n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica (screening) relativa al progetto di installazione di un nuovo granulatore e incremento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle attività di recupero R3 e messa in riserva R13 nell'impianto sito in comune di Sarmato (PC) - Via Colombo, 8 (Titolo II della L.R.9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

1. di fare proprio il parere contenuto nella Relazione istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza, inviata con nota prot. 965 del 27/01/2017 e acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.41083 del 27/01/2017; t ale relazione costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;

2. di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Braghieri Plastic S.r.l. (P.Iva 01200970331), relativo al progetto di installazione di un nuovo granulatore e incremento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle attività di recupero R3 e messa in riserva R13 nell'impianto sito in comune di Sarmato (PC) - Via Colombo, 8, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la quantità massima annua di rifiuti in ingresso al centro dovrà essere pari a 10.000 t (punto 6.1 - 7.000 t e punto 6.2 - 3.000 t con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) indipendentemente dal tipo di attività svolta sul rifiuto;

b) nell’attività di trattamento/recupero dei rifiuti non potranno essere impiegate materie prime;

c) le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere fisicamente separate da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime prodotte;

d) in sede di modifica della comunicazione di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, presupponendo che l'attività (come da riferimenti contenuti in istanza) venga proseguita in tale regime, dovrà essere presentato il layout dell’impianto di trattamento/recupero R3, comprensivo delle diverse fasi in cui lo stesso è articolato; dovranno altresì essere specificati, anche con l'identificazione delle diverse alternative di processo, le modalità e i tempi di impiego delle diverse macchine/attrezzature esistenti e di prossima installazione;

e) tutti i prodotti derivanti dall'attività di trattamento/recupero R3, qualora svolta in procedura cosiddetta “semplificata” ex art. 216 D.Lgs 152/2006, potranno essere destinati esclusivamente all'industria delle materie plastiche;

f) la frequenza di verifica della conformità alla norma UNIPLAST-UNI 10667 delle materie prime ottenute dovrà avere cadenza almeno semestrale; 

3. di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2001, n. 1238, importo correttamente versato alla Struttura Arpae all'avvio del procedimento;

4. di trasmettere la presente delibera al proponente, alla Struttura Arpae competente, al Comune di Sarmato, all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza, all'Amministrazione Provinciale di Piacenza e al Comando Vigili del Fuoco di Piacenza;

5. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

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