n.334 del 19.11.2014 periodico (Parte Seconda)

Procedura di VIA ai sensi del Titolo III della L.R. 9/99 relativa al progetto denominato "Derivazione ad uso irriguo, plurimo (potabile ed industriale) ed idroelettrico dalla traversa di Castellarano - S. Michele, sul fiume Secchia" proposto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per le ragioni di urgenza ed indifferibilità citati in premessa, sul progetto per la derivazione ad uso irriguo, plurimo (potabile ed industriale) ed idroelettrico dalla traversa di Castellarano - S. Michele, sul Fiume Secchia, proposto dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi, nel complesso ambientalmente compatibile; 

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. il valore di portata da lasciar defluire in alveo è fissato in 1,7 mc/s; tale valore potrà comunque essere modificato per il raggiungimento degli obiettivi fissati, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione dei canoni demaniali di concessione; tale quantitativo dovrà essere lasciato defluire secondo le modalità già in essere;

2. i rilasci del materiale sedimentario accumulato dovranno avvenire con fluitazioni in coda di piena nel periodo post irriguo, ma andranno rispettate le seguenti soglie, in analogia a quelle definite per analoga operazione per affluente del Fiume Secchia, nel corso dello “svaso”:

- solidi sospesi:

  • valore medio durante l’intera durata dello svaso non superiore allo 0,66% vol./vol. (~10 g/l ~6,6 ml/l)
  • valore massimo come media di 2 ore pari al 2% vol./vol. (~30 g/l ~20 ml/l)
  • massimo come media di 4 ore pari al 1% vol./vol. (~15 g/l ~10 ml/l);

- ossigeno disciolto:

  • valore medio durante lo svaso non inferiore al 80% della percentuale di saturazione
  • valore minimo durante lo svaso non inferiore al 60% della percentuale di saturazione;

dovrà essere dato con congruo anticipo informazione all’ARPA territorialmente competente dell’avvio di tali operazioni affinché possa provvedere ad effettuare i dovuti controlli sia sul rispetto delle sopra riportate condizioni, sia sulla verifica delle ricadute che tali operazioni hanno sull’ecosistema a valle della traversa. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Regionale di rivedere i valori limite dei parametri su esposti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

3. relativamente alle modalità di gestione dell’invaso realizzato in alveo, affinché lo stoccaggio della risorsa non determini problemi igienico-sanitari (legati all’eventuale proliferazione di insetti) e alterazione al chimismo del corpo idrico 0120000000008ER, che potrebbero inficiare gli utilizzi della risorsa medesima, nonché le condizioni ecosistemiche è necessario prevedere:

  • un piano di monitoraggio da attuarsi sulle acque invasate (eventualmente sia in superficie sia in profondità), durante i periodi di utilizzo ed in particolare nei mesi estivi. I parametri da analizzare dovranno essere adeguati a verificare il mantenimento dello stato di qualità ambientale del corpo idrico a valle dell’invaso, l'idoneità alla vita della fauna ittica, e particolarmente gli utilizzi potabili;
  • un eventuale sistema di movimentazione delle acque (regolamentazione del flusso di acqua in ingresso ed uscita dall’invaso), tale da consentire il mantenimento di un tenore di ossigeno adeguato sia per il mantenimento della qualità ambientale del corso d’acqua, sia per l’utilizzo potabile.

4. sia il progetto di movimentazione sia il piano di monitoraggio dovrà essere presentato per approvazione alle Autorità competenti in materia (Ausl, Arpa, Regione, Provincie di Modena e Reggio Emilia);

5. atteso che già nella presente stagione irrigua verranno rilasciate le acque stoccate nell’invaso in alveo, dovranno essere effettuati, con modalità da concordarsi con ARPA sezione provinciale di Modena, le analisi delle acque invasate prima della loro immissione in Secchia;

6. qualora dalle risultanze delle analisi da effettuarsi nell’anno 2014 risultasse che la risorsa invasata comporti scadimento della risorsa idrica transitante nel Fiume Secchia, l’Autorità competente - Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, regolerà il rilascio della risorsa invasata fino alla possibile inibizione di tale rilascio per il periodo di persistenza di tale scadimento;

7. altresì, l’apertura delle paratoie di regolazione del flusso in uscita dal suddetto invaso potrà avvenire, anche in futuro, solo alla sopra riportata condizione;

