n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Rideterminazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali che partecipano, nell'ambito del settore industria, alla designazione dei Consiglieri della Camera di Commercio di Bologna. Scioglimento di un apparentamento

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono richiamate integralmente,

a. il Raggruppamento A del settore industria definito nel decreto n. 270 del 21 dicembre 2012 si intende sciolto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del D.M. 156/2011;

b. l'organizzazione imprenditoriale Confimi Bologna è titolare di una rappresentatività complessiva inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento, così come riportato all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 4 del D.M. 156/2011;

c. di approvare il documento allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, nel quale si ridetermina il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore industria;

d. di individuare, sempre con riferimento al settore industria, i rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna, spettanti a ciascuna organizzazione imprenditoriale, o loro raggruppamento, come segue:

Settore Industria

N. rappresentanti

Raggruppamento A

4

Unindustria Bologna

Confartigianato Imprese di Imola e del territorio bolognese

ANCEBOLOGNA – Collegio dei costruttori edili

Raggruppamento B 2

2

CNA Associazione di Bologna

CNA Imola Associazione Provinciale

Confartigianato Imprese di Bologna

Org.ne Impr.le C

0

Confimi Bologna

e. di assicurare l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese per il settore Industria, come riportata nell'allegato 2, al raggruppamento A: Unindustria Bologna, Confartigianato Imprese di Imola e del territorio bolognese, ANCEBOLOGNA – Collegio dei costruttori edili;

f. di notificare ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) del D.M. 156/2011 il presente atto a tutte le organizzazioni imprenditoriali del settore industria, alla Camera di commercio di Bologna e al Ministero dello Sviluppo Economico;

g. di dare atto che avverso le disposizioni del presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di 60 giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso, o in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

h. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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