n.231 del 24.08.2026 (Parte Seconda)
Approvazione delle tariffe da applicarsi per i provvedimenti e le attività in materia ambientale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 6 e l’art. 21, comma 1, lett. g);
la legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
la legge regionale del 30 luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e in particolare l’art. 16;
la legge regionale 20 aprile 2018 n. 4 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;
Richiamati inoltre:
la deliberazione di Giunta regionale 31 ottobre 2016 n. 1795 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. N. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR N. 2170/2015” con la quale è stata approvata la Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA”;
la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2018 n. 2124 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
la deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2019 n. 1226 “Spese istruttorie relative alle procedure di Valutazione Ambientale” con la quale, al fine di assicurare una maggiore uniformità sulle modalità di calcolo e di corresponsione dei costi relativi alle attività istruttorie delle procedure delle valutazioni ambientali, sono state riformulate e adeguate le tariffe riportate nella richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 1795/2016;
Considerato che, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale:
l'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della parte seconda;
con Decreto 24 aprile 2008, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 59/05, ha disciplinato, le modalità e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla normativa IPPC, a carico dei gestori degli impianti, ai sensi degli artt. 11, comma 3 e 18, comma 1, del medesimo d.lgs. 59/05;
l’articolo 9, comma 4, del suddetto Decreto Ministeriale, permetteva alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi di cui al decreto stesso e in considerazione delle specifiche realtà rilevate nei rispettivi territori, di adeguare e integrare le tariffe ivi definite, da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza e dei relativi controlli;
la Regione Emilia-Romagna, in attuazione di tale disposizione, ha provveduto ad adeguare ed integrare le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali sulla base delle tariffe stabilite dal DM 24 aprile 2008 citato con:
- deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2005, n. 667 “Modalità per la presentazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 1913 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. n.59/2005”;
- deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2009, n. 155 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs. 59/2005”;
- deliberazione di Giunta regionale 8 giugno 2009, n. 812 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs. n.59/2005”.
Dato atto che
con Decreto Ministeriale 6 marzo 2017 n. 58 è stato approvato il nuovo “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”, che sostituisce il precedente DM 24 aprile 2008;
l’articolo 10, comma 3, del suddetto decreto ministeriale prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento;
Dato inoltre atto che:
con la delibera di Giunta Regionale del 10 dicembre 2018, n. 2124 è stato approvato, in attuazione di quanto previsto all’art. 29-decies del d.lgs. 152/2006, il Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e sono stati approvati gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive;
è ora in attuazione la “Programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027”, approvata con determina dirigenziale 373/2025;
la presente proposta di aggiornamento delle relative tariffe ha esteso anche ai controlli le misure differenziali richiamate all’art. 1 c.7 del DM 58/2017, che prevedono per le installazioni regionali una riduzione del 50% delle tariffe applicate alle installazioni statali, mantenendo inoltre i criteri di semplificazione già introdotti con la DGR 1913/2008;
a seguito dell’aggiornamento delle modalità e dei criteri per la determinazione delle tariffe sopra richiamate si provvederà ad aggiornare gli indirizzi di cui alla DG.2124/2018 ai fini della Programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche al fine di individuare modalità che consentano di ridurre le ricadute onerose a carico delle imprese;
Valutato, pertanto, di provvedere all’aggiornamento delle modalità e dei criteri per la determinazione delle tariffe in materia di AIA nel rispetto dei seguenti criteri:
continuità dell’azione amministrativa mediante il mantenimento dei criteri di complessità già definiti con deliberazione di Giunta regionale 667/2005;
applicazione dei principi di semplificazione nelle modalità di calcolo con particolare riferimento alle valutazioni delle comunicazioni di modifica non sostanziale e delle attività di controllo;
rivalutazioni economiche delle tariffe che tengono conto delle condizioni più favorevoli al gestore tra gli aggiornamenti proposti dal DM 58/2017 e l’adeguamento dell’indice Istat al costo della vita al 31/12/2025;
mantenimento dei criteri di premialità in presenza di Sistemi di Gestione Ambientale, ad esempio, certificazioni ISO 14001 e/o Registrazioni EMAS;
introduzione di un ulteriore criterio di premialità per l’adesione a progetti di digitalizzazione (AURA);
rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2 comma 7 del DM 58/2017, per il quale tutte le tariffe sono determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II;
Rilevato che, nel periodo decorrente dalla data di approvazione del DM 58/2017 ad oggi, sono intervenute crisi strutturali che hanno riguardato le imprese e che pertanto si rende opportuno per le suddette ragioni, ridurre per la prima annualità di applicazione del presente atto, nella misura del 50%, gli incrementi previsti per i procedimenti di autorizzazione di AIA;
