n.13 del 22.01.2013 (Parte Seconda)

Indirizzi per l'elaborazione del Piano Regionale Integrato di Qualità dell'Aria di cui al DLgs 155/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Viste inoltre:

- la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e sull’uso del territorio”;

- la Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;

Considerato che l’inquinamento atmosferico ha un significativo impatto sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, come evidenziato dalla letteratura scientifica e dalle Linee Guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le quali sottolineano come riducendo i livelli di inquinamento atmosferico si registrerebbe una diminuzione dell’incidenza delle malattie dovute a infezioni respiratorie, delle malattie cardiache e dei tumori al polmone;

Dato atto che i dati rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria hanno evidenziato in varie aree del territorio il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo per alcuni degli inquinanti di cui al DLgs 155/10, ovvero il particolato atmosferico PM10, il biossido di azoto e l’ozono;

Considerato inoltre che:

  • lo Stato italiano e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna sono stati sottoposti alla procedura di infrazione comunitaria 2008/2194 per violazione della Direttiva 1999/30/CE a seguito del superamento dei valori limite di PM10, registrato in diverse zone e agglomerati del territorio regionale tra il 2005 e il 2007;
  • la Regione Emilia-Romagna ha presentato alla Commissione Europea in data 20 gennaio 2009 una richiesta di deroga al rispetto dei valori limite per il PM10, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2008/50/CE, deroga che non è stata concessa;
  • in seguito ai superamenti del valore limite annuale dell’NO2 in alcune aree del territorio regionale, in data 2 settembre 2011 la Regione ha presentato richiesta di proroga al rispetto del valore limite anche per questo inquinante, proroga che è stata concessa con decisione del 6 luglio 2012 della Commissione Europea per sei degli otto agglomerati interessati dai superamenti e precisamente Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Fiorano Modenese, Ferrara e Rimini;

Ritenuto pertanto necessario rafforzare le misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal DLgs 155/10;

Considerato che il DLgs 155/10 prevede che le Regioni adottino:

  • un Piano di qualità dell’aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria nelle restanti aree;
  • piani d’azione che contengano interventi da attuare nel breve termine finalizzati a limitare o, se necessario, a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti;
  • le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree in cui vengono superati i valori obiettivo per l’ozono;

Premesso che in attuazione delle sopra richiamate previsioni del DLgs 155/10, nonché degli indirizzi programmatici del governo regionale per il periodo 2011-2015, la Regione ha adottato una serie di provvedimenti e misure volti a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale ed a riorganizzare il sistema di gestione della qualità dell’aria in Emilia-Romagna, e in particolare:

  • con DGR 344/11, la Regione ha approvato le cartografie relative alle aree di superamento su base comunale di PM10 e NO2 ed ha dato atto che al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente contribuiscono anche gli strumenti di pianificazione regionale settoriale, in particolare nei settori dei trasporti, energia, industria, agricoltura, edilizia ed urbanistica;
  • con DGR 2001/11 la Regione ha approvato i progetti relativi alla nuova zonizzazione e classificazione del territorio e alla nuova configurazione della rete di rilevamento per la gestione della qualità dell’aria ed ha preso atto della necessità di avviare un processo di riorganizzazione del sistema di gestione della qualità dell’aria in Emilia-Romagna nei suoi aspetti istituzionali e negli strumenti tecnici di supporto alle politiche ambientali e, in attuazione del DLgs 155/10, di elaborazione di un Piano per la qualità dell’aria regionale;
  • con DGR 866/11 la Regione ha approvato il “Piano azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013”, il quale prevede fra le strategie di intervento prioritarie quelle che concorrono ad ottenere il rispetto dei limiti per le polveri sottili (PM10) e gli ossidi di azoto, ai fini di rispondere alle procedure di infrazione in essere o previste;
  • con deliberazione dell’Assemblea legislativa 51/11 la Regione ha provveduto all’individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e con successiva deliberazione di Giunta n. 362/2012 ha specificato i criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse aventi potenza termica nominale superiore a 250 kW;
  • con DGR 988/12 la Regione ha approvato l’"Accordo 2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DLgs 155 del 13 agosto 2010", sottoscritto il 26 luglio 2012 tra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, successivamente ratificato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 21/9/2012 e s.m.i.;

Richiamati inoltre i Piani provinciali di gestione della qualità dell’aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DLgs 351/99 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” e della Legge regionale n. 3/99;

Richiamato altresì l’"Accordo per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico" sottoscritto in data 7 febbraio 2007 dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Repubblica e Cantone del Ticino;

Considerato, quindi, che si rende necessario proseguire e portare a compimento il percorso teso all’approvazione del Piano Regionale Integrato di Qualità dell’Aria (di seguito denominato Piano), indicando i criteri e i principi in base ai quali le competenti strutture tecniche procedano alla redazione del Documento preliminare;

Dato atto che:

  • per l’elaborazione e approvazione del Piano si applicano le disposizioni procedurali della L.R. n. 20/2000 e gli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 del DLgs 155/10;
  • il Piano, ai sensi della legge regionale 20/00, definisce previsioni articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni, da recepire anche nella pianificazione e programmazione sotto ordinata, generale e settoriale;

Considerato altresì che:

  • per assicurare la realizzazione degli obiettivi di gestione della qualità dell’aria, nonché fornire le indicazioni alla pianificazione e programmazione sotto ordinata, il Piano si attua anche mediante piani stralcio;
  • il Piano avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020 e sarà aggiornato qualora si ritenesse necessario a fronte di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni degli inquinanti nell’aria ambiente o di aggiornamenti del quadro normativo di riferimento;

Ritenuto, a tal fine:

  • di fornire, in allegato al presente provvedimento, i criteri e i principi per l’elaborazione del Piano contenente anche un primo quadro conoscitivo;
  • che, sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nel documento allegato, le competenti strutture tecniche della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa procedano alla redazione del Documento preliminare;
  • che, ai fini dell’elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare potranno essere consultate le autorità con competenze in materia ambientale;
  • opportuno costituire per l’elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare, nonché per la definizione delle strategie integrate e delle azioni specifiche per il risanamento della qualità dell’aria, una Direzione tecnica, una Segreteria tecnica e uno o più Gruppi di lavoro da formalizzarsi con successivo atto del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa;
  • che, prima di procedere all’approvazione del Documento preliminare, saranno consultate le Direzioni generali regionali interessate;

Ritenuto inoltre opportuno avviare un processo partecipativo ai sensi della L.R. 3/10;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare il documento “Indirizzi per l’elaborazione del Piano Regionale Integrato di Qualità dell’Aria” contenente anche un primo quadro conoscitivo, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire che, sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nel documento allegato, le competenti strutture tecniche della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa procedano alla redazione dei documenti di Piano secondo i contenuti previsti dagli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 del DLgs 155/10;

3. di stabilire che, ai fini dell’elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare potranno essere consultate le autorità con competenze in materia ambientale;

4. di costituire, per l’elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare, nonché per la definizione delle strategie integrate e delle azioni specifiche per il risanamento della qualità dell’aria, una Direzione tecnica, una Segreteria tecnica e uno o più Gruppi di lavoro da formalizzarsi con successivo atto del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

application/pdf ALLEGATO - 1.5 MB

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