8. anteriormente all’entrata in esercizio dell’impianto idroelettrico andrà presentato, per approvazione, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della RER e ai Servizi Provinciali competenti in materia di ittiofauna apposito progetto che individui:

- idonee strutture di dissuasione finalizzate ad impedire la risalita della fauna ittica lungo il canale di scarico della centrale idroelettrica;

- e indicazione di elementi attrattivi verso le scale di risalita della fauna ittica esistenti;

con l’approvazione di tali elaborati progettuali verranno altresì definite le modalità di monitoraggio della funzionalità delle soluzioni adottate;

9. stante le attuali disposizioni legislative - fermo restando l’obbligo di rilasci atti a mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati e a permettere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione di settore – le priorità d’uso sono le seguenti (in ordine decrescente):

  • consumo umano/potabile
  • irriguo
  • industriale pubblico
  • idroelettrico;

10. conseguentemente in caso di scarsità di risorsa i prelievi per i diversi usi dovranno ridursi/azzerarsi al fine di consentire il pieno soddisfacimento delle esigenze prioritarie, ciò anche in variazione con quanto stipulato dai diversi utilizzatori con l’accordo in data 16 luglio 2008;

11. si ritiene necessario che quanto stabilito nella Delibera Regionale numero 5906 del 23 dicembre 1991 e conseguenti atti, debba, in ogni caso, dare applicazione a quanto stabilito nella presente procedura di VIA;

12. andrà inoltre applicata la progressiva riduzione percentuale di cui al citato accordo in data 16 luglio 2008, fermo restando che le derivazioni ad uso irriguo dovranno comunque garantire una portata di 160 l/s sia sul canale di Modena che sul canale di Reggio al fine di mantenere gli ecosistemi dei suddetti canali storici, cioè i prelievi irrigui, in caso di scarsità di risorsa, dovranno progressivamente ridursi garantendo la completa portata ad uso ambientale;

13. per le verifiche/controlli delle disposizioni sopra evidenziate, l’attuale sistema di monitoraggio dovrà essere integrato anteriormente all’entrata in esercizio dell’impianto idroelettrico;

14. andrà posta la massima attenzione al fine di evitare movimentazioni di terreni che possano arrecare direttamente o indirettamente danno al sistema geologico posto immediatamente a valle della briglia;

15. andranno ricollegati i lembi della fascia arborea/arbustiva lungo la Strada Provinciale n. 19 al fine di raggiungere una maggiore armonia non solo paesaggistica ma anche ecologica;

16. fermo restando che il Permesso di costruire verrà rilasciato dal Comune di Sassuolo ad esito della procedura di VIA, in merito agli aspetti edilizi si ritiengono necessarie le prescrizioni di seguito riportate;

  • l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica prevista dalla L.R. 19/2008;
  • dovrà essere richiesto all’ente proprietario della strada la relativa autorizzazione dall’accesso carrabile (già esistente) su la SP 19 (come previsto dall’art. 22 del vigente D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992);
  • in considerazione del fatto che nella relazione geologica realizzata dallo Studio Geologico Ambientale ARKIGEO (tav. R.2) si fa riferimento a due ipotesi progettuali che non coincidono, per disposizione areale, con quella prospettata nelle integrazioni del marzo 2014, nella fase esecutiva dovrà essere verificata la veridicità del modello geologico e geotecnico proposto attraverso la realizzazione delle indagini geotecniche e sismiche prescritte a pag. 2 della tavola R.9 "Relazione geotecnica integrata e relazione sismica preliminare";

17. relativamente alla derivazione ad uso potabile, che sarà oggetto di successivo iter istruttorio, si rammenta che in merito a quanto previsto dall’art. 44 comma 1 punto b) e dall’art. 46, comma 3, punti b) e c), delle norme del PTA, dall’art. 12C del PTCP della Provincia di Modena e dall’art. 83 del PTCP di Reggio Emilia, sarà necessario individuare tutti i centri di potenziale pericolo presenti all’interno della stessa zona di protezione previsti dalle suddette normative. Poiché la proposta presentata di area di tutela non appare adeguata, dovrà inoltre essere rivista l’area di tutela, applicando la normativa prevista dal PTA a quanto disposto dalle vigenti disposizioni per i corpi idrici superficiali;

