n.82 del 08.04.2026 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Sostituzione impianto di produzione conglomerati bituminosi", localizzato nel comune di Ozzano dell’Emilia (BO), proposto da Società Cooperativa Trasporti Imola Scrl.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

 determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “sostituzione impianto di produzione conglomerati bituminosi”, localizzato nel Comune di Ozzano dell’Emilia (BO), proposto da Società Cooperativa Trasporti Imola Scrl sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nell’ambito della procedura autorizzativa per l’esercizio dell’impianto, riportare l’impegno a svolgere l’attività produttiva di impianto per un numero massimo di 150 giorni nell'arco di un anno solare e di 10 ore giornaliere, così come considerato nello studio delle emissioni presentato;

2. ad un anno dalla messa in esercizio del nuovo impianto, dovrà essere presentata una proposta di ulteriore riduzione dei limiti emissivi dichiarati in questo procedimento, relativamente ai seguenti inquinanti: polveri; COT 50; SOx (come SO2); NOx; HCl; H2S; IPA. Il monitoraggio dovrà essere preventivamente concordato con ARPAE;

3. nell’ambito della procedura autorizzativa per l’esercizio dell’impianto, presentare una procedura e un sistema di misurazione che consenta di verificare il rispetto del limite di funzionamento della portata media oraria pari a 66.500 Nmc/h, così come indicato dallo studio delle emissioni presentato;

4. implementare le misure di compensazione ambientale prevedendo la messa a dimora di 350 piante. La realizzazione di tale progetto è una condizione preliminare e vincolante per l'attivazione e la messa in esercizio del nuovo impianto destinato alla produzione di conglomerati bituminosi. Nell’ambito della procedura autorizzativa per la realizzazione dell’impianto, si dovrà presentare un progetto di forestazione urbana redatto da Agronomo abilitato e accompagnato dal piano operativo di realizzazione e di gestione a valere per l'intera durata di esercizio dell'attività produttiva. Tale progetto dovrà essere realizzato su un'area del territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, quanto più prossima possibile all’impianto, in accordo con l’Amministrazione e idonea per la messa a dimora del numero di alberi da piantumare a compensazione. Il progetto dovrà prevedere i costi di gestione dell'impianto arboreo che dovranno essere in capo al proponente o suo avente causa per tutto il periodo di attività dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso;

5. nell’ambito della procedura autorizzativa per l’esercizio dell’impianto, sia quello esistente sia quello modificato, presentare una procedura relativa alla gestione dei presidi ambientali idonei all’abbattimento delle polveri diffuse, integrata da planimetria che ne riporti la collocazione. Si richiede altresì la predisposizione di una o più Istruzioni Operative, che definiscano l'organizzazione e la gestione delle attività legate alle operazioni di frantumazione e vagliatura, nonché un programma di bagnatura dei cumuli e della viabilità. Tali procedure dovranno essere attuate ad ogni giorno lavorativo con impianto in funzione ed in assenza di precipitazioni significative; oltre a quanto già indicato dal proponente si dovranno prevedere le seguenti misure gestionali aggiuntive:

  • dotare l’impianto di tritovagliatura di un sistema di abbattimento polveri nei punti di carico e di uscita del materiale, che dovrà essere mantenuto attivo durante tutte le lavorazioni;
  • effettuare la bagnatura delle vie di transito e delle aree di deposito dei materiali sfusi sia in fase di cantiere che di esercizio all'inizio delle attività giornaliere;
  • minimizzare l’altezza di caduta del materiale in fase di scarico dei materiali, durante le lavorazioni ed in fase di caricamento alle tramogge;
  • definire un programma di bagnatura la cui frequenza e periodicità dipendano dalle condizioni meteoclimatiche stagionali; tale programma dovrà prevedere un'intensificazione di tutte le operazioni giornaliere di bagnatura (includendo anche i cumuli di materiale da trattare e trattati) durante la stagione estiva o comunque nei giorni particolarmente siccitosi o ventosi, ad almeno 3-4 irrigazioni al giorno, che si ridurranno nei periodi in cui la stagionalità garantisce naturalmente un grado di umidità tale da limitare la diffusione di polveri;
  • umidificare costantemente le aree di lavorazione non pavimentate mediante idoneo impianto di nebulizzazione di acqua (o altro idoneo sistema), secondo quanto indicato nel “programma di bagnatura”;
  • ricondurre lo stoccaggio in cumuli di rifiuti e materiali polverulenti, trattati o da trattare, entro aree confinate o al riparo dagli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili; nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli saranno costantemente umidificati mediante un impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);
  • mantenere un buono stato di pulizia e manutenzione delle strade ed aree pavimentate;
  • prevedere l’installazione di una stazione meteo per la rilevazione del campo anemometrico da posizionare nell’angolo nord ovest sopra il capannone “L - deposito e autorimessa”;
  • equipaggiare la stazione meteo con un allarme sonoro dedicato, il cui funzionamento dovrà essere mantenuto sempre attivo e verificato periodicamente. L'allarme dovrà accendersi automaticamente e immediatamente non appena la velocità del vento raggiunge la soglia critica dei 5 metri al secondo (m/s):
  • il raggiungimento e il superamento della soglia dei 5 m/s comporteranno l'immediata e obbligatoria sospensione delle attività di macinatura e vagliatura dei materiali, in quanto operazioni ad alto rischio di emissione e dispersione di polveri in atmosfera. Tali attività potranno riprendere solo quando la velocità del vento sarà scesa stabilmente al di sotto della soglia di allarme;
  • dovrà essere prevista anche una soglia di messa in preallarme degli impianti di abbattimento polveri, dei mezzi per l'irrigazione delle superfici e delle eventuali procedure di sospensione temporanea delle attività più impattanti, qualora i parametri continuassero a peggiorare in direzione del superamento di una soglia di allarme vero e proprio;
  • in caso di guasto della stazione anemometrica, si devono consultare i dati delle stazioni ARPAE più vicine o il bollettino meteo ARPAE;
  • garantire che tutto il personale sia adeguatamente formato e informato in merito alle procedure operative e alle prescrizioni specifiche relative al contenimento delle emissioni in atmosfera.

