n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Domanda Prot. n. CR-50875-2016 del 23 settembre 2016 presentata dalla società ECO.GE.RI. S.R.L., con sede legale nel Comune di Roma (RM), ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto parziale dell’istanza per gli interventi di ripristino delle scorte

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare parzialmente rigettata l’istanza CR-50875-2016 presentata dalla società ECO.GE.RI. S.R.L., con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Via di Rocca Cencia n. 273, Partita IVA e Codice Fiscale 05938251005, per gli interventi ritenuti non ammissibili a fronte di ripristino delle scorte, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento totale dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/66493 del 09 dicembre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3.di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4.di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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