18. andrà comunque riservata la portata di 200 l/s all’uso potabile essendo questo l’uso prioritario del complesso delle derivazioni in essere alla traversa di Castellarano come già evidenziato nel precedente quadro 1.B. del presente Rapporto;

19. si specifica che quanto contenuto nella convenzione per la gestione della Traversa (approvata con delibera regionale numero 5906 del 23 dicembre 1991) ed ogni altro accordo successivo è in ogni caso subordinato a quanto valutato e prescritto nel presente rapporto per la procedura di VIA nonché nelle concessioni di derivazione;

20. relativamente al complesso di derivazioni, a conclusione della presente procedura, verranno rilasciati i seguenti atti concessori, fermo restando che la concessione in capo ad ATERSIR per l’uso potabile verrà rilasciata in un secondo tempo:

a) concessione, cointestata al Cons.di Bonifica dell’Emilia Centrale e al Cons.di Bonifica Burana per un prelievo max complessivo:

  1. in sponda sinistra di 3142 l/s: il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale è tenuto a immettere nel canale reggiano di Secchia la portata di 160 l/s per esigenze ambientali ove attiva la derivazione;
  2. in sponda destra di 2970 l/s: i Consorzi di Bonifica sono tenuti a immettere nel Canale Maestro di Modena la portata di 160 l/s per esigenze ambientali ove attiva la derivazione;

b) concessione ad uso industriale intestata ad ATERSIR per una portata istantanea di 550 l/s ed un volume complessivo annuo di 4.730.400 mc;

c) concessione per l’occupazione di aree demaniali per l’acquedotto industriale se e in quanto dovuta;

d) concessione di derivazione ad uso idroelettrico intestata a B.I. Energia s.r.l. per una portata max di 26 mc/s e media di 10,54 mc/s; ai sensi dell’art. 23 del RR 41/2001 verrà adottato un unico provvedimento di concessione ricomprendente anche l'occupazione di aree demaniali;

21. fermo restando la riserva pari a 200 l/s destinata all’uso potabile e il rispetto del quantitativo da lasciare defluire in alveo, per quanto attiene la derivazione di cui al punto a), si ricorda quanto già specificato nel quadro 1.B. ovvero che, in caso di scarsità di risorsa, possa trovare applicazione la progressiva riduzione percentuale di cui all’Accordo in data 16 luglio 2008, fermo restando che tale riduzione troverà applicazione prima per i prelievi irrigui, poi per gli ambientali: i prelievi irrigui, in caso di scarsità di risorsa, dovranno progressivamente ridursi garantendo la completa portata ad uso ambientale;

22. per quanto attiene la derivazione di cui al punto d) la stessa potrà essere soddisfatta solo successivamente al pieno soddisfacimento delle altre utenze presenti, ivi comprese quelle in capo ad ATERSIR;

23. resta fermo l’obbligo per tutte le utenze di lasciar defluire a valle della traversa la portata di 1,7 mc/s;

24. si conferma che la manutenzione e gestione sia della traversa di Castellarano, sia dell’invaso in alveo a monte della traversa stessa, è in capo al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e si ritiene di validare la ripartizione dei costi relativi riportata nell’Accordo del 16 luglio 2008;

25. dovrà essere trasmesso al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per approvazione documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo, delle portate derivate da ogni specifico utilizzatore, nonché dei quantitativi di risorsa da riservare per le esigenze ambientali dei canali reggiano di Secchia e Maestro di Modena, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 96 comma 3 del D.Lgs 152/06;

26. i dati di tale monitoraggio dovranno essere trasmessi con cadenza annuale alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Direzione generale Ambiente, gruppo grandi derivazioni e Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po) nonché all’Autorità di Bacino Po;

27. relativamente all’impianto idroelettrico:

a) la documentazione progettuale esecutiva che dovrà essere inviata al Servizio Tecnico Bacini affluenti Po, dovrà curare quanto di seguito specificato:

  • dovrà essere attivato e mantenuto in efficienza un monitoraggio delle opere di presa e della condotta per rilevare, con idonee strumentazioni, eventuali perdite idriche; tale strumentazione di monitoraggio dovrà consentire la interruzione in tempo reale della portata liquida nelle condotte qualora si verifichino le suddette perdite idriche;
  • ogni criticità manutentiva e gestionale dell’opera è a completo carico dell’esecutore e gestore dell’impianto;
  • il concessionario dovrà inviare alla Provincia di Modena, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell’impianto e la quantità di energia prodotta nell’anno precedente, nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione inerente l’impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dalle stesse Amministrazioni;
  • l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dagli scavi dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto, con esclusione di eventuale materiale litoide, proveniente dalle aree demaniali, che dovrà essere sistemato in alveo o in aree di pertinenza demaniale, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico di Bacino;
  • fermo restando che è comunque vietata l’asportazione del materiale litoide dall’alveo fluviale, la prescrizione sopracitata vale anche per tutte le attività di manutenzione in fase di esercizio;
  • le occupazioni temporanee o permanenti del demanio idrico, sono subordinate al rispetto delle eventuali prescrizioni che il competente Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po riterrà opportuno impartire in sede di approvazione del progetto esecutivo;

b) durante i lavori dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti onde evitare danni a cose e/o a persone. Le eventuali opere provvisionali dovranno essere mantenute per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo;

c) al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni di stabilità delle sponde secondo le direttive impartite dal competente Servizio Tecnico di Bacino. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Società proponente;

d) per motivi di pubblico interesse, a giudizio insindacabile del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, potrà essere ordinata la modificazione o la demolizione delle opere in alveo in qualsiasi tempo: le modificazioni o demolizioni dovranno essere eseguite a cura e spese della Società proponente su semplice invito del Servizio Tecnico di Bacino nel termine e con le modalità che verranno prescritte;

e) il concessionario è tenuto a presentare al Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po, che dovrà espressamente approvarlo sotto i diversi profili di competenza, il progetto esecutivo delle opere [opere di derivazione, impianti ad esse asserviti, opere interferenti col corso d’acqua, canale di scarico, etc…] entro 12 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di concessione. Entro 3 anni da detta data, il concessionario dovrà provvedere con adatta organizzazione e nel rispetto delle vigenti norme, alla esecuzione delle suddette opere, che dovranno essere ultimate entro 36 mesi dalla data di inizio lavori. Il concessionario è tenuto a richiedere all’amministrazione concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati;

f) anteriormente alla conclusione della procedura di Autorizzazione Unica, dovrà essere aggiornato il progetto di dismissione dell’impianto; nel merito si ricorda che:

  • ai sensi dell’art. 12, comma 4, del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del RR 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese gli interventi di rimozione, totale o parziale, delle opere e ripristino ambientale dello stato dei luoghi; tali lavori, in fase esecutiva, dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente; qualora le opere, al momento della loro dismissione, abbiano assunto una positiva valenza idraulica, il Servizio Tecnico di Bacino potrà disporre il mantenimento delle stesse o di una loro parte, e la loro acquisizione al demanio idrico;
  • il costo stimato dei lavori di dismissione delle opere e di recupero ambientale, costituirà l'importo della garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, da prestarsi da parte del titolare dell'Autorizzazione Unica a favore della Provincia di Modena a garanzia del rispetto degli obblighi di dismissione e ripristino dei luoghi. Detta garanzia, pena la revoca dell'Autorizzazione Unica, dovrà obbligatoriamente essere prestata prima dell'avvio dei lavori;

g) dovrà essere realizzata una mitigazione a verde della rampa pedonale di accesso alla centrale;

h) dovrà inoltre essere previsto:

  • sul canale di scarico, per l'incolumità di adulti o bambini estranei all'opera, dovranno essere realizzate recinzioni contro la caduta accidentale ed inoltre previste adeguate griglie anti-uomo di chiusura del canale stesso prima dell'ingresso alle zone turbine;
  • sulla copertura del fabbricato di centrale, qualora il previsto parapetto non abbia altezza almeno di mt. 1,00, dovranno essere predisposti ed indicati punti di aggancio con relativi accessi, al fine di eseguire manutenzione in sicurezza;
  • l'opera di presa dovrà essere opportunamente interdetta all'accesso di persone non addette alla manutenzione o esercizio tramite recinzione od opere analoghe;

i) per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà, obbligatoriamente e con congruo anticipo, dare comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, alle Province di Modena e Reggio Emilia, ai Comuni di Sassuolo e Castellarano, all’ARPA Sez. Prov.le di Modena ed all’AUSL di Modena;

