n. 159 del 24.11.2010 periodico (Parte Seconda)

L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06. Riconoscimento eccezionalità della grandinata che il 5 settembre 2010 ha colpito territori della provincia di Bologna ai fini dell'attivazione dei finanziamenti a medio-lungo termine per avversità atmosferiche in attuazione della deliberazione 2370/09

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”, come modificata con L.R. 2 ottobre 2006, n. 17;
  • gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 319 del 27 dicembre 2006;
  • la Comunicazione della Commissione Europea sull’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02), pubblicata nella G.U. dell’Unione Europea C 155 del 20 giugno 2008;
  • la propria deliberazione n. 2370 del 28 dicembre 2009 recante “L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06. Modifica criteri attuativi approvati con delibera 421/08 per adeguamento agli Orientamenti per gli aiuti di Stato 2007-2013 e alla comunicazione della Commissione sulla garanzia (2008/C155/02)”;

Atteso che al punto 4.1.2 “Finanziamenti a medio-lungo termine per avversità atmosferiche” dei criteri attuativi riportati nell’Allegato B) parte integrante della predetta deliberazione è tra l’altro previsto:

  • che l’attivazione di tali finanziamenti è subordinata al formale riconoscimento della eccezionalità dell’evento atmosferico da parte della Giunta regionale sulla base di adeguate informazioni meteorologiche;
  • che, relativamente alle necessità di conduzione aziendale, gli aiuti sono concessi in presenza di un danno alla produzione lorda vendibile aziendale non inferiore al 30%;

Richiamate:

  • la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 1079 dell’art. 1, nel quale è stabilito che - per l’attuazione dell’art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel piano assicurativo agricolo annuale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 - alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni;
  • l’art. 1, comma 65, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 con il quale è stato sostituito il comma 6 dell’art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • la propria deliberazione n. 1605 del 25 ottobre 2010 con la quale, su proposta della Provincia di Bologna, si è provveduto - ai sensi del citato comma 1079 dell’art. 1 della Legge 296/06 ed ai fini dell’attuazione del predetto trattamento di integrazione salariale - alla delimitazione delle aree agricole colpite dalla grandinata del 5 settembre 2010;

Ritenuto di riconoscere l’eccezionalità di tale evento atmosferico anche ai fini di quanto previsto dal richiamato punto 4.1.2 dei criteri attuativi di cui alla deliberazione 2370/09 stabilendo nel contempo:

  • che i fabbisogni necessari per la conduzione aziendale derivanti dalle perdite di prodotto siano determinati attraverso l’applicazione dei parametri ettaro/coltura già in uso per il D.Lgs. 102/04 e riportati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
  • che le produzioni aziendali coperte da polizze assicurative agevolate stipulate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale:
  • siano considerate come non danneggiate al fine del computo della percentuale di danno alla produzione lorda vendibile aziendale (danno sulla plv superiore al 30% per l’ammissibilità all’aiuto);
  • siano escluse dal calcolo dei fabbisogni e, pertanto, dal calcolo del finanziamento ammissibile;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi,

delibera:

1. di riconoscere - ai fini dell’attivazione degli aiuti riguardanti i finanziamenti a medio-lungo termine per le necessità di conduzione aziendale conseguenti ad avversità atmosferiche previsti dal punto 4.1.2 dei criteri attuativi della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 e successive modifiche di cui all’Allegato B) parte integrante della deliberazione 2370/09 - l’eccezionalità della grandinata che, il giorno 5 settembre 2010, ha colpito aree agricole della Provincia di Bologna e alla cui delimitazione si è provveduto con deliberazione n. 1605 del 25 ottobre 2010, come di seguito specificato:

Provincia di Bologna

Grandinata del 5 settembre 2010

Territori di competenza della Provincia

Comune di Imola - Fogli di mappa nn.: 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 111 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 144 - 145 - 156;

Comune di Mordano - Fogli di mappa nn.: 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

2. di stabilire:

  • che i fabbisogni necessari per la conduzione aziendale derivanti dalle perdite di prodotto siano determinati attraverso l’applicazione dei parametri ettaro/coltura già in uso per il D.Lgs. 102/04 e riportati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
  • che le produzioni aziendali coperte da polizze assicurative agevolate stipulate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale:
  • siano considerate come non danneggiate al fine del computo della percentuale di danno alla produzione lorda vendibile aziendale (danno sulla plv superiore al 30% per l’ammissibilità all’aiuto);
  • siano escluse dal calcolo dei fabbisogni e, pertanto, dal calcolo del finanziamento ammissibile;

3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

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