n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)
(OCDPC n. 83/2013 - DD n. 573/2013) Eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di marzo e aprile 2013 e del 3 maggio 2013. Disposizioni in merito al prolungamento della durata dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni e sulle modalità per la rendicontazione da parte dei Comuni interessati della spesa per interventi di prima emergenza per l'assistenza alla popolazione
IL DIRETTORE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
Premesso che:
- nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte del territorio della regione Emilia-Romagna è stato colpito da numerosi eventi alluvionali e dissesti di natura idraulica e idrogeologica;
- il giorno 3 maggio 2013 alcuni comuni delle province di Modena e Bologna sono stati colpiti da una violenta tromba d’aria
- tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone comportando, tra l’altro, lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati;
- detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Rilevato che, in considerazione di quanto esposto in premessa:
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza fino al novantesimo giorno dalla data di detto provvedimento ovvero fino al 7 agosto 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna;
- la predetta deliberazione dispone che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite massimo di euro quattordici milioni;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella G.U. n. 127 del 1 giugno 2013, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza in parola;
Evidenziato, in particolare, che:
- ai sensi dell’art. 1 dell’OCDPC n. 83/2012 il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 7, entro 20 giorni dall’emanazione dell’ordinanza medesima, un piano, da sottoporre all’approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile, con l’indicazione degli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite, nonché gli interventi, anche di somma urgenza, per alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e gli interventi urgenti, compresi quelli di monitoraggio, volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- in base all’art. 2, comma 1, dell’OCDPC n. 83/2013 il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati;
- ai sensi dell’art. 7 dell’OCDPC n. 83/2013, agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, nel limite massimo di euro quattordici milioni, nonché con ulteriori risorse, rese disponibili, anche in deroga ai provvedimenti che ne disciplinano le procedure di impiego e le finalità, dalle amministrazioni statali, dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali della medesima Regione;
- per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 83/2013 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale n. 5760 intestata allo scrivente ai sensi di quanto autorizzato dall’art. 7, comma 2, della medesima ordinanza;
Dato atto che in attuazione degli articoli 1 e 2 dell’OCDPC n. 83/2013:
- con determinazione dello scrivente n. 573 del 8 luglio 2013 sono stati approvati l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi descritti in premessa e la “Direttiva disciplinante i termini, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo ed aprile 2013 nel territorio regionale ed il giorno 3 maggio 2013 nel territorio delle province di Bologna e Modena” - di seguito denominata per brevità direttiva commissariale - e relativa modulistica per la compilazione delle domande di contributo;
- con determinazione dello scrivente n. 577 del 22 luglio 2013 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della Regione Emilia-Romagna - Deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di emergenza – Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013”, - di seguito denominato per brevità Piano dei primi interventi urgenti - finanziato per un importo complessivo di € 24.000.000,00, di cui € 14.000.000,00 rivenienti dalla richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed € 10.000.000,00 rivenienti, in applicazione dell’art. 7 dell’OCDPC n. 83/2013, dal decreto prot. 4352/TRI/DI/G/SP del 17 giugno 2013 del Direttore generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente;
Evidenziato, per quanto qui rileva, che:
- per il finanziamento degli oneri finanziari previsti nel Piano dei primi interventi urgenti (cap. 10) è stata accantonata, a valere sulla somma di € 14 milioni di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 83/2013, una provvista di € 1.000.164,05, la cui quota parte - a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e di eventuali misure volte ad assicurare, anche con l’intervento diretto dei Comuni, sistemazioni alternative a quelle reperite autonomamente dai nuclei familiari sgomberati - si è stabilito che sarebbe stata quantificata a seguito dell’acquisizione presso i Comuni interessati dei dati e degli elementi conoscitivi necessari, ed in particolare del numero di domande di contributo presentate ai sensi della direttiva commissariale;
- con propria determinazione n. 1014 del 15 ottobre 2013 è stata quantificata in € 250.000,00 la somma destinata - quale quota parte della provvista predetta di € 1.000.164,05 - ai contributi e alle misure in parola;
- all’art. 4, comma 2, della direttiva commissariale è previsto che il contributo per l’autonoma sistemazione è concesso sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza del 7 agosto 2013;
