n.98 del 22.04.2026 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zone cuscinetto per Erwinia amylovora - anno 2026

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

-             il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652(2014) e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

-             il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta;

-              il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

-              il Decreto 13 agosto 2020, recante criteri per il mantenimento di aree indenni dell’organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana;

-              il D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 19, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

-              il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1787 del 14 settembre 2023 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda lo status di zona protetta dell’Italia, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Svizzera;

-             la propria determinazione n. 11282 del 11/06/2025, recante “Istituzione zone cuscinetto per Erwinia amylovora. Aggiornamento giugno 2025”;

Considerato che:

-              in base a quanto riportato nella parte 1 dell’allegato del citato Regolamento (UE) 2023/1787 il territorio della Regione Emilia-Romagna non risulta fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

-              l’introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072;

-              l’allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle o verso le zone protette le piante ospiti di Erwinia amylovora devono essere originarie delle zone protette espressamente elencate, oppure devono essere state ottenute o, nel caso siano state introdotte in una «zona cuscinetto», sono state conservate per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: “i) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona cuscinetto» delimitata ufficialmente di almeno 50 kmq , dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dalle piante ivi coltivate”;

-              in base all’articolo 5 del citato decreto 13 agosto 2020, il Settore fitosanitario regionale per minimizzare il rischio di diffusione dell’organismo specificato disciplina un sistema di lotta ufficiale per tutte le piante specificate presenti nelle zone cuscinetto ufficialmente istituite nel territorio di competenza e dà la massima divulgazione delle misure adottate;

-          è opportuno confermare le “zone cuscinetto” denominate “FE1”, “FE3”, “MO2”, “RE1”, e “RA3”, “PC1”, così come riportato nella mappa in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          è opportuno modificare le “zone cuscinetto” denominate “BO1”, “FE2”, “FC1”, “RA1” e “RA2”, così come riportato nella mappa in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          è opportuno non confermare la “zona cuscinetto” denominata “FC2”;

-          è opportuno istituire la nuova “zona cuscinetto” denominata “FE4”, così come riportato nella mappa in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          le sopracitate “zone cuscinetto” sono istituite in Emilia-Romagna al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;

Ritenuto quindi:

-          di accogliere le richieste di conferma dell’attività vivaistica nelle "zone cuscinetto" per Erwinia amylovora in base alla documentazione agli atti di questo Settore;

-              di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività dei campi di piante madri in "zone cuscinetto", già istituite nell'anno 2025, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di agosto 2026 per i materiali di specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'allegato X, punto 9 del Regolamento (UE) 2019/2072;

-          di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività di vivai in "zone cuscinetto", già istituite nell'anno 2025, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2026 per i materiali di specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'allegato X, punto 9 del Regolamento (UE) 2019/2072;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

-           la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

-           le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

·              n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;

·              n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

·              n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-           il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-           la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

-           la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il presente provvedimento:

-           sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e per quanto previsto dal PIAO;

Viste, altresì:

la determinazione n. 4188 del 27 febbraio 2026, del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca”;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1.    di accogliere le richieste di conferma dell’attività vivaistica nelle "zone cuscinetto" per Erwinia amylovora in base alla documentazione agli atti di questo Settore;

2.    di delimitare dette "zone cuscinetto" come riportato nella mappa dell'allegato 1 alla presente determinazione; la mappa è consultabile a maggior dettaglio sul seguente indirizzo internet della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link “Sorveglianza”, link "Cartografia fitosanitaria", link "Mappa zone cuscinetto Erwinia amylovora";

3.    di stabilire che per l’anno 2026 le "zone cuscinetto" sono le seguenti:

-      provincia di Bologna: "BO1";

-      provincia di Ferrara: "FE1", "FE2", "FE3" e “FE4”;

-      province di Forlì-Cesena e Rimini: "FC1";

-      provincia di Modena: "MO2";

-      provincia di Ravenna: "RA1", "RA2" e "RA3";

-      province di Reggio Emilia e Modena: “RE1”;

-      provincia di Piacenza: “PC1”;

4.    di attuare nelle "zone cuscinetto" di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato X, punto 9 del Regolamento (UE) 2019/2072;

5.    di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l’attività dei campi di piante madri in “zone cuscinetto” già istituite nell’anno 2025, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di agosto 2026 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all’allegato X, punto 9 del Regolamento (UE) 2019/2072;

6.    di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l’attività di vivai in “zone cuscinetto” già istituite nell’anno 2025, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2026 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all’allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072;

7.    di utilizzare, per la commercializzazione del materiale per il quale è stato autorizzato l’emissione del passaporto, il documento riportante il codice ZP, così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, allegato I parti B e D;

8.    di stabilire che la propria precedente determinazione n. 11282 del 11/06/2025 esaurisce la propria efficacia con l’adozione del presente atto;

9.    di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

10.  di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

application/pdf Allegato 1 - 157.5 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina