n.197 del 17.07.2013 periodico (Parte Seconda)
Regolamento CE 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi
IL RESPONSABILE
Dato atto che il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che ha sostituito e abrogato il Regolamento (CE) 510/2006;
Visto il Regolamento (CE) 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1273, del 15 luglio 1997, avente per oggetto "Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92";
Visto altresì il DM 21 maggio 2007, prot. n. 5442, pubblicato il 29 maggio 2007 sul n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Decreto Ministeriale recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006”;
Preso atto che il 27 aprile 2005, prot. n. AAG/APA/05/15677, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura la proposta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi, inoltrata dal Comitato promotore tra produttori di Cappellacci di zucca ferraresi, con sede in Ferrara, Via Bologna n.534;
Considerato che, per quanto disposto dagli atti suddetti, la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo alla suddetta richiesta di registrazione con la determinazione n. 15326 del 24 ottobre 2005;
Preso atto che l’articolo 11 – Disposizioni transitorie del DM 21 maggio 2007 ha disposto che le domande già presentate al Ministero prima dell’entrata in vigore del decreto stesso siano integrate con una nuova relazione tecnica ed una nuova relazione storica, conformi a quanto stabilito all’articolo 4, comma 3, lettere d) ed e), e che la Regione integri il parere già espresso;
Vista l’integrazione alla richiesta di registrazione, inviata il 28 luglio 2007 dal Comitato suddetto, con la nota 16 luglio 2007, prot. RER PG/2007/200480 del 30 luglio 2007;
Considerato che, per quanto disposto dagli atti già citati, il 15 dicembre 2011 con la determinazione n. 16328 la Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera ha espresso parere positivo relativamente alla proposta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi, ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006, presentata dal Comitato promotore tra produttori di Cappellacci di zucca ferraresi, relativamente:
- alla conformità della proposta medesima ai requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento (CE) 510/2006;
- alla conformità della relazione tecnica e della relazione storica alle condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, lettere d) ed e) del DM 21 maggio 2007;
Considerato che con tali atti la Regione Emilia-Romagna ha completato le procedure di propria competenza in merito a quanto disposto dal DM 21 maggio 2007;
Preso atto che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 15122 del 4 luglio 2012 ha disposto l’archiviazione della richiesta di registrazione, ritenendo che per ragioni temporali le disposizioni dell’articolo 11 del DM 21 maggio 2007 non trovino più applicazione, segnalando l’opportunità di presentare nuovamente un’analoga richiesta che, completa di tutta la documentazione indicata dall’articolo 4 del DM 21 maggio 2007, non necessiti dell’applicazione delle disposizioni transitorie;
Viste:
- la nota datata 7 settembre 2012, prot. RER PG.2012.211688 del 10 settembre 2012, con la quale il Comitato promotore tra produttori di Cappellacci di zucca ferraresi ha chiesto il riesame della proposta di registrazione;
- la nota datata 23 maggio 2013, prot. RER n. PG.2013.128629 del 27 maggio 2013, con la quale il Comitato promotore ha inviato nuovamente parte della documentazione stabilita dal DM 21 maggio 2007;
Viste altresì le note inviate il 26 ottobre 2010, prot. RER n. PG.2010.268206 del 26 ottobre 2010, e il 20 ottobre 2011, prot. RER PG.2011.258233 del 24 ottobre 2011, con le quali il Comitato promotore comunica la conformità della propria composizione alle indicazioni dell’articolo 2 del DM 21 maggio 2007;
Dato atto che il Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della proposta menzionata, integrata della documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale acquisito dal servizio scrivente con prot. NP.2013.8504 del 3 luglio 2013, ed ha riscontrato che:
- la documentazione complessivamente presente agli atti del Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera corrisponde esattamente a quella consolidatasi durante la procedura di esame regionale che ha portato alla redazione dei pareri regionali oggetto delle determinazioni 15326/2005 e 16328/2011;
- tale documentazione è comprensiva anche degli elementi necessari a formulare il parere sulla legittimazione dell’associazione richiedente, prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del DM 21 maggio 2007, che, ai sensi dell’articolo 11, non è stata oggetto della determinazione 16328/2011;
- non appare necessario avviare una nuova istruttoria, che in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1273/1997 prevede la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della scheda riassuntiva del disciplinare, poiché la scheda richiama documentazione già pubblicata, esaminata, e in parte modificata durante l’istruttoria che ha portato all’emanazione del parere positivo in merito alla richiesta di registrazione;
- si ritiene opportuno richiamare e ribadire il parere positivo già espresso con le determinazioni 15326/2005 e 16328/2011 sulla base della documentazione già presentata e ritenuta conforme alle indicazioni del già citato DM 21 maggio 2007;
- si ritiene altresì opportuno:
- estendere il parere positivo in particolare alla relazione tecnico-economica, che contiene le informazioni indicate all’articolo 4, comma 3, lettera f) del DM 21 maggio 2007;
- estendere il parere positivo alla legittimazione dell’associazione richiedente, che è conforme ai requisiti fissati all’articolo 2 del DM 21 maggio 2007;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera;
Dato atto che, ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione 1273/97, spettava alla Giunta regionale l'espressione del parere sulle proposte di registrazione pervenute;
Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, nonché le deliberazioni nn. 1663 del 27 novembre 2006 e 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente, nonché l’assetto delle Direzioni Generali della Attività Produttive, Commercio e Turismo e dell’Agricoltura;
- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche;
- n. 10 del 10 gennaio 2011, con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
- di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, presentata dal Comitato promotore tra produttori di Cappellacci di zucca ferraresi, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534, relativamente:
- alla valutazione di tutta la documentazione;
- alla legittimazione dell’associazione proponente la registrazione;
- ai contenuti della relazione socio-economica.
- di trasmettere copia conforme della presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di registrazione;
- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.