n.442 del 23.12.2020 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione e concessione contributi ai comuni per interventi strutturali in canili e gattili pubblici di cui alla DGR 1960/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

  • la propria deliberazione n. 1960/2019 avente ad oggetto: “Approvazione delle procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali in canili e gattili pubblici e per la costruzione di strutture temporanee di accoglienza per cani e gatti” (di seguito denominata “Bando”);
  • le proprie deliberazioni DGR 316/2020 e 692/2020, che, per motivazioni correlate all’emergenza Covid 19, hanno prorogato i termini di presentazione delle domande, rispettivamente al 30 giugno 2020 e successivamente al 15 settembre 2020, confermando, in ogni altra parte, la sopracitata deliberazione 1960/2020;
  • la determinazione del Direttore Generale n. 16012/2020 di nomina della Commissione per la valutazione dei progetti di cui al punto 3 della DGR 1960/2019;
  • la determinazione del Direttore generale n. 17954/2020 di parziale modifica della DD 16012/2020 per sostituzione di un membro della sopracitata Commissione;

Premesso che nel Bando è stabilito che “la Giunta Regionale sulla base degli esiti definiti dalla Commissione tecnica sopra citata, con proprio successivo atto provvederà a:

  • approvare la graduatoria degli interventi ammessi a contributo;
  • assegnare le risorse agli Enti beneficiari;
  • dare mandato al Responsabile del Servizio regionale competente di provvedere all’impegno di spesa e alla liquidazione delle risorse assegnate, secondo quanto stabilito dall’allegato Bando, quale parte integrante e sostanziale;
  • definire le modalità di riassegnazione delle risorse eventualmente non utilizzate;”

Dato atto che, in base al suddetto Bando, relativamente alla tipologia degli interventi “sono da ritenersi ammissibili al contributo:

a) gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla DGR 1302/2013;

b) gli interventi per la messa in sicurezza della struttura;

c) gli interventi di ampliamento della struttura;

d) gli interventi per la costruzione di nuove strutture di ricovero temporaneo per cani e gatti a dimensioni ridotte;”

Posto, inoltre che “le strutture interessate devono essere pubbliche e site su terreni di proprietà degli Enti Locali”;

Dato atto che il Bando prevedeva, tra la documentazione da allegare da parte dei Comuni a corredo della domanda di contributo, “Atto assunto dall’organo competente nel quale si approva, oltre agli elaborati e al quadro economico dell’intervento” “il piano finanziario dell'intervento proposto, in cui vengono indicate le risorse a carico dell'Ente attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori.”;

Valutato, con il presente atto, sulla base dell’istruttoria della Commissione, di approvare gli esiti dei lavori della stessa, formalizzati nel verbale delle riunioni del 13/10/2020 e del 27/10/2020 (Prot. Interno 760832 del 17/11/2020) conservato agli atti del competente Servizio;

Considerato che sono pervenuti, entro i termini previsti dal Bando, n. 29 progetti, come da Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Preso atto altresì che la Commissione, sulla base dei criteri stabiliti dal Bando, ha ritenuto di non ammettere a valutazione gli interventi presentati da 18 Comuni (Allegato 2), per le motivazioni di seguito esposte:

  • l’Unione della Romagna Faentina, in quanto il terreno su cui sorge il canile è di proprietà dell’Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina, in concessione all’Unione dei Comuni;
  • il Comune di Castell’Arquato, in quanto il terreno su cui sorge il canile è di proprietà demaniale;
  • il Comune di Cesenatico, in quanto l’area dove sorgerebbe la struttura non è di proprietà del Comune vantando, il suddetto Comune, solo un diritto di superficie. Inoltre, l’intervento di cui trattasi consiste nella realizzazione di nuova struttura che, come tale, non è oggetto di finanziamento del presente Bando, in quanto, come esplicitato al sopra citato punto d) le nuove strutture sono ammissibili solo se di dimensioni ridotte, per ricovero temporaneo di cani e gatti;
  • Comuni di Valsamoggia, Spilamberto e Berceto in quanto trattasi di realizzazione di nuove strutture di ricovero permanente;
  • Comuni di: Bentivoglio, Imola, Medicina, Zola Predosa, Sasso Marconi, San Giovanni in Persiceto, Savignano sul Rubicone, Piacenza, Fiorenzuola D’Arda, Parma, Fidenza, Ferrara in quanto i progetti presentati non hanno dettagliato il piano finanziario, non presentando indicazioni circa lo stanziamento in bilancio (di esercizio o pluriennale) della somma a carico dell’Ente Locale;

Tenuto conto che:

- relativamente all’ambito provinciale di Rimini, cui era stata assegnata dal Bando una quota pari ad € 57.345,16 non è pervenuto alcun progetto;

- relativamente all’ambito provinciale di Piacenza, cui era stata assegnata dal Bando una quota pari ad € 98.192,14, non sono risultati progetti ammissibili;

