n. 38 del 03.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dello scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;

Visto il Decreto Ministeriale 24 luglio 1996, n.501 “Regolamento di attuazione dell’art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura”;

Visto l’art. 18 comma 2 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 il quale dispone che i Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall’art. 5 della L. 29 dicembre 1993 n. 580;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 143 del 15/05/2009 relativo alla “Determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio della C.C.I.A.A. di Piacenza spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale, associazione dei consumatori, o loro raggruppamenti, ai sensi della L. 580/1993.” il quale individua, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Decreto Ministeriale 501/1996, le organizzazioni imprenditoriali cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio in oggetto, nonché il numero dei consiglieri che a ciascuna di queste spetta designare;

Richiamato, in particolare, il punto b) del dispositivo del decreto succitato che nell’individuare i rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza, spettanti a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, definisce per il settore Agricoltura quanto segue:

 

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Settore Agricoltura

N. rappresentanti

Raggruppamento A 0

- Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza

- CIA Piacenza

><
Organizzazione B 2
- Coldiretti Piacenza; ><

 

Dato atto che si è provveduto a notificare il decreto sopracitato ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera d) del decreto 501/96 a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori, che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto stesso;

Preso atto delle comunicazioni con le quali le organizzazioni e le associazioni, di cui sopra, hanno provveduto ad indicare i nominativi dei componenti del Consiglio in oggetto, relativamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati e a trasmettere la documentazione prevista, per l’accertamento sia dei requisiti personali di cui all’art. 13 comma 1 della legge 580/93 e all’art. 7 del D.M. 501/96, sia della disponibilità alla nomina e allo svolgimento dell’incarico, nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso articolo 13;

Dato atto che tutte le designazioni sono pervenute entro il 30 giugno 2009, ad eccezione della designazione per il settore artigianato da parte della CNA Associazione Provinciale di Piacenza, pervenuta il 07 luglio 2009;

Dato atto che tale designazione risulta comunque efficace, in quanto il termine previsto dall’articolo 7 D.M. 24 luglio 1996 n.501 è da ritenersi non perentorio;

Preso atto che la scadenza naturale del Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza attualmente in carica, nominato con D.P.G.R. n. 108 del 6 maggio 2004, è decorsa il 14 luglio 2009, e che, a partire da codesta data, il Consiglio ha operato in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 38, comma 1, della legge 273/2002 e dell’art. 3 del D.L. 293/1994 fino al 28 gennaio 2010;

Preso atto del ricorso, n. 256/2009 r.g., notificato il 20 luglio 2009 (e poi depositato il 9 settembre 2009), innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sezione di Parma – proposto dall’Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza (di seguito UPA) per l’annullamento del D.P.G.R. n. 143 del 15 maggio 2009, giudizio che allo stato pende in fase cautelare e, dopo essere stato chiamato alle camere di consiglio del 21 settembre 2009 e del 26 gennaio 2010, è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 febbraio 2010 sempre per l’esame dell’istanza di sospensiva di parte ricorrente;

Acquisita, conseguentemente, agli atti dell’ufficio competente, la documentazione depositata dal ricorrente, dalla quale sono emersi elementi che implicano dubbio circa la veridicità dei dati comunicati dalla Federazione Provinciale Coldiretti (di seguito Coldiretti) alla Camera di Commercio di Piacenza con “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” del giorno 7 gennaio 2009;

Ritenuto, in conseguenza delle novità emerse dall’analisi della documentazione depositata nel ricorso al TAR circa la veridicità della predetta dichiarazione resa dall’organizzazione Coldiretti di Piacenza, necessario effettuare, prima di adottare il decreto del Presidente della Regione di nomina del nuovo consiglio, idonei controlli così come stabilito dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 (“… in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47”);

Dato atto che la Regione, con nota del 18 settembre 2009 prot. n. PG.2009.0205968, ha provveduto:

  • ad avviare ai sensi degli artt. 71 e ss del D.P.R. n. 445/2000, un procedimento di verifica dei dati autodichiarati dalla Coldiretti, con particolare riferimento al numero delle imprese ad essa iscritte aventi i requisiti di legge previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 501/96 ai fini della determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali (pari a 4.561 imprese e 14.880 occupati), mediante richiesta alla Camera di Commercio di Piacenza di riscontro dei predetti dati con le risultanze del registro delle imprese;
  • a dare formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 10bis della L. 241/90 alla Coldiretti di Piacenza;

Preso atto che:

  • la Coldiretti di Piacenza con nota consegnata a mano il 13 ottobre 2009, acquisita agli atti con prot. n. PG.2009.0228457, ha dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui sopra, dichiarando un numero di imprese ad essa iscritte (n.3.766) e di occupati nelle stesse (n. 7.443) significativamente diverso da quello risultante dalla predetta dichiarazione sostitutiva, assumendo in ogni caso che tale discrepanza costituiva semplice irregolarità e non già falsità della dichiarazione sostitutiva su richiamata;
  • ed inoltre, la Camera di Commercio di Piacenza ha trasmesso l’esito della verifica richiesta con nota del Segretario Generale, prot. n. 0019601 del 28 ottobre 2009, dalla quale si evince che il numero delle imprese iscritte all’organizzazione Coldiretti di Piacenza aventi i requisiti di legge previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 501/96 ai fini della determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali, sono n. 3.544, dato che non corrisponde né a quello di n. 4.561 imprese risultante dalla dichiarazione Coldiretti del 07 gennaio 2009 né a quelle di n. 3.766 imprese risultanti dalla dichiarazione sostitutiva sopra citata;
  • le risultanze degli accertamenti della Camera di Commercio appaiono attendibili in quanto basate sull’elenco nominativo delle imprese iscritte a Coldiretti dichiarate con la dichiarazione sostitutiva del 07 gennaio 2009, proveniente dalla stessa Coldiretti;

Dato atto che la Regione con nota del 17 novembre 2009 prot. n. PG.2009.0263102, ha trasmesso alla Coldiretti l’esito della verifica dei dati relativi alle imprese ad essa associate, al fine di consentire l’esercizio del diritto di replica;

Preso atto che la Coldiretti con nota consegnata a mano il 02 dicembre 2009, acquisita agli atti con prot. n. PG.2009.0277603, ha dato riscontro a tale comunicazione, affermando che la Camera di Commercio di Piacenza, pur indicando erroneamente n. 1.697 imprese come prive dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 501/96, ha certificato che almeno n.3.544 imprese ne erano in possesso, fatto che qualifica l’errore di indicazione nel contesto della dichiarazione sostitutiva come irregolarità e non già falsità del dato dichiarato;

Rilevato altresì che, in corso di procedimento, la Coldiretti di Piacenza con nota consegnata a mano il 23 novembre 2009, acquisita agli atti con prot. n. PG.2009.0267602, ha richiesto di provvedere alla verifica dei dati dichiarati dalle organizzazioni UPA di Piacenza e Confederazione Italiana Agricoltura di Piacenza (di seguito CIA), tra esse apparentate, nell’ambito del procedimento di assegnazione dei seggi del settore agricoltura nel Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza, in quanto, da accertamenti da essa eseguiti con interrogazione della banca dati del registro imprese (documentato con l’allegato B), erano emerse n. 125 imprese, iscritte alla sola UPA di Piacenza, che non sarebbero state in possesso dei requisiti di legge previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 501/96;

Dato atto che, in ragione della comunicazione di tali dati, la Regione con nota del 04 dicembre 2009 prot. n. PG.2009.0279704, ha provveduto:

  • ad avviare ai sensi degli artt. 71 e ss del D.P.R. n. 445/2000, un procedimento di verifica dei dati autodichiarati dalle organizzazioni UPA di Piacenza e CIA di Piacenza, apparentate nell’ambito della procedura di assegnazione dei seggi del settore Agricoltura, e con particolare riferimento al numero delle imprese ad esse iscritte aventi i requisiti di legge previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 501/96 ai fini della determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali (pari complessivamente a n. 2.146 imprese e n. 3.761 occupati), mediante richiesta alla Camera di Commercio di Piacenza di riscontro dei predetti dati con le risultanze del registro delle imprese;
  • a dare formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 10bis della L. 241/90 alle organizzazioni UPA di Piacenza e CIA di Piacenza;

Preso atto che:

  • l’UPA di Piacenza con nota acquisita agli atti in data 30 dicembre 2009, prot. n. PG.2009.0297671, ha dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo della Regione del 4 dicembre 2009, dichiarando che l’errata indicazione, nella dichiarazione del 07 gennaio 2009, di un numero di imprese e di occupati nelle stesse differente da quello reale era del tutto involontaria, essendo imputabile all’”inesatto incrocio dei dati centrali e periferici dei suoi archivi ed a discrasie nel relativo aggiornamento, imputabili all’esiguità dell’intervallo temporale in cui le stesse sono avvenute rispetto alla data del 31/12/2007”;
  • la CIA di Piacenza con nota acquisita agli atti in data 08 gennaio 2010, prot. n. PG.2010.0003472, ha dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo della Regione del 4 dicembre 2009, dichiarando un numero di imprese (n. 528) e di occupati nelle stesse (n. 579) ad essa iscritte diverso da quello contenuto nella propria dichiarazione sostitutiva del 07 gennaio 2009 (che era pari a n. 465 imprese e n. 168 occupati);
  • la Camera di Commercio di Piacenza ha trasmesso l’esito della verifica richiesta sui dati dichiarati da UPA con nota del Segretario Generale acquisita agli atti in data 30 dicembre 2009, prot. n. PG.2009.0297666, dalla quale si evince che il numero di imprese aventi i requisiti di legge previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 501/96 ai fini della determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali, era pari a n. 1574;
  • parimenti, la Camera di Commercio di Piacenza ha trasmesso l’esito della verifica richiesta sui dati dichiarati dalla CIA con nota del Segretario Generale acquisita agli atti in data 18 gennaio 2010, prot. n. PG.2010.0011340,dalla quale si evince che il numero di imprese aventi i requisiti di legge previsti ai fini della determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali, era pari a n. 373;
  • sommando i dati sopra indicati risulta che il numero totale di imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 501/96 iscritte a UPA e CIA risulta pari a n.1.947, dato inferiore di 199 unità a quello indicato nelle dichiarazioni sostitutive del 07 gennaio 2009 presentate dall’apparentamento UPA e CIA;

Dato atto che la Regione con nota del 25 gennaio 2010 prot. n. PG.2010.0017810, ha trasmesso alle organizzazioni UPA e CIA l’esito della verifica dei dati relativi alle imprese a loro associate, al fine di consentire l’esercizio del diritto di replica;

Preso atto che:

  • le risultanze degli accertamenti della Camera di Commercio appaiono attendibili in quanto basati sugli elenchi nominativi delle imprese iscritte a UPA e CIA dichiarate con le rispettive dichiarazioni sostitutive del 7 gennaio 2009, nell’ambito dei controlli eseguiti dalla Camera di Commercio il cui esito è stato comunicato alla Regione con lettera del 13 marzo 2009;
  • che la UPA di Piacenza - con nota acquisita agli atti dell’ufficio competente in data 08 febbraio 2010, prot. n. PG.2010.0032644 - ha dato riscontro alla nota della Regione del 25 gennaio 2010, dichiarando di aver preso atto “della parziale erroneità dei dati, in particolare relativi al requisito della iscrizione alla Camera di Commercio delle imprese proprie associate …”;

Preso, altresì, atto del fatto che CIA non ha dato riscontro alla predetta comunicazione regionale nel termine ad essa assegnato;

