n.358 del 04.12.2013 periodico (Parte Seconda)
L.R. 16/04 - Modifica DGR 1017/2009 "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 16 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" e, in particolare, gli articoli 5 e 28 che disciplinano le strutture ricettive alberghiere indicate al comma 6 dell'art. 4;
Vista la propria delibera 916/07: "L.R. 16/04, art. 3, comma 2 - Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere", come modificata dalle delibere 1017/09 e 1301/09 di adeguamento ai contenuti del Decreto 21/10/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo recante "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”;
Considerato:
- che con la propria delibera 1017/09 sono stati introdotti nuovi parametri edilizi per allinearsi alla normativa statale;
- che l’applicazioni di tali parametri è prevista solo per le nuove strutture o in caso di ristrutturazione radicale, salvaguardando le strutture esistenti;
- che, per quanto riguarda le dimensioni dei servizi igienici in alberghi già esistenti ed autorizzati, è prevista una deroga per i seguenti casi:
- alberghi fino a tre stelle superior: per un numero massimo di cinque alloggi e comunque in una percentuale non superiore al 30% degli alloggi, le dimensioni possono essere ridotte a 2 mq. per alloggi a un posto letto e 2,5 mq. per alloggi a due posti letto. Per tali alloggi il prezzo deve essere ridotto di almeno il 10% rispetto a quello fissato per gli alloggi con medesima capacità ricettiva;
- nel caso di installazione di bagni privati in camere che ne sono sprovviste (dimensioni minime: 2,5 mq. fino a 3S, 3 mq. per 4 stelle, 3,5 per 4S e 5 stelle);
- ristrutturazione radicale di alberghi in centri storici o in edifici di valore storico artistico-architettonico che per problematiche di tipo tecnico-architettonico non possono rispettare i parametri per le nuove strutture, previo parere favorevole delle autorità competenti (dimensioni minime: 2,5 mq. fino a 3S, 3 mq. per 4 stelle, 3,5 per 4S e 5 stelle).
In questi casi non è prevista la possibilità di aumento di classifica con incremento di stelle ma solamente per i tre e quattro stelle il passaggio alla relativa qualifica superior;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha nel proprio territorio la particolarità della costa romagnola, in cui nella quasi totalità delle località marine non esiste un vero e proprio centro storico ma il nucleo urbano è concentrato sul lungomare;
Rilevato altresì che gli albergatori virtuosi che vogliono riqualificare l’albergo e apportare migliorie vengono disincentivati dal fatto che, ove esistano problematiche tecniche all’adeguamento delle dimensioni dei bagni, non possono chiedere il passaggio alla qualifica superiore con incremento di stelle;
Considerato invece che, sia nei centri storici dove il patrimonio edilizio è datato che lungo la costa romagnola dove nel periodo invernale gli edifici si deteriorano a causa dello spopolamento del territorio, è necessaria una continua revisione edilizia per evitare il degrado ambientale e che quindi occorre incentivare gli interventi di riqualificazione da parte degli albergatori;
Ritenuto quindi di dover aggiornare e rivedere la propria deliberazione 1017/09, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L.R. 16/04, da un lato consentendo di poter usufruire della deroga per le dimensioni dei servizi igienici anche ad albergatori che ristrutturano strutture ubicate sul lungomare della costa romagnola o che, comunque, per problematiche di tipo tecnico-architettonico, non possono rispettare i parametri per le nuove strutture, sempre previo parere favorevole delle autorità competenti e dall’altro di poter permettere il passaggio alla qualifica superiore per queste situazioni particolari, anche in presenza di tali dimensioni in deroga;
Dato atto che sono state sentite le associazioni di categoria nell’ambito del Comitato di Concertazione Turistica in data 29/10/2013 e che, in data 4/11/2013 sono state altresì sentite le associazioni di consumatori;
Vista la L.R. 43/01 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
Visto il D.L. 14 marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- 1057/06, 1663/06, 10/11 e 1222/2011;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio,
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di aggiornare e rivedere, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L.R. 16/04, la propria delibera n. 1017/09 sostituendo il paragrafo “Deroghe per casi particolari alle dimensioni dei servizi igienici” con il seguente:
«Deroghe per casi particolari alle dimensioni dei servizi igienici
In caso di strutture alberghiere, esistenti ed autorizzate al 6/11/2009 (data di pubblicazione della delibera n. 1017/09), che chiedano un aumento di classificazione fino ad una classificazione di tre stelle superior, le dimensioni dei servizi igienici a servizio degli alloggi, per un numero massimo di 5 alloggi e comunque in una percentuale non superiore al 30% degli alloggi, potranno essere ridotte a 2 mq. in caso di alloggi ad un posto letto e a 2,5 mq. per alloggi fino a due posti letto.
Per tali alloggi il prezzo dovrà essere ridotto di almeno il 10% rispetto a quello fissato per gli altri alloggi con medesima capacità ricettiva.
Le superfici dei bagni possono essere ridotte purché non inferiori a 2,5 mq. per le strutture fino a tre stelle superior, 3 mq. per le strutture a 4 stelle, 3,5 mq. per le strutture a 4 stelle superior e 5 stelle, in caso di esercizi alberghieri in attività che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne sono sprovviste, ovvero in caso di ristrutturazione radicale di alberghi esistenti, o di strutture con destinazione urbanistica alberghiera, ubicati in centri storici, sul lungomare o in edifici di valore storico artistico-architettonico o che, comunque, per problematiche di tipo tecnico-architettonico, non possono rispettare i parametri per le nuove strutture, previo parere favorevole delle autorità competenti.
In tali situazioni è possibile chiedere il passaggio alla qualifica superiore purché le dimensioni minime dei servizi igienici siano pari alle dimensioni in deroga previste dal presente paragrafo per il livello superiore richiesto.»
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.