- all’art. 8, commi 1 e 2, della direttiva commissariale, è previsto che in caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura del contributo mensile per l’autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare e che per la copertura di tali oneri i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l’Agenzia regionale di protezione civile la relativa rendicontazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013, pubblicata nella G.U. n. 189 del 13 agosto 2013, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 6 ottobre 2013;
Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, pubblicata nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 2013, con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di 120 giorni, ovvero fino al 3 febbraio 2014;
Ritenuto, pertanto, di stabilire che, fermi restando le condizioni e i requisiti previsti dalla direttiva commissariale:
- il contributo per l’autonoma sistemazione è concesso sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la nuova scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014;
- ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione per i periodi successivi al 7 agosto 2013, i Comuni trasmettano allo scrivente presso l’Agenzia regionale di protezione civile:
- entro il 20 novembre 2013, gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo al contributo per il periodo dal 8 agosto al 30 ottobre 2013;
- entro il 20 febbraio 2014, gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo al contributo per il periodo dal 1 novembre 2013 al 3 febbraio 2014;
- le spese sostenute dai Comuni che hanno provveduto al reperimento di alloggi per conto dei nuclei familiari sgomberati ai sensi all’art. 8, comma 1, della direttiva commissariale sono riconosciute sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014;
Evidenziato inoltre, per quanto qui rileva, che:
- al capitolo 4 del Piano dei primi interventi urgenti, è stato previsto il finanziamento, per l’importo complessivo di € 159.084, di interventi di prima emergenza per l’assistenza alla popolazione di cui si sono fatti carico i Comuni specificati nelle tabelle 4.1 e 4.2 ivi riportate;
- gli interventi di assistenza di cui sopra riguardano in particolare, avuto riguardo alle famiglie evacuate dalle proprie abitazioni, la fornitura dei pasti, l’accoglienza in strutture alberghiere o comunque ricettive, la sistemazione in alloggi reperiti dai Comuni (canoni di locazione ed eventuali oneri accessori connessi ai contratti di locazione), il trasporto di mobilio, nonché, il trasporto di capi di bestiame, foraggio e materiale vario in strutture adibite a ricovero, etc.;
Ravvisata la necessità di definire le modalità procedurali per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di prima emergenza per l’assistenza alla popolazione, prevedendo che i Comuni interessati trasmettano allo scrivente entro il 20 novembre 2013 la richiesta di trasferimento delle somme spettanti nei limiti del finanziamento concesso corredata di copia conforme all’originale di atto amministrativo con cui si provvede alla ricognizione degli interventi, all’approvazione della spesa ed, altresì, a:
- dettagliare gli interventi posti in essere, specificando in particolare i nuclei familiari e il numero dei relativi componenti a favore dei quali sono stati sostenuti gli oneri di spesa per fornitura pasti, accoglienza in strutture alberghiere o comunque ricettive e relativa durata nonché gli estremi sia degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai fornitori di beni e servizi per assicurare l’assistenza ai soggetti interessati sia della documentazione comprovante la spesa sostenuta (denominazione ditta emittente, n. fattura/ricevuta fiscale, data di emissione, importo);
- specificare, nel caso di sistemazione di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni, oltre alla durata dei contratti di locazione, anche l’importo dei canoni e di eventuali oneri accessori (es. spese di registrazione, di bollo) connessi ai contratti di locazione;
Ritenuto, peraltro, di stabilire che:
- nel caso di sistemazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della direttiva commissariale, di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, ai fini della determinazione e della rendicontazione della relativa spesa - che non trovi copertura nell’ambito dei finanziamenti quantificati nelle tabelle 4.1 e 4.2 del capitolo 4 del Piano dei primi interventi urgenti, e che sia riferita a contratti di locazione in corso di esecuzione, prorogati, rinnovati o attivati ex novo - i Comuni interessati provvedano a quantificarne l’ammontare, tenuto conto dei limiti di importo previsti nel predetto art. 8, comma 1, in apposito atto amministrativo in cui devono essere sempre specificati i nuclei familiari e il numero dei relativi componenti, l’importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori nonché gli estremi sia degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati sia della documentazione comprovante la spesa sostenuta;
- la quantificazione della spesa in parola deve essere determinata dai Comuni interessati in riferimento all’intera durata dei contratti di locazione se la scadenza di questi è antecedente alla scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014 ovvero fino a quest’ultima data, se i contratti scadono successivamente, in quanto la copertura finanziaria può essere assicurata - a valere sulle risorse accantonate nell’ambito del Piano dei primi interventi urgenti (cap. 10) e precisamente a valere sulla somma di € 250.00,00 di cui si è detto in precedenza - fino e non oltre la suddetta scadenza dello stato di emergenza;
