n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Antalgik di Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Antalgik, via Irnerio 12/2 e 12/3 Bologna, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

  • Allergologia
  • Angiologia
  • Cardiologia
  • Dermosifilopatia (Dermatologia)
  • Dietologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione)
  • Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione)
  • Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale)
  • Gastroenterologia
  • Medicina interna/generale (Medicina generale)
  • Oculistica
  • Ortopedia e Traumatologia con prestazione terapeutica
  • Ostetricia e Ginecologia
  • Otorinolaringoiatria

e per altre attività di cardiologia, dermatologia, oculistica e otorinolaringoiatria

b) Attività di diagnostica per immagini,>con risonanza magnetica;<p>

c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di non accreditare le attività di medicina del lavoro, medicina legale e neuropsichiatria, in quanto esulano dal procedimento di cui all’oggetto, né l’attività di punto prelievi, per le motivazioni indicate in premessa;

3) per quanto riguarda il punto prelievi, di richiedere al Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari di procedere ad ulteriori verifiche, per il tramite dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, come meglio esplicitato in premessa, e di riservarsi l’eventuale adozione di successivi atti a seguito delle risultanze istruttorie che emergeranno dalle ulteriori verifiche condotte;

4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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