j) si rammenta che eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie in corso d’opera, dovranno essere approvate dagli enti competenti sotto i diversi profili, aggiornando gli atti accorpati nella presente procedura e fermo restando che le modifiche che non alterino il quadro delle implicazioni ambientali esaminate nell’ambito del presente procedimento non sono da assoggettarsi a nuova procedura ai sensi della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

k) dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • i rifiuti prodotti dalla sgrigliatura dell’opera di presa, durante portate di morbida e di piena, dovranno essere opportunamente smaltite in idonei centri autorizzati;
  • per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti, per l’approvazione dell’uso, copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti;
  • nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi dovranno essere utilizzati materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e del corso d’acqua superficiale interessati;

Fase di cantiere (relativamente all’impianto idroelettrico)

28. durante le attività di costruzione della centrale idrolelettrica al fine di limitare gli impatti indotti per la realizzazione dell’opera, dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:

  • le macchine e le attrezzature di cantiere utilizzate dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
  • i mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dovranno essere dotati di idonei teli di copertura e dovranno essere conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
  • dovrà essere rispettata la velocità di 20 km/h sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente;
  • le eventuali cisterne di gasolio che si riterrà necessario predisporre, a supporto dei mezzi utilizzati durante la fase di cantiere, dovranno essere disposte fuori terra e dotate di bacino di contenimento;
  • il rifornimento dei mezzi, se effettuato all’interno dell’area di cantiere, dovrà essere realizzato su piazzola impermeabilizzata;
  • all’interno del cantiere dovrà inoltre essere presente materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti sul suolo di sostanze liquide inquinanti, di cui dovrà essere peraltro prontamente data comunicazione alle Autorità competenti, oltre che smaltire i suddetti materiali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

29. andrà predisposto un piano di emergenza ambientale da attuarsi in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti nel suolo o nelle acque sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio; il piano dovrà essere inviato alle Autorità competenti;

30. inoltre, durante la realizzazione dell’opera, andrà informata ARPA, dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente impattanti sul corpo idrico interessato dalle attività di costruzione;

31. andrà presentato ad ARPA territorialmente competente un piano di monitoraggio con frequenza adeguata alla durata delle lavorazioni in alveo;

Rumore

32. poiché nel paragrafo mitigazioni, si afferma che ”i materiali di risulta delle opere provvisionali e delle opere civili, opportunamente selezionati, saranno riutilizzati nell’ambito del cantiere per la formazione di rilevati, riempimenti, e sagomatura di scarpate”, tali rilevati andranno realizzati in modo tale da proteggere i ricettori abitativi più impattati dal rumore del cantiere;

33. andrà effettuato un monitoraggio acustico presso i ricettori più esposti al rumore di cantiere, da eseguire in presenza delle lavorazioni a maggior impatto acustico e con tecnica conforme al DM 16/3/1998;

34. in caso di lavorazioni di cantiere particolarmente impattanti, per cui si stima un possibile superamento dei limiti di legge, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga, ai sensi della DGR n. 45/2002;

Fase di esercizio (relativamente all’impianto idroelettrico)

35. si segnala che la stazione di monitoraggio gestita da ARPA posta a monte della traversa di Castellarano, a seguito della modifica del dettato normativo, viene monitorata ai fini della verifica della qualità ambientale ogni tre anni con frequenza trimestrale. Si segnala che la stessa stazione appartiene anche alla rete di monitoraggio per l’idoneità alla vita della fauna ittica che, ancora per il 2014, è soggetta a controlli trimestrali. Qualora i suddetti dati non siano più disponibili, il Consorzio dovrà farsi promotore nell’attivazione di un proprio piano di monitoraggio. Si fa presente inoltre che la stazione posta a valle della traversa in prossimità del ponte Pedemontana è monitorata per otto mesi/anno;

Rumore

36. andrà effettuato un monitoraggio acustico presso i ricettori più esposti al rumore della centrale, con particolare attenzione all’abitazione C che risulta la più prossima all’impianto. Il monitoraggio dovrà essere di almeno 24 ore, al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, sia nel periodo diurno che notturno, dato il funzionamento continuo della centrale. Il periodo dell’anno ritenuto più idoneo è quello intermedio tra la piena autunnale/invernale e la magra estiva, ad esempio la tarda primavera (maggio/giugno). La tecnica di misura dovrà essere conforme al DM 16/3/1998;

