n.163 del 01.06.2016 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR-54623-2015 del 14 novembre 2015 presentata dalla società Officina della Maglia Srl, con sede legale nel comune di Carpi (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
- di dichiarare rigettata l’istanza CR-54623-2015 presentata dalla società Officina della Maglia Srl , con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Cattani n. 90, Partita Iva e Codice Fiscale 02911380364, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/14888 del 16 marzo 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).