n.247 del 23.09.2026 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto agrivoltaico ibrido "Colorsun" di potenza 19.792,50 kWp e sistema di accumulo di 11.880,00 kW (BESS)", localizzato nei comuni di Colorno e Torrile (PR), proposto da Colorsun S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto agrivoltaico ibrido "COLORSUN" di potenza 19.792,50 kWp e sistema di accumulo di 11.880,00 kW (BESS)” localizzato nei Comuni di Colorno e Torrile (PR) proposto da COLORSUN S.r.l. e sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. presentare, in sede di Autorizzazione Unica energetica ai sensi del D.lgs. 190/2024, una proposta di monitoraggio dell’impatto dell’impianto sul microclima in conformità alle linee guida ARPAV ("Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT") e secondo quanto proposto dal progetto, Ante Operam (eseguita pre-cantiere da maggio a settembre) e Post Operam (per il medesimo intervallo, ad opera realizzata);

2. in sede di Autorizzazione Unica dovrà essere presentata una proposta di monitoraggio delle caratteristiche di qualità biologica e fertilità del suolo nelle fasi di ante-operam, corso-d’opera e post-operam per monitorare la bulk density (densità apparente del suolo), l’umidità e le proprietà agronomiche, mediante l’adozione di appositi indici (ad es. l’Indice di Qualità Biologica del Suolo - QBS), in relazione a tutta l'area interessata dall’intervento e lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto;

3. entro un anno dall’entrata in esercizio dell’impianto in progetto effettuare, in corrispondenza dei ricettori acustici R56 e R75, un monitoraggio acustico in campo volto ad accertare il rispetto dei valori limite di immissione differenziali, nelle condizioni di maggior disturbo dell’impianto;

4. in sede di Autorizzazione Unica, al fine di garantire puntualmente la non significatività degli impatti elettromagnetici, provvedere al ricalcolo e alla verifica della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) della sezione condivisa della Sottostazione elettrica di trasformazione (sbarre AT a 220 kV e stallo di consegna). Conseguentemente fornire il valore definitivo della Fascia di rispetto ad essa associata e la relativa eventuale proposta, qualora necessaria, di apposizione di eventuali vincoli e/o note di trascrizione territoriali-urbanistici, fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa in materia di tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici che dovrà essere perseguita in fase autorizzativa;

5. in sede di Autorizzazione Unica dovrà essere presentato il Piano di manutenzione della siepe perimetrale di progetto. Tale Piano di manutenzione, esteso all’intero ciclo di vita dell’impianto, deve comprendere la definizione di un sistema di irrigazione e l’individuazione di risorse idriche di approvvigionamento certe dalle quali effettuare i prelievi. Il previsto sistema di irrigazione deve evitare lo spreco di acqua e garantire la tutela degli acquiferi, nonché il buono stato vegetativo della siepe. L’altezza della siepe perimetrale, che in fase di piantumazione dovrebbe risultare preferibilmente non inferiore a 1,5 m, dovrà permettere la schermatura dell’impianto, compatibilmente con le esigenze agronomiche e fotovoltaiche;

6. ai fini della tutela della fauna minore e della biodiversità locale, in coerenza con quanto indicato dal MASE per gli impianti agri e fotovoltaici di propria competenza, la recinzione perimetrale deve essere sollevata da terra almeno 30 cm per tutta la sua lunghezza per consentirne il libero transito;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a) dovrà essere effettuata da Arpae;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Parma e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di dare atto che le azioni e le misure riportate nella parte narrativa del presente provvedimento quali “raccomandazioni”, finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'intervento, dovranno essere attuate dal proponente; dell'avvenuta attuazione dovrà essere fornita adeguata evidenza nell'ambito degli adempimenti previsti per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali;

g) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

h) di trasmettere copia della presente determina al Proponente COLORSUN s.r.l., al Comune di Colorno, al Comune di Torrile, alla Provincia di Parma, all'AUSL Distretto di Fidenza, all'ARPAE di Parma, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, al Consorzio della Bonifica Parmense, a EmiliAmbiente S.p.A., a Ferrovie Emilia-Romagna, a RFI;

i) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6894);

j) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

k) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013

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