n.206 del 04.07.2022 (Parte Seconda)

Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della Legge 21 ottobre 2005 n. 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per "La definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (rep. Atti 61/CSR)" rep. Atti 100/CSR dell'8 luglio 2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il D. Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, che:

- le azioni del Servizio Sanitario Nazionale vengano indirizzate verso il rispetto del principio di appropriatezza e l’individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e di linee guida;

- spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Visti:

  • la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, le disposizioni degli art. 6, comma 1, lettera b) e 7, comma 2;
  • il Decreto del 2 novembre 2015 «Disposizioni relative ai requisiti di qualità' e sicurezza del sangue e degli emocomponenti»;
  • il Decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante “Indicazioni sulla finalità statutaria delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;
  • il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;
  • il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n.13;
  • l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20.03.2008 sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 (Rep. Atti n. 115/CSR);

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 819/2011 con la quale è stato recepito l'”Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, del 16 dicembre 2010” (Rep. Atti n. 242/CSR);

- n. 804 del 18 giugno 2012 che recepisce l’Accordo Stato – Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito il 13 ottobre 2011 ed in particolare l’art.5( Rep. Atti n. 206/CSR);

- n. 69/2013 che recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" approvato nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 18/CSR);

- n. 804 del 18 giugno 2012 che recepisce l’Accordo Stato – Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito il 13 ottobre 2011 ed in particolare l’art.5;

- n. 1399 del 5 settembre 2016 recante “Recepimento dell’atto di intesa Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera B) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (Rep. Atti n. 61/CSR);

- n. 2182 del 20 dicembre 2021 recante “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 90/CSR del 17 giugno 2021 concernente l’aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati”;

Visto il Piano Sangue e Plasma Regionale, triennio 2017 - 2019, approvato con deliberazione n. 139 del 14/03/2018 dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, art. 4 ”Il Volontariato”, e la deliberazione di questa Giunta 2228 del 27/12/2021 recante “Attività e ruolo della rete trasfusionale dell'Emilia-Romagna in emergenza pandemica Sars-Cov-2 e prime indicazioni per la definizione della proposta di nuovo Piano Sangue e Plasma regionale”, con la quale si apprezza l’importanza dell’apporto delle Associazioni e Federazioni di donatori sul versante raccolta e produzione emocomponenti; esse, insieme ai Professionisti dei Servizi Trasfusionali regionali hanno saputo mantenere attivi tutti i punti di raccolta presenti in regione contrastando i timori per un virus sostanzialmente sconosciuto e, superata tale prima fase, hanno saputo riorganizzarsi attuando in sicurezza uno specifico percorso per la raccolta e la lavorazione degli emocomponenti congiuntamente definito tra Regione, CRS ed Associazioni, consentendo il mantenimento dell’autosufficienza regionale; all’impegno connesso all’esercizio della raccolta in sicurezza si è aggiunto quello relativo alla promozione e allo sviluppo della donazione volontaria, periodica, programmata e organizzata di sangue, di emocomponenti, di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche in un’ottica di collaborazione fattiva tra Istituzioni ed Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che caratterizza la nostra Regione;

Considerato che:

- la legge n. 219 del 2005 all'articolo 5, comma 1, lettera c), comprende la promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali;

- le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della legge 21 ottobre 2005, n.219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;

- la deliberazione n. 804 del 18 giugno 2012, sopra richiamata, definisce le caratteristiche e le funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC), prevedendo in particolare che:

  • al punto 3, alle attività della SRC, attraverso gli appositi organismi sia garantita la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
  • al punto 6.1, la SRC definisca il programma regionale di autosufficienza di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
  • al punto 6.2, la SRC coordini l'attività di raccolta, conformemente ai programmi annuali per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori, l'attività relativa ai rapporti convenzionali con le Associazioni e Federazioni dei donatori, nonché la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue e degli emocomponenti;

Preso atto che in data 8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 100/CSR) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n.219, Accordo “per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donazioni di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)”;

Considerata la necessità di recepire l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 100/CSR sopra indicato, il quale sostituisce interamente il precedente Rep. Atti 61/CSR del 2016;

Ritenuto inoltre di dover attuare quanto disposto dal suddetto Accordo, provvedendo all'approvazione dello schema di convenzione regionale, definito in collaborazione tra i competenti uffici della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, il Centro Regionale Sangue, le Aziende Sanitarie e le Associazioni e Federazioni regionali dei donatori, sotto la supervisione dell’Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute, schema che viene accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto di dare mandato alle Aziende Sanitarie di porre in essere tutte le azioni necessarie conseguenti al recepimento dell’Intesa oggetto del presente atto deliberativo;

Visti e richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale“ e successive modifiche, e nello specifico l’art. 1 comma 2, lettera m) di tale norma che esprime il principio ispiratore di leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le deliberazioni di questa Giunta regionale:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii;

- n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017, PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attivita' e organizzazione di cui all'art. 6 del d.l. n. 80/2021”;

- n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426/2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno 2022”;

- n. 6229/2022 “Riorganizzazione della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

delibera

per le motivazioni indicate in premessa

e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 100/CSR del 21 luglio 2021 “per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donazioni di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)”, allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, il quale sostituisce interamente il precedente Rep. Atti 61/CSR del 2016;

2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse, così come definito nell’allegato 2 al presente provvedimento, stabilendone la decorrenza a far data dall’1/1/2022;

3. di dare mandato all’Assessore alle Politiche per la Salute di sottoscrivere la Convenzione di cui al precedente punto 2.;

4. di dare atto che in sede di sottoscrizione della Convenzione potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purchè non sostanziali;

5. di stabilire le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio regionale così come definite nell’Accordo Rep. Atti 100/CSR del 21 luglio 2021, che si recepisce con il presente provvedimento;

6. di stabilire inoltre che alla convenzione di cui al presente atto accedono le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge n.219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge n.266 del 1991;

7. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione di operare, laddove necessario, misure di riorganizzazione tali da garantire il rispetto dell’Accordo oggetto del presente atto deliberativo entro tre mesi dal recepimento;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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