n.191 del 27.06.2018 periodico (Parte Seconda)
Approvazione della proposta di modifica allo Statuto dell'Istituto per i beni artistici culturali naturali della Regione Emilia-Romagna (art. 3 comma 3. L.R. 29/95 e ss.mm.ii.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29/1995 e ss.mm.ii., le seguenti modifiche e integrazioni allo Statuto dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna:
1) alla lett. b) del comma 3 dell’art. 2 dello Statuto dell’ Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna le parole “Comunità Montane” sono sostituite dalle parole “Unioni di Comuni”;
2) alla lett. b del comma 1 dell’art. 13 dello Statuto dell’ Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna sono aggiunte, dopo la parola “poliennali” le seguenti parole: “nonché il Codice Etico dell’ente”;
3) la lett. d) del comma 2 dell’art. 13 dello Statuto dell’ Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna è sostituita dalla seguente:
“nomina, d’intesa con la Giunta regionale, il Direttore dell'Istituto e i Responsabili delle strutture di livello dirigenziale dell'Istituto, nel rispetto dei criteri previsti dalla L.R. n. 43 del 2001 e successive modifiche”;
4) la lett. g) del comma 2 dell’art. 13 dello Statuto dell’ Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna è sostituita dalla seguente:
“g) propone alla Giunta regionale per l'ulteriore corso dei procedimenti, i provvedimenti di nomina dei dirigenti assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, ai sensi dalla L.R. n. 43 del 2001 e successive modifiche”;
5) la lettera h) del comma 2 dell’art. 13 è abrogata;
6) il comma 3 dell’art. 13 è abrogato;
7) è introdotta una nuova lettera e) dopo la lett. d) del comma 1 dell’art. 17, formulata come segue:
“e) può conferire, per esigenze speciali o in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge istitutiva, incarichi di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile”;
8) il comma 1 dell’art. 20 è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2 dello Statuto regionale, il bilancio preventivo dell'Istituto e il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per l'espressione del relativo parere”;
a) il comma 2 dell’art. 20 è abrogato;
b) il comma 4 dell’art. 20 è abrogato;
9) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
10) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.