n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni relative ai flussi di rifiuti di cui al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2008/98/CE “relativa ai rifiuti”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164) “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato;
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta regionale del 21 dicembre 2016 nr. 2262 è stato approvato il provvedimento di VIA del progetto per l’ampliamento della discarica di “Tre Monti”: recupero volumetrico in sopraelevazione del 3° lotto nel Comune di Imola (Bo);
- che tale progetto di ampliamento prevede una capacità complessiva di trattamento pari a 375.000 tonnellate;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, prevede al capitolo 9 (par. 9.4) della sua Relazione Generale che la discarica di Imola (Bo) potrà essere nuovamente considerata nei flussi di Piano quale discarica di riferimento a livello regionale a conclusione della procedura di VIA del progetto di ampliamento, ancora in corso alla data della sua approvazione, ed in relazione alle modalità di realizzazione dello stesso;
Rilevato che:
- il progetto di ampliamento della discarica “Tre Monti” approvato risulta, anche in relazione ai conferimenti annui, coerente con quanto previsto dal PRGR;
- la capacità di trattamento autorizzata per la discarica di Imola è in grado di rispondere alle esigenze dei rifiuti prodotti dei Comuni di Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Faenza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Riolo Terme e Solarolo;
Ritenuto quindi di rimodulare i flussi dei rifiuti prodotti nei sopra indicati Comuni adeguandoli alle rilevate modifiche del sistema impiantistico integrando le previsioni pianificatorie del PRGR coerentemente con quanto dallo stesso già previsto;
Richiamato, inoltre, l’art. 35 comma 6 del DL 133/2014 che prevede che negli impianti di termovalorizzazione debba essere assicurata la priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno nei limiti della capacità di trattamento massima autorizzata;
Ritenuto, pertanto, di precisare che qualora nel rispetto della capacità massima di trattamento degli impianti di termovalorizzazione già pianificata e autorizzata si renda necessario dare ingresso ad un maggior quantitativo di rifiuti urbani, questo possa avvenire in attuazione diretta del comma 6 dell’articolo 35 del DL 133/2014, previa comunicazione da parte del gestore, senza che ciò richieda una modifica alle disposizioni pianificatorie sui flussi dando atto che di tali variazioni se ne darà conto con determinazione dirigenziale del Responsabile della Servizio competente;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
Per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
A voti unanimi e palesi
delibera:
a) di disporre che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni di Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Faenza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Riolo Terme e Solarolo debbano essere conferiti alla discarica di Imola (Bo), previo trattamento meccanico-biologico, fino all’esaurimento della sua capacità di trattamento autorizzata con deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2016 nr. 2262;
b) di precisare che qualora nel rispetto della capacità massima di trattamento degli impianti di termovalorizzazione già pianificata e autorizzata si renda necessario dare ingresso ad un maggior quantitativo di rifiuti urbani, questo possa avvenire in attuazione diretta del comma 6 dell’articolo 35 del DL 133/2014, previa comunicazione da parte del gestore, senza che ciò richieda una modifica alle disposizioni pianificatorie sui flussi dando atto che di tali variazioni se ne darà conto con determinazione dirigenziale del Responsabile della Servizio competente;
c) di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), al gestore Hera Ambiente S.p.a. ed al CON.AMI;
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.