SUPPLEMENTO SPECIALE N.178 DEL 26.06.2017
Relazione
Relazione illustrativa
Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. “federalismo fiscale” prevista dalla legge n. 42 del 2009.
Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011 - tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.
Ciò posto, si è pertanto ravvisata l’opportunità di presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.
Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” risulta composto di 10 articoli che di seguito si illustrano.
Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE
Articolo 1 - Finalità
L’articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR), in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.
Titolo II
CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CAPO I
Trasporti
Articolo 2 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992
La proposta di modifica del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) prevede una diversa modalità di rimborso delle spese riconosciute al Presidente dell'Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale al fine di assicurare una maggiore coerenza con i principi della legislazione statale in materia. Al Presidente, al pari del Presidente onorario, è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998
La norma è volta ad agevolare la mobilità delle persone e dei veicoli a basso impatto ambientale nelle zone a traffico limitato ZTL) dei Comuni dotati di controllo elettronico degli accessi.
I Comuni interessati potranno concludere accordi tra loro e con la Regione, sotto il coordinamento di quest’ultima, al fine di regolare, agevolare e semplificare le modalità di gestione di tali accessi, mediante la comunicazione dei dati relativi ai veicoli in modo da uniformarne l’utilizzo sul territorio Regionale.
Capo II
Settore abitativo
Articolo 4 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
La modifica di legge incide sull’articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2001, che disciplina il canone di locazione che va corrisposto a seguito della dichiarazione comunale di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio erp. Attualmente vengono distinte due tipologie di canone applicabile: il canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) se la decadenza avviene per superamento dei limiti di reddito, il canone maggiorato determinato dai Comuni ai sensi dell’art. 35, comma 2, della medesima legge regionale, per tutte le altre cause di decadenza.
Il canone maggiorato o concordato viene applicato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di decadenza e la data di rilascio degli alloggi, cui successivamente si aggiunge il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per mancato rilascio dell’alloggio nel termine fissato.
La finalità del canone maggiorato o concordato è quella di richiedere al nucleo che è in decadenza un canone di locazione maggiore rispetto al canone erp (calcolato secondo la disciplina regionale come specificata ed attuata da regolamenti comunali), per l’evidente ragione che si tratta di un nucleo familiare che ha perso (per il verificarsi di un fatto o di una condizione previsti dalla legge) il titolo a permanere nell’alloggio erp e conseguentemente anche l’agevolazione del canone erp. Il canone maggiorato o concordato deve essere necessariamente più elevato del canone erp.
A livello regionale si è riscontrato che gli accordi definiti in sede locale (ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 1998), sulla base dei quali vengono stipulati i contratti a canone concordato, non sono presenti in tutti gli ambiti territoriali o risultano talvolta piuttosto datati, determinando quindi o la necessità di riferirsi agli accordi vigenti nei comuni demograficamente omogenei di minore distanza territoriale (come prevede il decreto 14 luglio 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i Comuni nei quali non sono stati sottoscritti accordi) oppure l’applicazione di canoni datati e quindi che possono risultare inadeguati.
La modifica di legge equipara tutti i casi di dichiarazione di decadenza, prevedendo che si applichi il canone di locazione maggiorato stabilito dal Comune. In tal modo si lascia all’amministrazione la massima flessibilità nell’individuare il canone maggiorato ritenuto più congruo, che potrà anche, ma non necessariamente, coincidere con il canone concordato qualora sia ritenuto congruo.
Titolo III
SVILUPPO ECONOMICO
Capo I
Agricoltura
Articolo 5 - Adesione a GACSA
GACSA - Global Alliance for Climate-Smart Agriculture - dal 2014 è un'alleanza volontaria aperta ai governi, le organizzazioni nazionali e internazionali, le istituzioni, la società civile, le organizzazioni di agricoltori e di produttori per promuovere nel mondo, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche, politiche e investimenti per un'agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione dei cambiamenti climatici.
La struttura organizzativa è supportata e coordinata da un’Unità di facilitazione presso la FAO.
Il concetto di Climate-Smart Agriculture (CSA) è stato infatti originariamente sviluppato dalla FAO e presentato ufficialmente alla Conferenza del 2010 dell'Aia per Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamento climatico, attraverso la Carta su Climate-Smart Agriculture: Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation.
La Regione Emilia-Romagna con l’adesione a Gacsa intende rafforzare il partenariato tra istituzioni coinvolte nell’Alleanza e lo scambio reciproco di informazioni per favorire lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile sia nei propri ambiti produttivi e nelle filiere agroalimentari sia tra tutti i partecipanti dell’Alleanza.
Capo II
Fiere
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000
Articolo 7 - Abrogazione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000
Si propone l’aggiornamento della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 in primo luogo relativamente ai principi generali e finalità di cui all’articolo 1, laddove definisce l’esercizio dell’attività fieristica. In particolare, si intende rendere maggiormente esplicito il fatto che gli esercenti di tale attività sono operatori di mercato, che operano con metodo industriale e commerciale, e rischio di impresa a proprio carico. Sono sottoposti, in quanto tali, alle regole generali della concorrenza nazionali e comunitarie.
Peraltro la modifica in discussione si pone in linea con le recenti disposizioni del D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175, poiché tale attività di mercato, quandanche venga svolta da società a partecipazione pubblica, è espressamente ammessa dal comma 7 dell’articolo 4, il quale ha espressamente previsto che sono comunque ammesse da parte delle pubbliche amministrazioni le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici. La norma proposta assolve al compito di rafforzare la piena adesione delle società fieristiche allo scopo lucrativo e al metodo industriale e commerciale.
