n.132 del 11.05.2022 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 -La Fenice Srl - Domanda 21/1/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Sala Baganza (PR), loc. Via Lega dei Carrettieri n. 10. Concessione di derivazione. Proc. PR22A0001. SINADOC 6414

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda La Fenice Srl, con sede legale in Provincia di Parma, Via Nenni n. 6/A, Comune di Felino, PEC lafenicesrl@pec.it, C.F. 016883300345, la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante nuova perforazione, codice pratica PR22A0001, ai sensi degli artt. 16 e 36, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo da perforare avente profondità massima di m 30;

– ubicazione del prelievo: Comune di Sala Baganza, Via Lega dei Carrettieri, 10, Dati catastali: foglio 6, mappale 103 di proprietà del richiedente; coordinate ETRS89 UTM 32 x 597.879, y 4.952.623, UTM RER: x 597.961, y 952.820;

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;

– portata massima di esercizio pari a l/s 1;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 408,57;

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2026; (omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-531 del 7/2/2022 (omissis)

Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2026

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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