Ritenuto concluso il procedimento di verifica avviato ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 dei dati autodichiarati dalle organizzazioni Coldiretti, UPA e CIA, nell’ambito della procedura di assegnazione dei seggi del settore Agricoltura;

Considerato che a norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 “qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”;

Preso atto che le dichiarazioni rese dalle organizzazioni Coldiretti, UPA e CIA, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sono risultate non veritiere sulla base del riscontro dei dati risultanti dagli accertamenti compiuti dalla Camera di Commercio di Piacenza mediante il Registro delle imprese;

Preso, altresì, atto che la discrepanza dei dati comunicati con le distinte dichiarazioni sostitutive sopra richiamate, rispetto a quelli effettivi, é confermata anche dalle attestazioni rispettivamente risultanti dalle comunicazioni Coldiretti del 13/10/2009 e del 2/12/2009, UPA del 30/12/2009 e dell’8/2/2010 e CIA dell’8/1/2010;

Accertata, dunque, la sussistenza della causa di decadenza dai benefici conseguiti all’adozione del D.P.G.R. n. 143 del 15/05/2009 dalle organizzazioni Coldiretti, UPA e CIA, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto necessario, per quanto fin qui detto, decretare la decadenza delle organizzazioni Coldiretti, UPA e CIA del settore Agricoltura dalla partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza, e dalla facoltà di designazione dei membri del consiglio camerale sulla base delle verifiche di rappresentatività eseguite sulla scorta dei dati autocertificati risultati inveritieri, procedendo alla conseguente modifica in tal senso del decreto n. 143 del 15 maggio 2009, ferma restando la validità ed efficacia delle designazioni riferibili agli altri settori camerali;

Dato atto che la Regione con nota del 08 ottobre 2009 prot. n. PG.2009.0224084, ha proposto istanza di interpello al Ministero dello Sviluppo Economico circa la conseguenza che deve scaturire sull’intero Consiglio della Camera di Commercio nel caso di eventuale esclusione dal procedimento di entrambi i soggetti che hanno partecipato alla procedura – nel caso di specie l’apparentamento composto da UPA di Piacenza e CIA di Piacenza e la Coldiretti Piacenza - qualora venisse provata la non veridicità di entrambe le dichiarazioni rese sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In particolare, se sia corretto considerare che, sul presupposto del carattere necessario della rappresentanza del settore Agricoltura ai sensi dell’art. 10 della L. 580/1993, il Consiglio della Camera di Commercio in corso di costituzione senza i rappresentanti di codesto settore non avrebbe legittimità ad operare, con la conseguente necessità di scioglimento del Consiglio in carica se tale situazione persistesse fino allo scadere del termine di prorogatio;

Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico, nel riscontrare l’istanza d’interpello della Regione Emilia Romagna, con nota del 13 novembre 2009, prot. n. 0103212, ha affermato che “alla luce delle norme su richiamate (art. 10 della L. 580/93, art. 2 del D.M. 501/1996, gli artt. 2, 4 e 5 del D.M. 472/1995) e che costituiscono elementi necessari per la corretta formazione del consiglio camerale, si ritiene che lo stesso in mancanza della necessaria rappresentanza del settore agricoltura non possa essere legittimante ricostituito, e sia pertanto necessario, anche attraverso ulteriori e più approfondite verifiche dei dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni del settore agricoltura da parte della Camera, che codesta Regione provveda comunque nei termini individuati dalle norme”;

Vista la sentenza n. 1053 del 12 gennaio 2007 del TAR Calabria che sul punto chiarisce che “… quando un organo collegiale perde una determinata conformazione, non potendo assicurare quella particolare composizione imposta dall’ordinamento anche nel corso della sua vita, ne viene meno la ragione costitutiva e ne è inficiato il normale funzionamento. … Tale ipotesi si è verificata nel caso di specie, essendo venute meno le rappresentanze obbligatorie che devono caratterizzare permanentemente la composizione del Consiglio e della Giunta Camerale, ed in dettaglio il numero minimo dei consiglieri in rappresentanza dei settori agricoltura, artigianato, industria e commercio ed il numero minimo dei membri della giunta eletti in rappresentanza dei medesimi settori.”;

