n.104 del 09.04.2014 periodico (Parte Seconda)
Classificazione amministrativa fra le strade comunali interne ai centri abitati di Ravenna Via Larderello, Via Etna, Via Stromboli, Via Vesuvio, Via Campi Flegrei, Via Vulcano e percorso ciclopedonale sottopasso S.S. 16 Via Classicana Camerlona persorso ciclopedonale Comunella e percorso ciclopedonale Zentilina
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
delibera:
a) di procedere per le ragioni in punto di fatto e di diritto esposte in narrativa alla classificazione amministrativa delle seguenti strade interne ai centri abitati di:
- Ravenna - Via Larderello, Via Etna, Via Stromboli, Via Vesuvio, Via Campi Flegrei, Via Vulcano e percorso ciclopedonale sottopasso S.S.16 Via Classicana;
- Camerlona - percorso ciclopedonale Comunella e percorso ciclopedonale Zentilina;
b) di procedere all'approvazione dell'allegato modello relativo alla classificazione a "comunale" delle strade in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285, modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 10/9/1993 n. 360, e l’art. 1 della legge regionale 19/8/1994 n. 35 recante “Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico”, inserito agli atti della deliberazione;
c) di prendere atto che le strade oggetto della presente classificazione sono già state prese in consegna dal Comune di Ravenna, in quanto realizzate dallo stesso, pertanto non si quantificano maggiori costi annui di gestione;
d) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, per il periodo di 15 giorni consecutivi, ottempera anche alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1) della L.R. n. 35/94, in materia di pubblicità dovuta per i provvedimenti aventi ad oggetto classificazioni, evidenziando altresì che, entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione a questo Comune avverso il presente atto. Sull'opposizione decide l'Ente deliberante;
e) di pubblicare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata L.R. 35/94, il presente provvedimento nel BUR;
f) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 35/94 il presente provvedimento ha effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino regionale.