n.332 del 13.12.2017 periodico (Parte Seconda)
Progetto di costruzione di nuovo magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei prodotti finiti, presso lo stabilimento esistente della Ditta Molino Grassi Spa sito in Via Emilia Ovest, 347 in comune di Parma, località Fraore, proposto da Molino Grassi Spa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-RIMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Parma, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. 24543 del 31/10/2017, acquisita agli atti dalla Regione Emilia-Romagna al PG 2017.692945 del 31/10/2017, che costituisce l’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
2) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e dell’art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006, il progetto di costruzione di nuovo magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei prodotti finiti, presso lo stabilimento sito in Via Emilia Ovest 347 in Comune di Parma, Località Fraore, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:
a) la realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti al medesimo dovranno essere sottoposte al competente Comando dei Vigili del Fuoco, in forma progettuale, a preventiva approvazione ai fini della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non comportino aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012;
b) per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto da: D.M. 10/3/1998, D.M. 3/8/2015, D.M. 15/9/2005, nota della DCPST Area Prevenzione Incendi prot. 1324 del 7/2/2012;
c) gli impianti dovranno essere installati a regola d’arte, nel rispetto delle norme di buona tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UIN), in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal D.P.R. 462/2001 e dal D.M. n. 37 del 22/1/2008 come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche;
d) il calcolo del meccanismo di collasso in caso di incendio del centro automatizzato, deve tener conto degli scenari di carico più gravosi, comprese le ipotesi di carichi asimmetrici. A tal fine deve essere prodotta in fase di SCIA specifica relazione di calcolo del meccanismo di collasso, a firma di tecnico strutturista abilitato, che nelle suddette condizioni non arrechi, in fase di collasso, danni alle adiacenti strutture, e all’area spedizioni;
e) gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere sottoposti alla preventiva valutazione del Comando Provinciale in fase di Valutazione Progetto, ai sensi del punto 3.1 dell’allegato al D.M. 20/12/2012 allegando la “specifica dell’impianto”, come definito dallo stesso decreto;
f) l’impianto fotovoltaico deve essere installato su strutture ed elementi incombustibili (classe 0 secondo il D.M. 26/6/1984 oppure Classi A1 secondo il D.M. 10/3/2005 in conformità alla nota della DCPST Area Prevenzione Incendi prot. 1324 del 7/2/2012;
g) le procedure di gestione di emergenze dovranno essere aggiornate. Le nuove procedure dovranno essere oggetto di informazione e formazione del personale interessato ai sensi del D.lgs. 81/08;
h) si raccomanda l’adempimento del disposto dell’art. 20, comma 1, e dell’art. 90, comma 1 del D.lgs. 42/04;
rammentando che la realizzazione delle modifiche sottoposte alla presente procedura richiede la modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1 del D.lgs. 152/06;
3) di subordinare l’efficacia del provvedimento della presente procedura alla concessione della deroga di cui alla L.R. 15/2013 alle altezze ammesse nella zona urbanistica di riferimento ZP5 da rilasciarsi da parte del Consiglio Comunale del Comune di Parma (come da nota del Comune di Parma del 27/9/2017, n. Prot. 203816 -acquisita agli atti in data 28/9/2017 con n. Prot. Arpae 18473 ed allegata alla Relazione istruttoria di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera);
4) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura a carico del proponente in euro 940,00 (pari al 0,02% del costo stimato degli interventi, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pari a euro 4.700.00,00), ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e della D.G.R. del 15/07/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Parma all’avvio del procedimento;
5) di trasmettere la presente deliberazione al proponente, alla ARPAE SAC di Parma, alla Provincia di Parma, al Comune di Parma, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, ad AUSL, alla Società Canale Ottomulini ed alla Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
6) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 9/99 e dell’art. 19, comma 11, del D.lgs. 152/2006, il presente provvedimento di verifica (screening).