- relativamente all’ambito provinciale di Ravenna, cui, era stata assegnata dal Bando una quota pari ad € 83.605,15, solo due dei tre progetti pervenuti sono risultati ammissibili, per un importo complessivo di € 50.000,00, finanziabile fino ad un massimo del 50%, pari ad € 25.000,00, risultando quindi un’eccedenza pari ad € 58.605,15;

e che pertanto, la Commissione propone alla Giunta che tali quote, resesi disponibili siano ripartite tra gli altri ambiti provinciali, fino ad un massimo pari al 50% della spesa prevista per ogni progetto ammissibile;

Valutato di approvare la ripartizione proposta dalla Commissione, delle quote non assegnate sopracitate;

Attestato, pertanto, che, in esito all’analisi effettuata dalla Commissione in parola, i progetti ritenuti ammissibili (Allegato 3), sono risultati i seguenti:

- per l’ambito provinciale di Bologna, i progetti dei Comuni di Budrio e Loiano;

- per l’ambito provinciale di Forlì-Cesena, i progetti del Comune di Forlì e del Comune di Cesena;

- per l’ambito provinciale di Ravenna, i progetti del Comune di Ravenna e del Comune di Cervia;

- per l’ambito provinciale di Parma il progetto dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno;

- per l’ambito provinciale di Modena, i progetti del Comune di Modena, Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e Comune di Carpi;

- per l’ambito provinciale di Reggio Emilia, il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia;

Preso atto che la Commissione:

- non ha ritenuto necessario procedere alla redazione di una graduatoria dei progetti per ambito provinciale, in quanto le risorse a disposizione sono state sufficienti per la concessione ad ognuno dei progetti presentati dai sopra elencati Comuni;

- ha ritenuto comunque opportuno procedere alla valutazione tecnica di tutti i singoli progetti ritenuti ammissibili in atti al prot. 760832 del 17/11/2020, così come da allegato 4) del presente atto;

Ritenuto pertanto di accogliere l’esito dell’istruttoria e delle valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica nelle sedute del 13/10/2020 e del 27/10/2020 e di assegnare ai progetti ammessi a valutazione una quota di co-finanziamento pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di € 609.160,46, così come da Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le risorse necessarie per gli interventi oggetto del presente provvedimento ammontano a complessivi € 609.160,46 e sono disponibili nell’ambito della Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti, del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020;

Richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2020”;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la L.R. 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 984 del 3 agosto 2020 “Aggiornamento del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo II che disciplina i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, ed in particolare l’art. 26 comma 2;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente per oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 1059 del 3/7/2019 nonché la determinazione n. 13516 del 4/8/2020 che ha prolungato gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2020;

- le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e n. 468/2017;

Richiamate altresì:

- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)” ed in particolare il comma 173, art. 1;

- la delibera della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006 che approva “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173 della Legge n. 266 del 2005 (Legge Finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali”;

- le lettere del Presidente della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, prot. n. 0003358 – 16/12/2008 – SC-ER-T76-P, n. 1389 – 16/3/2009 - SC-ER-T76-P, n. 0005907 - 17/9/2010 - SC-ER-T76-P e n. 0002184 – 06/06/2011 - SC-ER-T-76-P, concernenti le modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l’obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge n. 266 del 2005 e le indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia-Romagna in attuazione delle delibere n. 104 del 16 dicembre 2008 e n. 7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;

- la Circolare del Comitato di Direzione contenente le modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-struttura regionale dovrà attenersi in riferimento all’applicazione delle disposizioni previste dalle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna n. 104/2008 e n. 7/IADC/2009, allegata alla nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Prot. n. 0146967 del 30/6/2009;

Visti:

- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione”;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l’elenco delle domande pervenute dai Comuni di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’attività di istruttoria, valutazione e la proposta di riparto delle quote di contributo della Commissione di cui alle determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 16012/2020 e n. 17954/2020 come riportati nel verbale conservato agli atti del competente Servizio;

3. di approvare le valutazioni dei progetti ammessi a contributo di cui all’Allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di assegnare ai Comuni e ammettere a contributo, i progetti presentati dagli stessi, con i relativi importi, per un ammontare complessivo di € 609.160,46 di cui all’Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di non ammettere a contributo i progetti presentati dai Comuni di cui all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, per le ragioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;

6. che le risorse necessarie per gli interventi oggetto del presente provvedimento ammontanti a complessivi € 609.160,46 sono disponibili nell’ambito della Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti, del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020;

7. che le somme assegnate sono specificamente destinate alla realizzazione dei progetti di cui all’Allegato 3) e che i Comuni hanno la responsabilità e l’obbligo del rispetto della destinazione delle risorse citate;

8. di dare mandato al Responsabile del Servizio regionale competente di provvedere con propri atti formali, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in attuazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche, al successivo impegno di spesa e alla liquidazione delle risorse assegnate di cui all’Allegato 3), secondo le modalità stabilite dalla DGR 1960/2019;

9. che, per quanto sopra espresso, si rileva una disponibilità residua pari ad € 271.828,43, rispetto all’importo totale delle risorse disponibili messe a bando con DGR 1960/2019, che consistevano in € 880.988,89 e che la Giunta si riserva eventualmente di riassegnare tale somma, individuando le modalità più idonee al bisogno del territorio regionale;

10. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D. Lgs.;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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