Considerato inoltre, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, che:
l’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” e che il successivo comma 2 prevede che “Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti”;
l’art. 31 della l.r. 4/2018 stabilisce i criteri fondamentali per la definizione e il versamento, da parte del proponente, delle spese istruttorie all’Autorità competente per le procedure di valutazione ambientale, determinando forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, i criteri minimi nella misura comunque non superiore a 0,05%, con un minimo di 500,00 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di 1.000,00 euro per il procedimento unico comprensivo del procedimento di VIA, e affida alla Giunta regionale il compito di stabilire e adeguare i criteri e le modalità di versamento del contributo attraverso specifiche direttive vincolanti;
la Giunta regionale, in attuazione della disciplina degli oneri istruttori come previsto dall’art. 31 della l.r. 4/2018, ha adottato, tra le altre, le deliberazioni attuative n. 1795/2016 e 1226/2019 sopra menzionate;
in particolare, la deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 1226, nell’Allegato 1, parte integrale e sostanziale della stessa, ha ridefinito in maniera dettagliata le modalità di calcolo, di determinazione nonché di versamento del contributo per la copertura dei costi delle attività istruttorie delle procedure di valutazione ambientale, che risultano così determinate:
Verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING): 0,02 % valore dell’opera per un minimo di 500,00 € ed un massimo di 10.000,00 €;
Valutazione Impatto Ambientale (VIA) – PAUR: 0,03% valore dell’opera per un minimo di 1.000,00 €;
Verifica preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9, del d.lgs. 152/06, per l’importo di 200,00 €;
Proroga della validità di VIA o modifica di condizioni ambientali ai sensi dell’art. 25, comma5, del d.lgs. 152/06, per l’importo di 250,00 €;
con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40 “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, all’art 5 relativo alla proposta di istituzione e Piano di sviluppo strategico ZLS, al punto g) si stabilisce che detta proposta deve essere corredata, tra le altre, da “l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla Regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge”;
con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2024 è stata istituita la ZLS Regione Emilia-Romagna, già approvata a mezzo della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 febbraio 2022 n. 70;
tra le semplificazioni specifiche per le ZLS sono annoverate, tra le altre, quelle relative alla riduzione degli oneri delle procedure di autorizzazione ambientale di competenza regionale di cui al D.L.gs. n. 152/2006, quali la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo Screening di VIA/VAS e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
il Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata Emilia-Romagna” approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 70 del 2 febbraio 2022, individua tra le possibili agevolazioni la riduzione degli oneri per le procedure di autorizzazione ambientale, ipotizzando, fatte salve le soglie minime non derogabili, una riduzione del 20% delle spese istruttorie sulla quota variabile, destinata ai siti produttivi attivi nell’area della ZLS;
Valutato pertanto di provvedere all’aggiornamento e alla implementazione degli importi dovuti all’Autorità competente a copertura dei costi delle attività istruttorie relative ai procedimenti di valutazione ambientale, uniformando e meglio definendo le modalità di calcolo e di corresponsione dell’onere stesso, ampliando l’elenco delle casistiche previste e integrandole con le nuove aree ZLS, al fine di renderle maggiormente conformi alle sopravvenute disposizioni normative nonché in considerazione dell’esperienza maturata nel periodo di applicazione della normativa di settore, aggiornando e integrando l’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2019 n. 1226, secondo quanto di seguito riportato:
chiarire le modalità di calcolo del valore dell’opera sulla base di quanto previsto dal Decreto Attuativo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 47 del 2 febbraio 2018, anche con riferimento alle procedure ambientali cosiddette “postume”;
inserire una nuova voce destinata ai siti produttivi attivi nell’area della ZLS, prevedendo, in uniformità alle altre riduzioni previste dall’art. 31 della L.R 4/2018, una riduzione sulla parte variabile del contributo oneroso pari al 20%, in accordo con la richiamata Delibera n. 70 del 2 febbraio 2022 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
esplicitare la riduzione del 50% previsto dall’art.31 della L.R 4/2018 per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di valida certificazione EMAS o ISO 14001;
lasciare invariate le quote variabili previste in tutti gli altri casi;
aggiornare, tenuto conto dell’effettiva complessità istruttoria, la quota fissa prevista per le procedure di cui all’art 6, commi 9 e 9 bis, del D.lgs. 152/06 (valutazioni ambientali preliminari) portandola da 200 euro a 350 euro;
prevedere una quota fissa di 100 euro per la volturazione dei provvedimenti ambientali;
Considerato, altresì che:
l’art. 7, comma 5, della legge n. 132/2016 prevede che le Agenzie per la protezione dell’ambiente possono svolgere “attività ulteriori in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