6. nell’ambito della procedura autorizzativa, sia per l’impianto esistente sia per l’impianto modificato, presentare una relazione sul Rischio Alluvione che contenga una valutazione dell’impianto in oggetto, con individuazione di eventuali misure - strutturali e non - di contenimento del rischio stesso e asseverazione da parte del tecnico abilitato del non aumento (in relazione alla modifica) e di accettabilità del Rischio residuo di tutto l'impianto;

7. nell’ambito della procedura autorizzativa, in riferimento all’invarianza idraulica conseguente alla trasformazione del territorio, attestare l’anno di realizzazione degli edifici/piazzali esistenti:

  • qualora gli stessi fossero stati realizzati nel periodo post anno 2000 sarà necessario realizzare un sistema di laminazione dimensionato sulla totalità della superficie impermeabilizzata e non solo sull’incremento dovuto al nuovo impianto. In questo caso, dovranno essere previsti i volumi di compenso per tutte le aree impermeabili del comparto;
  • diversamente, nel caso in cui le impermeabilizzazioni siano state realizzate tutte nel periodo antecedente agli anni 2000, è necessaria la progettazione del sistema di laminazione esclusivamente per la nuova area impermeabilizzata in progetto, che risulta essere pari a 200 m2;

8. nell’ambito della procedura autorizzativa, fornire, su una planimetria quotata, sia per l’impianto esistente sia per l’impianto modificato, il riscontro puntuale dell’interferenza di opere con lo scolo Fossa Galli, evidenziando che tutte le opere interne alla fascia di tutela consortile dovranno essere regolarizzate mediante istanza di concessione;

9. nell’ambito della procedura autorizzativa, considerato che l'impianto ricade in un’area allagabile anche dal T. Quaderna (reticolo principale), oltre a quanto definito riguardo al reticolo di bonifica, si dovrà presentare un’analisi completa, fornendo una relazione idraulica che contenga la verifica del rischio idraulico asseverata da tecnico abilitato;

10.    nell’ambito della procedura autorizzativa per l’esercizio dell’impianto, sia quello esistente sia quello modificato, presentare un progetto di gestione delle acque, che preveda tutte le misure per il contenimento del dilavamento delle aree esterne e comprensivo di adeguato trattamento nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • rivedere il sistema di gestione delle acque reflue di dilavamento, che dovrà interessare tutte le superfici dell’impianto ad esclusione dei pluviali delle coperture;
  • progettare gli impianti di trattamento nel rispetto della normativa regionale vigente (DGR 286/05 e DGR 1860/06) e se necessario prevedere ulteriori abbattimenti a seconda delle potenziali contaminazioni;
  • prevedere idoneo trattamento depurativo per le acque reflue industriali, al fine di raggiungere e rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
  • effettuare lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 06,00, con una portata non superiore a 2 litri/secondo;
  • valutare la possibilità che il trattamento delle portate raggiunga i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali, compatibilmente con il nulla osta del Consorzio di Bonifica e nel rispetto delle prescrizioni idrauliche eventualmente formulate, qualora non sia fattibile la gestione dello scarico nelle sole ore notturne;

11.    nell’ambito della procedura autorizzativa per l’esercizio dell’impianto, sia quello esistente sia quello modificato, presentare, una relazione che evidenzi consumi e modalità di approvvigionamento, valutando un eventuale recupero delle acque dei coperti;

12.    nell’ambito della procedura autorizzativa per l’esercizio dell’impianto, in relazione al rumore, si dovrà presentare una proposta di monitoraggio da eseguirsi dopo l’attivazione dell'impianto;

13.    entro 30 gg dalla messa in esercizio del nuovo impianto, comunicare ad ARPAE APAM e all’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia–Romagna la data di messa in esercizio del nuovo impianto;

14.    in merito agli aspetti rilevati sullo stabilimento esistente, entro 90 giorni dalla data di adozione del presente atto il proponente dovrà presentare istanza di modifica dell’autorizzazione vigente relativamente all’ottemperanza delle condizioni ambientali dalla 5 alla 11, come impartite nel presente provvedimento; se entro tale periodo il proponente dichiara ad ARPAE AAEME l’intenzione di procedere con istanza di modifica di AUA comprensiva del complessivo progetto oggetto di questo screening, tale periodo è prorogato di ulteriori 90 giorni;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),

-       punti 2, 5, 11, 12 e 13 dovrà essere effettuata da ARPAE APAM;

-       punti 1, 3, 10 e 14 dovrà essere effettuata da ARPAE AAEME;

-       punti 4 e 9 dovrà essere effettuata dal Comune di Ozzano dell’Emilia;

-       punti 6, 7 e 8 dovrà essere effettuata dal Consorzio della Bonifica Renana;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AAEME e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Cooperativa Trasporti Imola Scrl, al Comune di Ozzano dell’Emilia, alla Città Metropolitana di Bologna; all’AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, a Hera S.p.A., all’ARPAE di Bologna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna https://serviziambiente.regione.emiliaromagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6728;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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