- alla erogazione delle risorse finanziarie a copertura della spesa in parola si provvede dietro presentazione di apposita richiesta dei Comuni interessati, corredata di copia conforme all’originale dell’atto amministrativo di cui si è detto sopra, da trasmettersi allo scrivente entro 30 giorni dalla scadenza dei contratti di locazione ovvero entro 30 giorni dalla scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014 se i contratti di locazione scadono successivamente;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di stabilire che, fermi restando le condizioni e i requisiti previsti dalla direttiva approvata con determinazione dello scrivente n. 573 del 8 luglio 2013, concernente la concessione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio regionale nei mesi di marzo e aprile 2013 e il 3 maggio 2013:
- il contributo per l’autonoma sistemazione è concesso sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza prorogata dal 7 agosto 2013 al 3 febbraio 2014;
- ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione per i periodi successivi al 7 agosto 2013, i Comuni interessati trasmettano allo scrivente presso l’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna:
- entro il 20 novembre 2013, gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo al contributo per il periodo dal 8 agosto al 30 ottobre 2013;
- entro il 20 febbraio 2014, gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo al contributo per il periodo dal 1 novembre 2013 al 3 febbraio 2014;
- le spese sostenute dai Comuni che hanno provveduto al reperimento di alloggi per conto dei nuclei familiari sgomberati ai sensi all’art. 8, comma 1, della direttiva approvata con propria determinazione n. 573 del 8 luglio 2013 sono riconosciute sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014;
2. di stabilire che:
- per la rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per gli interventi di prima emergenza per l’assistenza alla popolazione di cui al capitolo 4 del Piano dei primi interventi urgenti approvato con propria determinazione n. 577 del 22 luglio 2013, i Comuni ivi indicati trasmettano allo scrivente presso l’Agenzia regionale di protezione civile entro il 20 novembre 2013 apposita richiesta di trasferimento delle somme spettanti nei limiti del finanziamento concesso, corredata di copia conforme all’originale di atto amministrativo con cui si provvede alla ricognizione degli interventi, all’approvazione della spesa ed, altresì, a:
- dettagliare gli interventi posti in essere, specificando in particolare i nuclei familiari e il numero dei relativi componenti a favore dei quali sono stati sostenuti gli oneri di spesa per fornitura pasti, accoglienza in strutture alberghiere o comunque ricettive e relativa durata nonché gli estremi sia degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai fornitori di beni e servizi per assicurare l’assistenza ai soggetti interessati sia della documentazione comprovante la spesa sostenuta (denominazione ditta emittente, n. fattura/ricevuta fiscale, data di emissione, importo);
- specificare, nel caso di sistemazione di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni, oltre alla durata dei contratti di locazione, anche l’importo dei canoni e di eventuali oneri accessori (es. spese di registrazione, di bollo) connessi ai contratti di locazione;
3. di stabilire che:
- nel caso di sistemazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della direttiva commissariale, di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, ai fini della determinazione e della rendicontazione della relativa spesa - che non trovi copertura nell’ambito dei finanziamenti quantificati nelle tabelle 4.1 e 4.2 del capitolo 4 del Piano dei primi interventi urgenti approvato con propria determinazione n. 577 del 22 luglio 2013, e che sia riferita a contratti di locazione in corso di esecuzione, prorogati, rinnovati o attivati ex novo - i Comuni interessati provvedano a quantificarne l’ammontare, tenuto conto dei limiti di importo previsti nel predetto art. 8, comma 1, in apposito atto amministrativo in cui devono essere sempre specificati i nuclei familiari e il numero dei relativi componenti, l’importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori nonché gli estremi sia degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati sia della documentazione comprovante la spesa sostenuta;
- la quantificazione della spesa di cui al presente punto 3 deve essere determinata dai Comuni interessati in riferimento all’intera durata dei contratti di locazione se la scadenza di questi è antecedente alla scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014 ovvero fino a quest’ultima data, se i contratti scadono successivamente;
- alla erogazione delle risorse finanziarie a copertura della spesa di cui al presente punto 3 si provvede dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di apposita richiesta, corredata di copia conforme all’originale dell’atto amministrativo di cui sopra, da trasmettersi allo scrivente presso l’Agenzia regionale di protezione civile entro 30 giorni dalla scadenza dei contratti di locazione ovvero entro 30 giorni dalla scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014 se i contratti di locazione scadono successivamente;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della protezione civile regionale al seguente indirizzo: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.