Cesenatico “Canale Tagliata Nord” con “Zadina” e del colloquio intercorso tra l’Azienda USL della Romagna e il Comune di Cesenatico che ha espresso parere favorevole per ridenominare le succitate acque di balneazione soggette a misure di gestione preventive da parte del suddetto Comune;
- di stabilire che la stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti, è compresa tra il 25 maggio 2024 e il 29 settembre 2024;
- di disporre che nel periodo di cui al precedente punto 5. vengano effettuati secondo il calendario prefissato i campionamenti e le analisi con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e che i relativi risultati siano immediatamente comunicati alle Autorità preposte secondo il procedimento di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per consentire l’adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza;
- di stabilire che nel periodo di cui al punto 5. venga inoltre effettuato dalla Struttura Oceanografica Daphne di A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, secondo il calendario prefissato, il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata, nonché venga svolto il monitoraggio dei Cianobatteri secondo quanto indicato all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
- di assicurare una tempestiva informazione al pubblico sulle tematiche relative alla balneazione ed alla balneabilità delle acque tramite il Sito Web Regionale arpae.it/it/temi-ambientali/balneazione gestito da A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- di incaricare A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Area Prevenzione Ambientale Est sede Rimini (RN) - di aggiornare il Portale Acque del Ministero della Salute con riferimento in particolare alle informazioni di cui agli Allegati E ed F del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.;
- di richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure e in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell’Ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, che sarà inserita dai Referenti Comunali direttamente nel Sito Web Regionale “Acque di Balneazione”, come da procedura allegata (Allegato 3), e trasmessa al Portale Acque del Ministero della Salute, nonché di apposizione, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;
- di fornire indicazioni ai Comuni, predisposte sulla base dei riferimenti normativi vigenti, con il supporto dei tecnici del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, delle Aziende USL di Ferrara e della Romagna e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna che fanno parte del Gruppo Tecnico Regionale “Acque di Balneazione”, per la gestione tempestiva della comunicazione al pubblico di divieti temporanei o permanenti di balneazione mediante apposizione di adeguata segnaletica, individuando dimensioni e contenuto della Cartellonistica e modalità di posizionamento della stessa, al fine di una applicazione omogenea, di cui all'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla movimentazione dei fondali marini durante la stagione balneare, e in particolare:
- di stabilire che, come specificato nel Decreto 15 luglio 2016, n. 173 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in caso di ripascimenti costieri, i sedimenti possono essere collocati nel sito di destinazione solo al di fuori della stagione balneare;
- di precisare che, durante la stagione balneare, qualora si dovessero verificare condizioni di impedimento al transito in sicurezza delle imbarcazioni non procrastinabili, il materiale dragato, anche se classificato compatibile per il ripascimento, dovrà essere portato in area controllata di stoccaggio temporaneo appositamente individuata dal Comune al fine di un suo utilizzo differito per la manutenzione e il ripascimento delle spiagge o, in alternativa, in mancanza di tale area di destinazione temporanea, il materiale dovrà essere portato all’immersione in mare nelle relative aree marine di competenza, situate oltre le 3 miglia nautiche dalla costa;
- di stabilire, inoltre che, durante la stagione balneare, nel caso sia necessaria qualsiasi attività che preveda la movimentazione dei fondali marini, venga data comunicazione preventiva alla Regione Emilia-Romagna ed all’Azienda USL territorialmente competente, per l’adozione in via cautelativa di un divieto temporaneo della balneazione nelle acque immediatamente limitrofe all’area interessata a tutela della salute dei bagnanti;
- di stabilire che tale divieto potrà essere revocato a fronte di un campione di acque di balneazione con esito conforme ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. o comunque trascorse 18 ore dalla fine dell’intervento di movimentazione dei fondali marini;
13. di stabilire che le Aziende USL, nelle proprie proposte di ordinanze preventive, citino il Progetto “Previbalneazione” per lo sviluppo di un sistema di previsione dell’inquinamento occasionale delle acque di balneazione dell’Emilia-Romagna che è alla base dei risultati scientifici e modellistici che portano a definire i tempi di divieto alla balneazione attualmente adottati a seguito dell’apertura degli sfiori/by-pass dei depuratori;
14. di dare atto che A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna effettua dal 2018 il monitoraggio dei rifiuti flottanti in mare in attuazione della Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 e ss.mm. che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva Quadro sulla strategia per l’ambiente marino) e che è stata recepita dall’Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 e ss.mm. Infatti, il tema dei rifiuti marini è uno dei Descrittori della Strategia Marina (Descrittore 10 “Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino”, elencato nell’Allegato 1 della succitata Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 e ss.mm. e del suddetto D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 e ss.mm.). Il monitoraggio prevede il conteggio del numero di oggetti rinvenuti, la classe di grandezza, il tipo di materiale e la categoria di appartenenza (plastica, vetro, legno, ecc.). Il controllo visivo viene effettuato con cadenza bimensile lungo 3 transetti di fronte a Porto Garibaldi (FE), Cesenatico (FC) e Rimini (RN). Ogni transetto si compone di 3 stazioni situate ad una distanza di 3, 6 e 12 miglia nautiche dalla costa. I dati raccolti sono inviati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e caricati sul suo Sistema Informatico Centralizzato;
15. di inviare copia del presente atto al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai Comuni della Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna, alle Aziende USL territorialmente competenti e ad A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal PIAO 2024-2026 e dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
17. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.