37. tale monitoraggio dovrà essere eseguito, una volta entrata in funzione la centrale idroelettrica in progetto e comunque ogni 3 anni, o in caso di modifiche impiantistiche, come indicato nel documento ‘R.6 SIA Derivazioni’;

38. andrà predisposto apposito piano di monitoraggio qualitativo. Conseguentemente prima dell’entrata in esercizio dell’impianto i concessionari dovranno produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per approvazione ed alle ARPA territorialmente competenti, apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall’esercizio delle derivazioni sull’ecosistema fluviale;

39. al fine di verificare la congruità dell’insieme di derivazioni, andrà predisposto apposito piano di monitoraggio qualitativo. Conseguentemente prima dell’entrata in esercizio dell’impianto i concessionari dovranno produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per approvazione ed alle ARPA territorialmente competenti, apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall’esercizio delle derivazioni sull’ecosistema fluviale;

40. visto il quadro complesso dei monitoraggi necessari per la verifica della congruità delle derivazioni ed impianti richiesti rispetto all’ambiente, dovranno essere riunificati i diversi monitoraggi in un unico progetto di monitoraggio da presentare per l’approvazione al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia – Romagna e agli altri soggetti competenti per specifico settore, fermo restando che comunque tale presentazione dovrà avvenire anteriormente all’entrata in esercizio dell’impianto idroelettrico;

41. in considerazione che l’insieme dei monitoraggi è competenza dei concessionari non si ritiene possa avvallarsi quanto riportato nel SIA presentato ovvero “La responsabilità del sistema di monitoraggio sarà della Commissione di garanzia per la gestione della traversa di S. Michele Castellarano formata da Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, Consorzio di Bonifica Burana, Hera spa, Iren spa, Comuni di Modena e Reggio Emilia, Province di Modena e Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna, con mansioni di presidenza” come non può essere avvallato neppure quanto sostenuto relativamente ai costi necessari;

c) di dare atto che il Parere di Province, Comuni ed Enti di gestione di aree naturali protette (art. 18, comma 5, LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni) è di competenza della Provincia di Reggio Emilia e Modena e dei Comuni di Sassuolo e di Castellarano; la Provincia di Reggio Emilia e Modena ed il Comune di Sassuolo non hanno partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

d) di dare atto che con nota prot. n. 34753 del 10/6/2014 acquisita al prot. n. PG/2014/0232779 del 11/6/2014, la Provincia di Reggio Emilia ha espresso il proprio parere di conformità del progetto al PTCP; la Provincia di Reggio Emilia non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

e) di dare atto che con nota prot. n. 61613 del 10/6/2014 acquisita al prot. n. PG/2014/0232774 del 11/6/2014, la Provincia di Modena ha espresso parere positivo alla realizzazione delle opere in progetto, con prescrizioni; la Provincia di Modena non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

f) di dare atto che con nota prot. n. 18198 del 9/6/2014 acquisita al prot. n. PG/2014/0231610 del 10/0/2014, il Comune di Sassuolo ha espresso parere positivo alla realizzazione delle opere in progetto, con prescrizioni; il Comune di Sassuolo non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

g) di dare atto che il parere del Comune di Castellarano sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

h) di dare atto che con nota prot. 268-13 del 18/11/2013 acquisita al prot. n. PG/2014/0186847 del 5/5/2014 della Regione Emilia-Romagna, è pervenuto il Nulla Osta senza prescrizioni dell’esercito dell’Emilia-Romagna; l’Esercito dell’Emilia-Romagna non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

i) di dare atto che il parere favorevole di compatibilità paesaggistica (art. 146 DLGS 22 gennaio 2004, n. 42) di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Modena che ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

j) di dare atto che gli esiti della procedura di VIA e degli altri atti di assenso ad essa allegati, per quanto attiene l’impianto idroelettrico, confluirà, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/03 e del DM 10 settembre 2010 nell’Autorizzazione Unica, che verrà rilasciata in seguito alla conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui acquisirà le valutazioni; 

k) di dare atto che il permesso di costruire dei Comuni di Castellarano e Sassuolo verranno rilasciati successivamente alla conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della procedura di Autorizzazione Unica; 

l) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere sul permesso di costruire, di competenza di AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