Si coglie, altresì, l’occasione per abrogare gli articoli 7 e 8 della legge regionale 12/2000. In particolare nell’articolo 7 sono riproposte norme che subordinano l’attività di organizzatore di fiere a particolari condizioni (ad esempio, il potere per le autorità pubbliche di designare, totalmente o parziale, i componenti degli organi di enti fieristici; la necessaria presenza tra i soci di almeno un ente pubblico locale; l’obbligo per l’organizzatore di fiere di possedere una particolare forma o status giuridico) che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ritenuto siano assunte in violazione dei principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Infine, l’articolo 8 rubricato “Trasformazione degli enti fieristici” ha esaurito i propri effetti transitori, e dunque non appare più attuale.
TITOLO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Capo I
Tributi
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012
Il presente articolo mira ad adeguare l’attuale sistema normativo dei servizi di riscossione per la tassa automobilistica al vigente sistema dei servizi di pagamento, innovato dal legislatore comunitario (Direttiva 2007/64/CE e Direttiva 2015/2366/UE) e dal legislatore nazionale (D.lgs.11/2010). Lo scopo finale è quello di promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l’innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi pagamento elettronici.
Il comma 1 modifica la rubrica dell’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012.
Il comma 2 introduce il comma 1-bi nell’articolo 16 della legge regionale citata. In particolare, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs.385/1993), recependo la norma comunitaria citata in premessa ha introdotto nell’ordinamento italiano la figura degli Istituti di Pagamento, integrando il mercato di riferimento con operatori (quali SISAL Group S.p.A.) in grado di fornire al pubblico un servizio di riscossione della tassa automobilistica, maggiormente accessibile, attraverso importanti reti di vendita capillarmente distribuite sul territorio grazie alla loro composizione (esercizi commerciali, bar, edicole, tabaccherie), di livello tecnologicamente avanzato e, pertanto, più sicuro sia sotto il profilo della gestione delle transazioni che sotto il profilo della tracciabilità e della loro operatività.
La modifica normativa introdotta consente di estendere il servizio di incasso della tassa automobilistica al contributo di reti diffuse, sicure, avanzate in tecnologica, ma, soprattutto, più vicine alla quotidianità dei cittadini ed a loro più accessibili e fruibili
Il comma 3 introduce una modifica al comma 3 dell’articolo 16, estendendo il trattamento previsto per le banche anche agli istituti autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche. Ciò è in linea con il Testo Unico in materia bancaria e creditizia che ha equiparato agli Istituti di credito gli Istituti di Pagamento, i quali, pertanto, per legge, sono tenuti ad osservare i medesimi standard del sistema bancario nella gestione delle operazioni di pagamento, incluso il fatto che sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell’attività creditizia.
Resta confermato quanto previsto al comma 2 dell’articolo 16, secondo cui il rapporto tra la Regione Emilia-Romagna e gli Istituti di Pagamento autorizzati ed iscritti all’albo previsto dall’art.114-septies del D.Lgs.n.385/1993, sarà successivamente disciplinato con apposita convenzione non onerosa mediante la quale verrà delineata l’operatività della rete presente sul territorio regionale.
Capo II
Personale
Articolo 9 - Norma transitoria in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001
La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 recante “Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni” regola i trasferimenti di personale regionale disposti in attuazione di varie leggi regionali di conferimento di funzioni (Agricoltura, Formazione professionale, Turismo, ecc) ad enti diversi.
In particolare la citata legge regionale disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale prevedendo che la Regione provveda a finanziare le spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo delle unità di personale trasferite. A tal fine vengono stipulate specifiche intese con gli enti di destinazione, che regolano l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva e possono altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonché le modalità di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
Nel tempo il quadro complessivo delle funzioni e del personale si è profondamente modificato.
In particolare, per quanto riguarda le funzioni, diverse leggi regionali che conferivano le funzioni in base alle quali era stato trasferito il personale sono state abrogate o modificate. A questo proposito si ricorda a titolo esemplificativo che la L.R. 15/1997 in materia di Agricoltura, la LR 54/1995 in materia di Formazione professionale, LR. 7/1998 in materia di Turismo, sono state abrogate.
Inoltre la LR 13/2015 ha profondamente modificato il quadro istituzionale di riferimento.
Per quanto riguarda il personale si rileva che la situazione complessiva ha subito un forte cambiamento dal 2001 ad oggi, con la cessazione di gran parte del personale.
Inoltre con L.R. 13/2015, art. 67, comma 14, come sostituito con L.R. 17/2015, si è previsto che i benefici previsti dalla L.R. 5/2001 a favore del personale a suo tempo trasferito cessino di applicarsi in ogni caso al 31.12.2016 (Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 “Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni” cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016).
Negli anni sono state stipulate intese con Unioni di comuni per funzioni relative a agricoltura, vincolo idrogeologico e forestazione, con Comuni per turismo e altre funzioni di cui alla L.R. 3/99, con Comuni per funzioni relative alla Formazione professionale, con Camere di Commercio per la tenuta dell'albo imprese artigiane. Tale ultimo finanziamento è già salvaguardato dalle intese in essere e non costituisce quindi oggetto del presente emendamento.
In conseguenza di quanto sopra esposto si rende opportuno rivedere la disciplina complessiva, che nel tempo ha portato a finanziamenti molto diversificati a seconda della materia su cui si si sono finora basati, per evitare trasferimenti di risorse non più giustificati in relazione alla situazione del personale e alle funzioni conferite. Occorre inoltre, al contempo, nelle more di tale revisione, tenere fermi per il 2017 gli impegni assunti nelle intese con scadenza 2016 per evitare ripercussioni negative sui bilanci degli enti in questa fase dell’anno, a bilanci già approvati.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10 - Entrata in vigore
L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.