n.121 del 03.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (UE) 1306/2013 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  • il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006, che già disciplinava le suddette procedure;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna - Versione 10 - nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con comunicazione Ref. Ares(2014)4301888 del 19 dicembre 2014, della quale si è preso atto con deliberazione n. 1997 del 22 dicembre 2014;

Visto inoltre il nuovo assetto normativo comunitario per la programmazione 2014-2020 in materia di politica agricola comune ed in particolare:

  • il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che stabilisce tra l’altro le regole applicabili al regime di condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
  • il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con decorrenza dal 1 gennaio 2015;
  • il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica i Regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 ed in particolare l’articolo 8, che per quanto riguarda la condizionalità prevede, con la modifica dell’art. 121, paragrafo 2 del citato Regolamento n. 1306/2013, l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI a decorrere dal 1 gennaio 2015;

Richiamato, altresì, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, notificata alla Commissione Europea il 21 luglio 20 14, in seguito modificata ed integrata sulla base delle indicazioni richieste in sede di negoziazione con la Commissione Europea, attualmente in attesa di approvazione;

Vista la nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea (Ref. Ares(2015)1954476 dell'8 maggio 2015) con la quale viene comunicata l’intenzione di proporre alla Commissione l'adozione di una decisione di approvazione del programma di sviluppo rurale presentato nella sua versione definitiva in data 23 aprile 2015 dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti inoltre i Regolamenti della Commissione di attuazione ed esecuzione delle disposizioni comunitarie sopraindicate ed in particolare:

  • il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità ed in particolare il Titolo V “Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità”;

Atteso che il citato Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede in particolare che:

  • in relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal nuovo Regolamento delegato e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013;
  • i Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, pur essendo abrogati a partire dal 1 gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Preso atto che con Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015 è stata approvata la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” con la specifica previsione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definiti dall’articolo 93 e dall’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, indicati nell’Allegato 1 allo stesso Decreto;

Atteso che il predetto Decreto ministeriale n. 180/2015 prevede in particolare che:

  • gli impegni di condizionalità e le relative sanzioni individuate nel Capo II dello stesso decreto si applicano ai beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari dei pagamenti relativi agli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché ai beneficiari che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 nonché alle superfici definite al comma 5 dell’articolo 3;
  • i predetti impegni e sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
  • per il 2015 e 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1122/2009, così come stabilito dall’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e declinato nell’Allegato 8 dello stesso Decreto ministeriale n. 180/2015;

Atteso, inoltre, che secondo quanto stabilito dall’articolo 27 dello stesso Decreto ministeriale n. 180/2015 il previgente Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato, fermo restando quanto definito dall’articolo 26 con riferimento alle previsioni di rinvio espressamente disciplinate;

Dato atto che l’articolo 27 del Decreto ministeriale n. 180/2015 prevede altresì al comma 2 che ai sensi dell’art. 43, lettera c) del Regolamento (UE) n. 640 del 2014 gli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, secondo quanto previsto all’art. 1 dello stesso Decreto;

Considerato che, in attuazione dell’art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 679 del 17 luglio 2011 per gli impegni assunti con le azioni a valere sulla Misura 214 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1618/2011, n. 1585/2012 e n. 1536/2013 è stata introdotta la clausola di revisione e che pertanto ai beneficiari delle predette azioni che hanno impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013 si applicano i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari definiti nella nuova programmazione di sviluppo rurale 2014-2020;

Dato atto che l’articolo 22 del citato Decreto ministeriale n. 180/2015 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specifichino l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’articolo 3 e dell’Allegato 1 del Decreto medesimo;

Considerato che appare opportuno completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dal Decreto ministeriale n. 180/2015, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità per l’anno 2015;

Ritenuto, a tal fine, di elaborare un apposito Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportati anche gli atti regionali ed alcune disposizioni tecniche che completano quanto già stabilito nel citato Allegato 1 del Decreto ministeriale n. 180/2015;

Ritenuto, altresì, di approvare un apposito Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, in riferimento all’impegno di mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale come richiamato nell’Allegato 8 del Decreto ministeriale n. 180/2015;

Rilevato che, in applicazione dell’articolo 22, comma 2 del Decreto ministeriale n. 180/2015, le predette disposizioni regionali sono state trasmesse al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 37 comma 4;
  • la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

a voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di completare con le disposizioni normative e tecniche vigenti nel territorio regionale l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’anno 2015, già stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell’Allegato 1 del Decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
  2. di approvare, per le finalità di cui al punto precedente, un apposito Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali ed alcune specifiche tecniche che integrano quanto già stabilito nell’Allegato 1 del sopracitato Decreto ministeriale n. 180/2015;
  3. di approvare altresì l’Allegato B - parte integrante e sostanziale del presente atto - in riferimento all’impegno di mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale come richiamato nell’Allegato 8 del Decreto ministeriale n. 180/2015;
  4. di stabilire che il nuovo regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti al comma 2 dell’articolo 1 ed alle superfici di cui al comma 5 dell’articolo 3 del Decreto ministeriale n. 180/2015;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
  6. di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull’assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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application/pdf Allegato B - 8.6 KB

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