m) di dare atto che con nota prot. PGMO/2013/16018 del 28/4/2014, acquisita al protocollo n. PG/2014/0174798 del 29/4/2014, ARPA fornisce il proprio contributo istruttorio con prescrizioni; ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere sul permesso di costruire, di competenza di ARPA non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

n) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica (ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005) n. 19 prot. n. 4522 del 3/4/2014 contenente parere favorevole senza prescrizioni della Commissione della Qualità Architettonica e del Paesaggio espresso nella seduta n. 2 del 24/03/2014 del Comune di Castellarano, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

o) di dare atto che il Comune di Sassuolo ha inviato il parere favorevole con prescrizioni della Commissione della Qualità Architettonica e del Paesaggio espresso nella seduta n. 3 del 27/03/2014, che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

p) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce l’Autorizzazione paesaggistica (ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005) di competenza del Comune di Sassuolo non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

q) di dare atto che l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano con nota prot. n. 327 del 31/3/2014 ha specificato che i terreni in oggetto non sono soggetti a vincolo idrogeologico; 

r) di dare atto che per quanto riguarda il nulla osta archeologico, con nota prot. 13765 del 15/11/2013 (acquisito al prot. PG/2013/0285035 del 15/11/2013 della Regione Emilia-Romagna) la Soprintendenza per i Beni Archeologici esprime parere favorevole a condizione che tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo siano sottoposti a controllo archeologico in corso d’opera; la Soprintendenza non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

s) di dare atto che le concessioni di derivazione di acqua pubblica rispettivamente ad uso irriguo, uso industriale ed uso idroelettrico, comprensive di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciate ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41; della LR 14 aprile 2004, n. 7; del RD 30 giugno 1904, n. 523, dalla Direzione generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e dal competente Servizio Tecnico di Bacino con determinazioni n. 9563 del 10/07/2014 (uso irriguo), n. 14051 del 07/10/2014 (uso industriale) e n. 8141 del 16/06/2014 (uso idroelettrico), costituiscono l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

t) di dare atto che con nota prot. 799 del 04/02/2014 (acquisita in data 05/02/2014 al prot. PG/2014/0032883 della Regione Emilia-Romagna) è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione delle opere in progetto da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po; l’Autorità di Bacino non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

u) di dare atto che per quanto riguarda i pareri sulle Concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, irriguo ed industriale (RR 20 novembre 2001, n. 41) di competenza della Provincia di Reggio Emilia e di Modena trova applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90 in quanto non hanno partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; 

v) di dare atto che Snam Rete Gas, esprime, con nota prot. 211 del 2/12/2013 acquisita al prot. n. PG/2013/0300349 del 3/12/2013 della Regione Emilia-Romagna, parere vincolato al rispetto di prescrizioni; per quanto riguarda il Nulla osta sulle interferenze di competenza di SNAM RETE GAS S.p.A. e di ANAS S.p.A. trova applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90 in quanto non hanno partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; 

w) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, il proponente è tenuto a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge; 

x) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione del presente atto nel caso delle derivazioni ad uso irriguo ed industriale; 

y) di dare atto che la derivazione ad uso idroelettrico diventerà efficace dall’emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Modena d’intesa con la Provincia di Reggio Emilia successivamente all’emanazione del presente atto; 

z) di dare atto che sussistano i motivi di urgenza ed indifferibilità per l’adozione del presente provvedimento in relazione ai termini di assunzione del provvedimento, previsti dall’art. 16 comma, 1 della L.R. 9/99; 

aa) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, alla società B.I. Energia S.r.l., al Coordinatore del Gruppo di Lavoro per le Grandi Derivazioni, al Comune di Sassuolo, al Comune di Castellarano, alla Provincia di Reggio Emilia, alla Provincia di Modena, ad ARPA, ad AUSL, al Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio, ad ENEL Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, all’Aeronautica Militare, a MARIDIPART La Spezia, al Ministero della Difesa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero sviluppo economico, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, a SNAM RETE GAS S.p.A., ad ANAS S.p.A., al Consorzio di Bonifica Burana, ad IREN, ad HERA, al Comune di Reggio, al Comune di Modena, ad ATERSIR, al Servizio Parchi e risorse forestali, al Comune di Prignano sul Secchia; 

bb) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la conclusione dei lavori di realizzazione in anni 5 (cinque); 

cc) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

dd) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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