n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: modalità di remunerazione per l'anno 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • la legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, recante: “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e, in particolare, l’art. 8;
  • la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
  • il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1991, recante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
  • il “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS” adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991 n. 375, così come modificato con delibera consiliare n. 940 dell’8.7.1998;
  • la propria deliberazione 8 febbraio 1999 n. 124 recante “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;
  • la deliberazione del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995 e la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, relative all'attività di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;
  • la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha disposto che, a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente.
  • la propria deliberazione n. 1561 del 24 settembre 2018, recante “Sistema tariffario per le cure domiciliari in Emilia-Romagna”
  • la propria deliberazione n. 1649 del 11 ottobre 2018, recante “Assistenza extra-Ospedaliera ai malati di AIDS: determinazione dei criteri di finanziamento per l'anno 2018

Ritenuto di dover disporre con il presente atto per l’assistenza extra-ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:

  • alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate destinate all’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell’anno 2019;
  • alla determinazione delle modalità di remunerazione valide per il 2019: rette giornaliere correlate alla complessità della casistica, mobilità infraregionale, intensità assistenziale sanitaria e sociale;

Riscontrato che:

  • per l’anno 2019 le Aziende USL di questa Regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell’assistenza residenziale e che tali strutture, poste sul territorio regionale e riportate nel successivo prospetto, sono idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000:

Azienda USL

Associazione

convenzionata

n. posti

letto

n. posti di

assistenza diurna

Piacenza

“La Pellegrina”

 

10

 

Parma

“Betania”

12

 

Reggio

Emilia

“C.E.I.S.” di

Reggio Emilia

10

1

Modena

“Casa S.

Lazzaro”

15

2

Bologna

“Casa Padre

Marella” di

Sala Bolognese

14

 

Romagna

“Comunità di S.

Patrignano”

30

20

  • l’Azienda USL di Bologna ha in gestione un Centro Diurno per persone HIV positive di n. 24 posti
  • pertanto, l’offerta complessiva sul territorio regionale ad inizio 2019 è di 91 posti residenziali e di 47 posti semiresidenziali;

Considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B) al citato decreto del Ministero della Sanità 13/9/1991 e risultano agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare;

Dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di persone provenienti da qualunque Azienda USL della Regione e, in subordine, dalle altre Regioni;

Dato atto inoltre che:

  • anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che già siano inserite in strutture residenziali autorizzate per trattamenti da dipendenze patologiche ai sensi della propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 o in strutture residenziali con meno di 7 posti di cui alla propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000, gestite da Enti ausiliari, è possibile erogare le prestazioni sociosanitarie previste dall'allegato A) al citato D.M. Sanità del 13/9/1991, prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal sopraccitato D.M. 13/9/1991. In tal caso, la retta per l'attività di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli altri ospiti delle strutture di cui sopra;
  • le Aziende USL interessate possono stipulare apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari che gestiscono strutture residenziali (comunità terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;

Ritenuto opportuno confermare le tariffe per l’assistenza presso residenze collettive o case alloggio, presso centri diurni e in assistenza domiciliare come determinate nella DGR 1649 del 11 ottobre 2018

Considerato che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate – per ciascun paziente considerato – prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta viene diminuita del 50%;

Precisato che:

  • la valutazione della complessità della casistica, da effettuarsi con le modalità previste nella DGR 1649 del 11 ottobre 2018, deve essere a carico dell’Azienda USL presso la quale ha sede la struttura convenzionata;
  • per la mobilità tra Aziende USL della Regione, relativamente all’assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere all’addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;
  • per evitare l’insorgere di contestazioni è auspicabile che per tutti i servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni venga inviata una comunicazione alla USL di residenza del soggetto ricoverato, così come stabilito dall’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ad oggi vigente;
  • per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni, le strutture convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28.1.1997 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale. Anno 2002" e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l’anno di riferimento;

Atteso che:

  • alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
  • il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL verrà rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, all’Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002, n. 20 del 12.12.2003 e n. 3 del 22.02.2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
  • le strutture socio-sanitarie garantiscono la presenza di personale nell'arco delle 24 ore, assicurando le seguenti attività:
    • assistenza medico-infermieristica
    • assistenza domestica
    • animazione socio-culturale
    • assistenza psicologica

Rilevato che per quanto riguarda la rendicontazione dell’attività, le Aziende USL regionali hanno provveduto a trasmettere al Servizio regionale competente le relazioni relative alla attività erogata nel 2018 - verificate per regolarità e congruità dal medesimo Servizio;

Richiamate:

  • la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018 di “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 468 de l0 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relativa ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e s.m.;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale n. 193/2015, n. 628/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n.1107/2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 1154/2018, relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni Generali e dei dirigenti;

Vista la determinazione n. 14887/2018, n. 13861/2019 e n. 19191/2019 di nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Sergio Venturi;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente richiamate:

  1. di affidare alle Aziende USL ove ha sede la struttura residenziale e/o semiresidenziale il calcolo delle somme da liquidare alle strutture convenzionate, tenendo conto della effettiva occupazione dei posti letto, ovvero della non disponibilità degli stessi durante il periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture convenzionate;
  2. di stabilire che, per l’attività a favore dei residenti della Regione Emilia-Romagna, le strutture residenziali e semiresidenziali provvedano, secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, alla fatturazione diretta nei confronti delle Aziende USL presso le quali hanno sede e con le quali sono convenzionate;
  3. di stabilire che tali Aziende USL, secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione della somma corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate a favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di apposita relazione e documentazione;
  4. di dare atto che, ferme restando le funzioni di vigilanza delle Aziende USL, i Comuni, ai sensi della L.R. n. 2 del 12.03.2003 e successive modifiche e della propria deliberazione n. 564 dell’01.03.2000, esercitano attività di vigilanza e controllo sulle strutture con cui sono state stipulate le relative convenzioni, anche avvalendosi delle Commissioni di esperti di cui al punto 6.2 della citata propria deliberazione n. 564/00;
  5. di dare altresì atto che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della già citata propria deliberazione regionale n. 564/2000 e fatta salva un’eventuale diversa regolamentazione ai sensi della L.R. n. 2/03 e successive modifiche, può disporre controlli e verifiche sull’attività svolta dalle strutture in argomento - dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, avvalendosi delle citate Commissioni di esperti;
  6. di stabilire che per l’attività di assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, per la mobilità infra-regionale tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere al relativo addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;
  7. di dare atto che, per evitare l’insorgere di contestazioni è auspicabile che per tutti i servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni venga inviata una comunicazione alla USL di residenza del soggetto ricoverato, così come stabilito dall’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ad oggi vigente;
  8. di dare atto che il recupero delle rette per l’assistenza a soggetti residenti in altre Regioni viene effettuato dalle strutture convenzionate tramite fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997, dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale e infra-regionale. Anno 2002” e sulla base delle rette stabilite per l’anno di riferimento;
  9. di dare inoltre atto che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL viene rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, alla Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002, n. 20 del 12.12.2003 e n. 3 del 22.02.2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
  10. di stabilire che le Aziende USL, entro il mese di giugno 2020, provvedano ad inviare al Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare la specifica rendicontazione e relazione per documentare analiticamente l’assistenza prestata a domicilio, presso case alloggio e centri diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno 2019;
  11. di confermare le tariffe per l’assistenza presso residenze collettive o case alloggio, presso centri diurni e in assistenza domiciliare come determinate nella DGR 1649 del 11 ottobre 2018
  12. di affidare la valutazione della complessità della casistica, da effettuarsi con le modalità previste dalla DGR 1649 del 11 ottobre 2018, all’Azienda USL presso la quale ha sede la struttura convenzionata;
  13. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  14. di pubblicare il presente atto deliberativo e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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