n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)

Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti che rientrano nel periodo compreso dal 1 maggio al 31 maggio relativi alla tassa automobilistica e rimessione in termini per gli adempimenti fiscali e per i riversamenti relativi IRESA a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L. n. 42/2009 ”Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”, in particolare l’art.2 e l’art.7;

- il D.Lgs. n. 68/2011 ”Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, e in particolare l’art. 8;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 15 “Norme in materia di tributi regionali” e in particolare l’art. 12 con il quale è stata istituita quale tributo proprio l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - IRESA, disciplinata nel Titolo III della stessa legge regionale nei limiti delle facoltà attribuite dal sopra richiamato art. 8 del D.Lgs. 68/2011 e nel rispetto dei principi posti dal legislatore nazionale, in armonia con i principi dello Statuto regionale;

- il D. Lgs. n. 504/1992 che nelle previsioni di cui agli articoli 23-27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica, che a decorrere dal 1 gennaio 1993 assume la denominazione di tassa automobilistica regionale;

- la Legge n. 449/1997 che, con la previsione di cui all’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;

- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;

- la L.R. n. 15/2012 che all’art. 5 stabilisce che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari;

- la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica “come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente “ceduto”, in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale”, ai sensi del sopra richiamato art. 8, comma 2, della L. 68/2001, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;

Richiamata:

- la propria Deliberazione n. 224 del 23/3/2020 avente oggetto “Sospensione dei termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica regionale nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili”, con la quale è stato stabilito che i versamenti dovuti in tale periodo di sospensione siano effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020, che rimane valida e mantiene i suoi effetti;

Considerato:

- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- che il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che il perdurare della situazione ha prodotto gravi ripercussioni sulla salute pubblica e sulla sicurezza delle persone ed ha causato severe difficoltà sul tessuto sociale legate allo spostamento e alla chiusura di molte attività, segnando una crisi di portata epocale nei confronti di cittadini, imprese e famiglie;

Dato atto:

- che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Governo, sono state emanate numerose norme primarie e secondarie sia di carattere nazionale che regionale, aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare: sette Decreti-Legge (n. 6 del 23 febbraio, n. 9 del 2 marzo, n. 11 del 8 marzo, n. 14 del 9 marzo, n. 18 del 17 marzo, n. 19 del 25 marzo e n.23 dell’8 aprile); dieci Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1 aprile e 10 aprile) e ventitré ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio ed il 21 marzo 2020 nn. 16, 17, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 61 e 66;

Atteso che:

- con il Decreto Legge n. 18/2020 sono state disposte misure volte a facilitare l’assolvimento degli obblighi fiscali a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, al fine di predisporre misure di agevolative per il contenimento degli effetti economici negativi conseguenti la pandemia che sta colpendo l’intero territorio italiano, prevedendo tra l’altro, all’art. 62 la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e all’art. 67 la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori; la sospensione è stabilita nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020;

- con il Decreto Legge n. 19/2020, prendendo atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, vengono autorizzate le Regioni all’adozione di ulteriori misure restrittive per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, che possono ulteriormente limitare sia gli spostamenti delle persone che l’apertura delle attività non essenziali, con ciò comportando oggettive difficoltà al rispetto delle prossime scadenze fiscali e al perfezionamento degli atti giuridici e contrattuali, previsti dalle norme di settore, per ottenere benefici fiscali e adempiere ad obblighi formali;

- con il Decreto-Legge n. 23/2020, in continuità con le previsioni adottate in precedenza, è stata prevista la sospensione dei versamenti di iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, oltre a far salve le sospensioni già stabilite con i Decreti legge n.9/2020 e n.18/2020;

- con Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.58 del 4/4/2020 e n. 61 del 11/4/2020, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, sono state poste ulteriori restrizioni, in aggiunta a quelle già adottate, per il contenimento dell’emergenza sanitaria e a tutela della salute della collettività, ed in particolare con l’Ordinanza del Ministro della Salute adottata in data 3 aprile 2020 d’Intesa col Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che la Giunta regionale, ai sensi del richiamato art. 5 della L.R. n. 15/2012, può disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge, e può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Ritenuto opportuno, in considerazione del perdurare della condizione di emergenza a seguito della pandemia COVID-19, evitare, all’atto della riapertura delle attività commerciali e degli studi di consulenza fiscale, assembramenti nelle date di scadenza dei prossimi versamenti tributari; è necessario in particolare:

- disporre la sospensione dei termini relativi alle prossime scadenze di versamento della tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 maggio 2020, previsti nel D.M. 462/1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”;

- stabilire la rimessione dei termini che scadono il 31 maggio 2020 per gli adempimenti fiscali previsti a carico delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, previsti dai commi 44 e seguenti dell’art. 5 del D.L. 953/1982;

