n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Unicalcestruzzi SpA - Domanda 26/11/2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Fraore. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc PR13A0043

IL RESPONSABILE

N. 15339/2010 Dirigente professional Specialista Risorse

idriche e Demanio idrico, Giuseppe Bagni

(omissis)

determina: 

a) di rilasciare alla società Unicalcestruzzi SpA, Partita IVA: 07261250018, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Parma (PR), per uso industriale ed igienico ed assimilati, con una portata massima pari a. 5,00 litri/sec e per un quantitativo non superiore a 12.000 mc/anno;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d di dare atto che, secondo quanto previsto dal DLgs n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione è rilasciata per una durata di dieci anni dalla data della presente determinazione;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 15/10/2014 n. 14622

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione 

4.1 La concessione è assentita per la durata di dieci anni dalla data della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità alcuna. 

(omissis)

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