Preso atto che il termine del periodo di prorogatio, così come individuato dal combinato disposto dell’art. 38, comma 1, della legge 273/2002 e dell’art. 3 del D.L. 293/1994, è spirato il 28 gennaio 2010 senza che si sia potuto completare a quella data le procedure di verifica delle dichiarazioni rese dalle organizzazioni del settore agricoltura, e conseguentemente adottare il decreto di nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza, sul presupposto del carattere necessario della rappresentanza di tale settore ai sensi dell’art. 10 della L. 580/1993;

Accertata la sussistenza della causa di scioglimento del consiglio camerale di cui all’art. 18, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (nel caso previsto dall’art. 5 comma 1 lettera b) della L. 580/93) essendo spirato il 28 gennaio 2010 il termine di prorogatio;

Ritenuto pertanto di dover provvedere:

  • allo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 nel caso previsto dall’art. 5 comma 1 lettera b) della L. 580/93, essendo spirati i termini di prorogatio, e alla conseguente automatica decadenza del suo Presidente e della relativa Giunta, stante il disposto degli articoli 14, comma 2, e 16, comma 3, della legge 580/1993;
  • con un successivo atto del Presidente della Giunta Regionale a decretare:

- di dichiarare, per l’effetto, la decadenza della Giunta Camerale e del Presidente nominati dal Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, di cui al D.P.G.R. n. 108 del 6 maggio 2004 e successive modifiche e integrazione;

- di nominare il commissario straordinario per assicurare la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza;

- di attribuire al commissario i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente, con l’incarico, ferme restando le competenze regionali in materia, di dare corso entro dieci giorni dall’insediamento a tutte le procedure utili alla ricostituzione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza limitatamente al settore Agricoltura, nonché della gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Ente;

- che al commissario straordinario sarà corrisposto a carico della Camera di Commercio un compenso corrispondente a quello spettante al Presidente della Camera di Commercio ai sensi della vigente normativa;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1150 del 31/07/2007 e n. 1663 del 26/11/2006;

- la propria Deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico e Piano Telematico Armando Campagnoli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare lo scioglimento, a far data dal 28/01/2010, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 nel caso previsto dall’art. 5 comma 1 lettera b) della L. 580/93, del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, nominato con D.P.G.R. n. 108 del 6 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni, essendo spirato il 28 gennaio 2010 il termine di prorogatio;

2) di stabilire che con un successivo atto del Presidente della Giunta Regionale venga decretato:

- la decadenza delle organizzazioni Coldiretti, UPA e CIA del settore Agricoltura dalla partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza,e dalla facoltà di designazione dei membri del consiglio camerale sulla base delle verifiche di rappresentatività eseguite sulla scorta dei dati autocertificati risultati inveritieri, procedendo alla conseguente modifica in tal senso del decreto n.143 del 15 maggio 2009,ferma restando la validità ed efficacia delle designazioni riferibili agli altri settori camerali;

- di dichiarare, per l’effetto dello scioglimento del Consiglio, la decadenza della Giunta Camerale e del Presidente nominati dal Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, di cui al D.P.G.R. n. 108 del 6 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- di nominare il commissario straordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, per assicurare la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza;

- di attribuire al commissario i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente, con l’incarico di adottare tutte le procedure utili alla ricostituzione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza limitatamente al settore Agricoltura, nonché della gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Ente;

- che al commissario straordinario sarà corrisposto a carico della Camera di Commercio un compenso corrispondente a quello spettante al Presidente della Camera di Commercio ai sensi della vigente normativa;

3) di notificare il presente atto a tutti gli interessati, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, al Ministero delle Attività Produttive, ed alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento;

4) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna;

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