l’art. 15, comma 2, della legge n. 132/2016 prevede che “le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio” ed il successivo comma 3 dispone che “nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle Agenzie per la protezione dell’ambiente, approvate dalle rispettive Regioni o Province Autonome”;
Dato atto che nelle more di una ridefinizione delle componenti tariffarie per alcuni ambiti di attività da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica continuano a trovare applicazione le tariffe delle Agenzie per la protezione dell’ambiente, approvate dalle Regioni o Province Autonome ai sensi di quanto previsto dalla sopra richiamata Legge n. 132/2016, di cui tuttavia si ravvisa la necessità di un aggiornamento;
Acquisita agli atti la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2026-98 del 30 luglio 2026, avente ad oggetto “Servizio Pianificazione, Progetti europei, Qualità, Ecomanagement, Formazione. Approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di ARPAE”;
Rilevato che la revisione del tariffario dell’Agenzia, sia volta alla semplificazione di alcuni approcci applicativi, al recepimento di nuove disposizioni normative, all’omogeneizzazione e semplificazione dei riferimenti tariffari delle preparative e delle tecniche analitiche che caratterizzano l’attività laboratoristica, alla specificazione e/o inserimento di riferimenti tariffari per nuove prestazioni, all’eliminazione di prestazioni non più effettuate da Arpae, alla caratterizzazione e/o ampliamento delle voci afferenti attività di rilascio di autorizzazioni o pareri;
Preso atto che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, rientra nelle competenze della Regione l’approvazione delle tariffe relative alle procedure di autorizzazione integrata ambientale e degli oneri istruttori relativi alle procedure di valutazione ambientale, nonché l’approvazione del tariffario delle prestazioni dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle motivazioni sin qui esposte, approvare i tariffari previsti agli Allegati 1, 2 e 3 del presente atto per i provvedimenti e le attività in materia ambientale;
Visti:
la L. R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e ss.mm.ii.;
la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
la propria deliberazione n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;
la propria deliberazione n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;
la determinazione dirigenziale n. 2248 del 5 febbraio 2026 “Approvazione micro-assetti nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente”;
la propria deliberazione n. 171 del 09 febbraio 2026 “Rettifica errori materiali alla Deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase";
la propria deliberazione n. 263 del 23 febbraio 2026 “XII legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;
la propria deliberazione n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
la propria deliberazione n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 4291 del 27 febbraio 2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
la propria deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’ambiente, programmazione territoriale, mobilità e trasporti, infrastrutture;
A voti unanimi e palesi
deibera
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare le nuove tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie per il rilascio, il rinnovo, il riesame e le valutazioni delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni di competenza regionale e le tariffe relative alle attività di controllo programmato secondo i criteri e in accordo alla deliberazione di Giunta regionale 2124/2018 e successive modificazioni di cui all’Allegato 1 “Criteri per il recepimento delle tariffe AIA”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare le tariffe dovute all’Autorità competente a copertura dei costi relativi alle attività istruttorie delle procedure di valutazione ambientale di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce e aggiorna l’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 1226;
3) di approvare la revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE, come proposta nella deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 98 del 30 luglio 2026, di cui all’Allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
4) di disporre che i nuovi criteri stabiliti e le tariffe di cui agli Allegati 1,2, e 3, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici alle nuove previsioni, si applicano ai procedimenti istruttori avviati successivamente alla data del 01/11/2026 e, con riferimento alle attività di controllo di cui all’allegato 1, si applicano a partire dalla prossima programmazione 2027;
5) di stabilire che per la prima annualità è ridotto nella misura del 50% l’incremento tariffario per le istruttorie di autorizzazioni AIA di cui all’Allegato 1 al: capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4 e ai Paragrafi 6.1, 6.2, 6.3. del Capitolo 6;
6) di stabilire che dalla data del 01/11/2026 cessano di dispiegare effetti le previsioni delle deliberazioni in contrasto con il presente atto ed in particolare le deliberazioni di Giunta regionale n.ri 667/2005, 1913/2008, 155/2009 e 812/2009 e 1226/2019;
7) di dare atto che successivamente alla presente deliberazione, si provvederà ad aggiornare gli indirizzi di cui alla DG.2124/2018 per la prossima Programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA, anche al fine di individuare modalità di riduzione delle ricadute onerose a carico delle imprese;
8) di trasmettere per opportuna conoscenza copia della presente delibera ai Comuni della Regione Emilia-Romagna, ad ARPAE, alle Associazioni imprenditoriali di categoria;
9) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
10) di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza, si provvederà ai sensi delle disposizioni richiamate in parte narrativa.