- stabilire la rimessione dei termini per presentare al PRA le formalità che incidono sullo stato giuridico del veicolo, quali a titolo esemplificativo annotazioni di sentenze, di cambi di proprietà, di radiazione, di esenzione da parte di soggetti diversamente abili o per certificare la storicità di un mezzo, riferite ad atti in data certa rilasciati nel periodo di sospensione previsto dalla presente deliberazione e dalla precedente propria deliberazione n. 224 del 23/03/2020;

- consentire che gli adempimenti fiscali non adempiuti nei termini di legge si possano perfezionare entro la data del 31 luglio e producano i loro effetti dalla scadenza fiscale ricadente nel periodo di sospensione previsto dalla presente deliberazione e dalla precedente propria deliberazione n. 224 del 23/3/2020;

- disporre la rimessione dei termini che scadono al 30 aprile per la trasmissione dei flussi e il riversamento degli incassi relativi all’IRESA di cui al Titolo III della L.R. n. 15/2012, come modificato dalla L.R. 27 giugno 2019, n. 8;

- consentire che i versamenti fiscali sospesi possano essere effettuati entro la data del 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzione e interessi;

Considerato, altresì, che l’istituto della rimessione in termini è previsto all’art. 9 della L. n. 212/2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” ed è una disposizione che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, a cui le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa legge sono tenute a dare attuazione nelle materie dalla stessa regolate;

Valutato che la rimessione e la sospensione dei termini non impattano sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile, per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n.3290 del 22/2/2019 del Direttore Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 1059 del 3/7/2018 avente ad oggetto “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

- n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 83 del 21/1/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni esposte in premessa:

- di confermare quanto disciplinato con la propria Deliberazione n. 224 del 23/3/2020 avente oggetto “Sospensione dei termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica regionale nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili”, con la quale è stato stabilito che i versamenti dovuti in tale periodo di sospensione siano effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020, che rimane valida e mantiene i suoi effetti;

- che gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 maggio 2020 sono sospesi;

- che gli adempimenti tributari e i termini dei riversamenti dell’IRESA scadenti il 30 aprile sono rimessi e prorogati;

- che è stabilito alla data del 31 luglio 2020 il termine entro cui i soggetti autorizzati al commercio di veicoli sono tenuti a trasmettere gli elenchi esenzione dei veicoli, consegnati per la rivendita, relativi al primo quadrimestre 2020 che dovevano essere trasmessi entro il 31 maggio. Entro la medesima data del 31 luglio deve essere effettuato il versamento del diritto fisso, secondo le modalità previste dai commi 44 e seguenti dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982. I veicoli consegnati per la rivendita, per i quali la cessione è avvenuta ai sensi dell’art. 36, comma 10, del D.L. n. 23/1995(cd “mini volturazione”) e si è perfezionata entro il 31 maggio, possono essere inseriti negli elenchi esenzione del primo quadrimestre, da trasmettere entro il 31 luglio e l’interruzione dell’obbligo di pagamento ha effetto dalla data di consegna o dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita con il soggetto autorizzato al commercio, che deve essere indicata sull’elenco esenzione stesso;

- che è stabilito alla data del 31 luglio 2020 il termine entro cui il contribuente deve annotare al PRA la formalità relativa allo stato giuridico del veicolo relativa ad un atto in data certa rilasciato nel periodo di sospensione previsto dalla presente deliberazione e dalla precedente propria deliberazione n. 224 del 23/3/2020, affinché possa essere riconosciuta la decorrenza effetti dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’atto in data certa. È fatta, in ogni caso, salva la disposizione dell’art 13 della L.R. n. 30/2003 che stabilisce che la tassa non è dovuta in caso di annotazione della perdita di possesso entro la scadenza del termine utile per il pagamento;

- che è stabilito alla data del 31 luglio 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica sospeso la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 maggio 2020, previsto nel D.M. 462/1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”, in particolare le tasse dovute per autocarri di peso inferiore e superiore alle 12 t.;

- che entro la data del 31 luglio 2020 è fissato il termine per la trasmissione dei flussi nonché per il riversamento delle somme incassate a titolo di IRESA, come indicato all’art. 14 della L.R. n. 15/2012;

- di riconoscere, come per altri tributi regionali, le dilazioni di pagamento eventualmente richieste dai soggetti passivi a titolo di IRESA alla Società Aeroportuale, fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

- che è consentito che i versamenti fiscali sospesi possano essere effettuati entro la data del 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzione e interessi;

- che rientrano nella sospensione, stabilita dal 1 marzo al 30 giugno 2020, prevista con la propria Deliberazione n. 224 del 23/03/2020, i termini di versamento della tassa automobilistica regionale che, ai sensi del D.M. n. 462/1998, sono scaduti il 29 febbraio e che, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 330/1994 sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo;

- che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato e dovuto;

- di dare atto che la sospensione dei termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;

- di dare atto, inoltre, che la sospensione non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;

- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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