n.28 del 05.02.2021 (Parte Seconda)

Influenza aviaria - Istituzione di misure di restrizione a seguito di focolai ad alta patogenicità e bassa patogenicità in provincia di Ravenna

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407/CEE;
  • la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;
  • il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.”;
  • l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
  • i dispositivi del Ministero della Salute DGSAF prot. 0021329-02/10/2020-DGSAF-MDS-P “Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Russia e Kazakhstan. Indicazioni operative per l’attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale” e prot. 0025509-26/11/2020-DGSAF-MDS-P “Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale”;
  • le comunicazioni dell’IZS delle Venezie pervenute in data 23/1/2021, relativa alla conferma di positività per virus influenzale ad alta patogenicità (HPAI) tipo A sottotipo H5N8 in due gru di un allevamento familiare situato nel territorio del comune di Lugo (RA)e in data 30/01/2021 relativa alla conferma di positività per virus influenzale a bassa patogenicità (LPAI) tipo A sottotipo H7N7, assunte agli atti dal Servizio regionale competente,

Rilevato che:

  • i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità;
  • tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

Dato atto dei pareri allegati;

ordina:

1. Di istituire una zona di protezione con un raggio di 3 km dall’allevamento familiare sede di focolaio di influenza aviaria sito nel comune di Lugo (RA) e il mantenimento di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 km dallo stesso allevamento. Le zone di protezione e sorveglianza raffigurate nella mappa in allegato 1 comprendono gli allevamenti riportati in allegato 2, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L’istituzione, ai sensi dell’articolo 43 del D.L.gs 9/2010, di zone di restrizione con un raggio di 1 km dall’allevamento sede di focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) localizzato nel comune di Ravenna. La zona di restrizione raffigurata nella mappa in allegato 3 comprende gli allevamenti riportati in allegato 4, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. L’applicazione delle misure di seguito specificate, nelle zone di protezione e sorveglianza di cui al punto 1.

3.1. Misure da applicare sia nella zona di protezione (ZP) sia nella zona di sorveglianza (ZS)

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l’aggiornamento dell’anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;

b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Aziende USL, presso tutte le aziende commerciali verificando la documentazione dell’allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;

c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

3.2. Misure da applicare esclusivamente nella zona di protezione (ZP)

a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

b) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;

c) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;

d) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

e) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati alla Azienda USL competente per territorio;

f) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

g) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione della Azienda AUSL competente per territorio che lo richieda;

h) sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

i) è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico

j) è vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

m) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, nel rispetto delle condizioni previste dal D.L.gs 9/2010;

n) la Regione può richiedere al Ministero l’autorizzazione, in deroga ai punti k) e l), di:

I) trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

II) trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

III) trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

IV) trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato,

V) trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.

VI) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili.

3.3. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS)

a) divieto di movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

b) divieto di trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs 9/2010;

II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione;

d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo una o più procedure previste dal D.L.gs 9/2010;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del della Azienda USL competente per territorio, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h) il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia; tale registro deve essere messo a disposizione della Azienda USL competente per territorio che lo richieda;

i) è vietata, salvo autorizzazione della Azienda USL competente per territorio, la rimozione o lo spargimento della pollina.

j) È vietata l’introduzione e l’immissione nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;

k) è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi.

l) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili.

3.4. Durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza

a) Ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs 9/2010 le misure previste per la zona di protezione restano in vigore per 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio. In allegato 2 è riportato il termine ultimo di applicazione. Dopo questo momento nella ex zona di protezione si applicano le misure disposte per la zona di sorveglianza.

b) Le misure previste per la zona di sorveglianza restano in vigore per 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio. In allegato 2 è riportato il termine ultimo di applicazione.

4. Nelle zone di restrizione di cui al punto 1 si applicano le misure specificate di seguito.

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l’aggiornamento dell’anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;

b) effettuazione di una sorveglianza nelle aziende commerciali, da parte dei veterinari ufficiali delle Aziende USL, verificando la presenza di segni clinici della malattia e sottoponendo gli animali ad esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico approvato con decisione CE 437/2006 e alle indicazioni della Regione;

c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in

cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;

d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui le regioni e le province autonome autorizzino il trasporto diretto di:

1) pollame da macello a un impianto appositamente designato;

2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;

3) pulcini di un giorno, in via alternativa:

a) verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;

b) verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché 'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

5) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero;

6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

7) uova destinate alla distruzione;

e) distruzione delle carcasse;

f) il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.L.gs 9/2010;

h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.

j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero;

k) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.

4.1. Durata delle misure da applicare nella zona di restrizione

a) Ai sensi dell’articolo 45 del D.L.gs 9/2010 le misure previste per la zona di protezione restano in vigore per 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio.

b) Il servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica regionale darà formale comunicazione della data di cui al precedente punto a).

5. Sull’intero territorio regionale è fatto obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare all’azienda U.S.L. competente per territorio aumenti della morbilità o della mortalità o variazioni significative dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, diminuzione del consumo giornaliero di mangime e/o di acqua per applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 9/2010 dalla decisione 2006/437/CE. In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio IZSLER competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici descritto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 0021329-02/10/2020-DGSAF-MDS-P.

6. La presente Ordinanza sostituisce integralmente la propria precedente n. 5 del 26/01/2021.

7. Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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